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Ponteggi - Lavori - Responsabilita' per il furto Condominio - Corte di Cassazione Sezione 3 Civile Sentenza del 17 marzo 2009, n. 6435

6 Novembre 2009 - Condominio - Ponteggi - Lavori - Responsabilita' per il furto Condominio - Ponteggi -  (Corte di Cassazione Sezione 3 Civile Sentenza del 17 marzo 2009, n. 6435)

Condominio - Ponteggi - Lavori - Responsabilita' per il furto - ponteggio metallico a ridosso della facciata dell'edificio condominiale - obbligo di vigilanza o custodia (Corte di Cassazione Sezione 3 Civile Sentenza del 17 marzo 2009, n. 6435)

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due ricorrenti censurano la sentenza della Corte napoletana, la quale ha escluso ogni responsabilita' del Condominio, in quanto proprietario dell'immobile, concludendo che ogni responsabilita' per il furto denunciato doveva ricadere esclusivamente sul soggetto che aveva effettuato la costruzione della struttura (nel caso di specie, la societa' appaltatrice dei lavori).

Il ricorso appare manifestamente fondato.

I due ricorrenti hanno esattamente richiamato i principi giuridici che regolano la materia.

Colui che per eseguire lavori utilizza dei ponteggi, che possono - in concreto - facilitare l'accesso alle abitazioni esistenti nello stabile, deve usare norme di diligenza, adottando tutte le cautele atte ad impedire l'uso anomalo delle impalcature (Cass. 23.5.1991 n. 5840).

Sussiste, peraltro, anche in relazione alla situazione considerata, un obbligo di custodia incombente sul soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura, obbligo sanzionato anche dall'articolo 2051 c.c., (Cass. 9 febbraio 1980 n. 913, 6 ottobre 1997 n. 9707, 10 giugno 1998 n. 5775, 11 febbraio 2005 N. 2844).

Nel caso di specie era stato accertato in fatto dal giudice di merito:

a) l'esistenza alla data del furto del ponteggio metallico a ridosso della facciata dell'edificio condominiale, su cui si aprono le finestre dell'appartamento dei due attori che avevano subito il furto;

b) la assoluta mancanza in tale struttura di luci esterne e di misure di sicurezza a tutela dei singoli appartamenti;

c) la circostanza che il furto era stato commesso utilizzando la impalcatura esterna.

Nonostante tale accertamento, i giudici di appello - riformando sul punto integralmente la decisione del primo giudice - avevano escluso qualsiasi responsabilita' del Condominio, a carico del quale - e' stato affermato dalla Corte territoriale - non poteva configurarsi alcun obbligo di vigilanza o custodia.

Tale conclusione si pone in contrasto con l'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte gia' segnalato.

La questione di una concorrente responsabilita' del Condominio e' legata strettamente a quella dell'imprenditore e si ricollega all'accertato mantenimento della struttura, in assenza di cautele a tutela dei singoli condomini.

L'autonomia dell'appaltatore il quale esplica la sua attivita' nell'esecuzione dell'opera assunta con propria organizzazione apprestandone i mezzi, nonche' curandone le modalita' ed obbligandosi verso il committente a prestargli il risultato della sua opera, comporta che, di regola, l'appaltatore deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera.

Tuttavia, una corresponsabilita' del committente puo' configurarsi sia in ipotesi di violazione di regole di custodia, ex articolo 2051 c.c., che in caso di riferibilita' dell'evento al committente stesso per "culpa in eligendo" per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea ovvero quando l'appaltatore - in base ai patti contrattuali - sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente ed abbia agito quale "nudus minister" attuandone specifiche direttive.

Nel caso di specie, gli originari attori avevano dedotto che il Condominio aveva omesso di vigilare sulla osservanza, da parte della impresa appaltatrice, di tutte le precauzioni del caso (essendo stata l'impalcatura montata senza luci esterne e senza alcuna struttura di sicurezza per l'inviolabilita' degli appartamenti) e che il Condominio aveva, tra l'altro, omesso di fornire l'indicazione della ditta appaltatrice, cosi' impedendone di fatto la chiamata in causa da parte degli attori.

Appare, pertanto, carente di idonea motivazione l'affermata esclusione di qualsiasi responsabilita' del Condominio con la osservazione che la installazione ed il mantenimento del ponteggio erano stati effettuati da parte di altro soggetto.

In particolare i giudici di appello hanno omesso qualsiasi considerazione in ordine ai poteri dell'appaltante e dell'appaltatore, finendo - senza adeguata motivazione - per escludere la sussistenza di qualsiasi obbligo di sorveglianza dello stesso nei confronti della attivita' svolta dall'appaltatore.

La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alle censure accolte con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della C.A. di Napoli.

P.Q.M.

La Corte:

Accoglie il ricorso.

Cassa e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione.