Skip to main content

Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - contributi e spese condominiali - obbligazioni del condominio e del singolo condomino - rapporti del condomino con il creditore del condominio – Cass. n. 9148/2008

Obbligazioni nell'interesse del condominio - Responsabilità dei condomini - Solidarietà - Esclusione - Carattere parziario dell'obbligazione - Sussistenza - Fondamento.

In riferimento alle obbligazioni assunte dall'amministratore, o comunque, nell'interesse del condominio, nei confronti di terzi - in difetto di un'espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidarietà, trattandosi di un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, e perciò divisibile, vincolando l'amministratore i singoli condomini nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote, in conformità con il difetto di struttura unitaria del condominio - la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio si imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 cod. civ. per le obbligazioni ereditarie.

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9148 del 08/04/2008

_____________________________________

Spese condominiali

Corte

Cassazione

 9148

2008