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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - contributi e spese condominiali - obbligazioni del condominio e del singolo condomino - rapporti del condomino con il creditore del condomino - Cass. n. 14530/2017

Obbligazioni nell’interesse del condominio - Responsabilità dei condomini - Solidarietà - Esclusione - Carattere parziario dell’obbligazione - Sussistenza - Fondamento.

In riferimento alle obbligazioni assunte dall’amministratore, o comunque, nell’interesse del condominio, nei confronti di terzi - in difetto di un’espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidarietà, trattandosi di un’obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, e perciò divisibile, vincolando l’amministratore i singoli condomini nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote, in conformità con il difetto di struttura unitaria del condominio - la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell’interesse del condominio si imputano ai singoli suoi componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 c.c. per le obbligazioni ereditarie.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14530 del 09/06/2017

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Spese condominiali

Corte

Cassazione

14530

2017