Skip to main content

Condominio – in generale – sopraelevazione –corte di cassazione, sez. 2, sentenza n. 11177 dell’8 maggio 2017 - commento

Decoro architettonico – lesione – immobile non di pregio – sussistenza – fattispecie -   corte di cassazione, sez. 2, sentenza n. 11177 dell’8 maggio 2017 a cura di Adriana Nicoletti – Avvocato del Foro di Roma – Commento

Confermato, in questa sentenza, il principio generale costantemente affermato dalla Corte, chiamata a decidere se sussista una lesione del decoro architettonico di uno stabile condominiale nel caso in cui un condomino intervenga sulla struttura comune che sia stata più volte manomessa da lavori di altri condomini.

Il giudice, nella valutazione, deve tenere conto dello stato pregresso dell’edificio, potendo egli stesso arrivare a concludere che l’ulteriore innovazione operata dall’ultimo condomino non abbia causato un peggioramento del decoro architettonico già violato in precedenza (per tutte le conformi si rinvia a Cass. n. 26055/2014 e Cass. n. 4679/2009).

Tuttavia, con riferimento al caso concreto (esecuzione sul tetto, in sopraelevazione, di costruzione in cemento armato), la costruzione di una struttura che si imponga con “violenza” sulle linee essenziali ed originarie del tetto dello stabile condominiale, visibile e priva di continuità con la copertura esistente (in origine costituita da un tetto a padiglione con copertura di tegole) non può essere considerata legittima, violando per le sue fattezze il decoro architettonico.

Con il rigetto del ricorso la Corte di Cassazione ha, per tale profilo, confermato il chiarimento del giudice di appello ad avviso del quale anche in presenza di fabbricati di non particolare pregio è interesse del condominio mantenere il decoro dello stabile preservandolo da interventi che stravolgano le linee estetiche dello stesso.

CONDOMINIO

SOPRAELEVAZIONE