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Obblighi formativi dell’amministratore condominiale

Obblighi formativi dell’amministratore condominiale - relazione a cura della Commissione Amministrazioni di Condominio Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma 

Allo stato attuale, in assenza di controlli e sanzioni, i condomini sono direttamente chiamati a verificare il possesso dei requisiti di cui all’art. 71 bis disp. Att. C.c. (ivi compreso quello indicato alla lettera g)) in capo al proprio amministratore con le seguenti conseguenze. In caso di mancanza ab origine dei requisiti (anche per gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) vi sarà la nullità della nomina, con conseguente nullità di tutti gli atti compiuti e contratti conclusi dal falsus procurator con possibilità di obbligo risarcitorio nei confronti dei condomini e di terzi.In caso di perdita di possesso nel corso del mandato già conferito, sarebbe configurabile la fattispecie di comportamento scorretto postnegoziale, con conseguente revoca del mandato da parte dell’assemblea o dell’Autorità Giudiziaria

la relazione qui-->

http://www.odcec.roma.it/images/file/2017%20documenti/DOC_amministratori_condominio.pdf