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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - regolamento di condominio - determinazione del valore proporzionale delle singole proprietà (millesimazione) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13505 del 03/12/1999

Spese condominiali - Ripartizione in assenza di tabella millesimale - Legittimità - Condizioni - Proporzione tra la quota posta a carico di ciascun condomino e la quota di proprietà di quest'ultimo - Rispetto - Necessità.

La ripartizione di una spesa condominiale può essere, del tutto legittimamente, deliberata anche in assenza di appropriata tabella millesimale, purché risulti in concreto rispettata la proporzione tra la quota di spesa posta a carico di ciascun condomino e la quota di proprietà esclusiva a questi appartenente, essendo il criterio di determinazione delle singole quote preesistente ed indipendente dalla formazione della predetta tabella. Ne consegue che il condomino il quale ritenga che la ripartizione della spesa contrasti con tale criterio ha l'onere di impugnare la delibera, indicando in quali esatti termini si sia consumata la violazione in suo danno, e quale pregiudizio concreto ed attuale gliene sia derivato.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13505 del 03/12/1999

 CONDOMINIO

REGOLAMENTO DI CONDOMINIO