litisconsorzio necessario di tutti i condomini - insussistenza - limiti - corte di cassazione, sentenza n. 25454 del 13 novembre 2013
A composizione di contrasto, le Sezioni Unite hanno enunciato il principio per cui le azioni a tutela della proprietà e del godimento della cosa comune possono essere promosse anche soltanto da uno dei comproprietari, senza che si renda necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini, quando l’attore non chieda che sia accertata con efficacia di giudicato la posizione degli altri comproprietari e il convenuto in revindica opponga un diniego volto soltanto a resistere alla domanda, senza svolgere domanda riconvenzionale e, quindi, senza mettere in discussione, con finalità di ampliare il tema del decidere e di ottenere una pronuncia avente efficacia di giudicato, la comproprietà degli altri soggetti.
corte di cassazione, sentenza n. 25454 del 13 novembre 2013 (dal sito web della Corte di Cassazione)