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contributi e spese condominiali - spese di manutenzione (ripartizione) - Cass. n. 64/2013

Parti dell'edificio od opere e manufatti destinati alla preservazione dell'edificio condominiale dagli agenti atmosferici e dalle infiltrazioni d'acqua piovana e sotterranea - Cose comuni - Configurabilità - Conseguenze - Spese per la loro conservazione - Ripartizione in misura proporzionale al valore delle singole proprietà esclusive - Cassazione Civile Sez. 2, Sentenza n. 64 del 03/01/2013

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Cassazione Civile Sez. 2, Sentenza n. 64 del 03/01/2013
In tema di condominio negli edifici, le parti dell'edificio - muri e tetti - ( art. 1117, n. 1 cod. civ.) ovvero le opere ed i manufatti - fognature, canali di scarico e simili (art. 1117 n. 3, cod. civ.) - deputati a preservare l'edificio condominiale da agenti atmosferici e dalle infiltrazioni d'acqua, piovana o sotterranea, rientrano, per la loro funzione, fra le cose comuni, le cui spese di conservazione sono assoggettate alla ripartizione in misura proporzionale al valore delle singole proprietà esclusive, ai sensi della prima parte dell'art. 1123 cod. civ., non rientrando, per contro, fra quelle parti suscettibili di destinazione al servizio dei condomini in misura diversa, ovvero al godimento di alcuni condomini e non di altri, di cui all'art. 1123, secondo e terzo comma cod. civ.

CONDOMINIO

CONTRIBUTI SPESE CONDOMINIALI

 

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Spese condominiali

Corte

Cassazione

64

2013