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contributi e spese condominiali - spese di manutenzione (ripartizione) - soffitti, solai, volte, lastrici solari - Cass. n. 15300/2013

Difetti originari del lastrico solare indebitamente tollerati dal singolo proprietario - Conseguenze - Responsabilità per danni arrecati a terzi - Art. 2051 cod. civ. - Applicabilità - Conseguenze - Responsabilità del proprietario - Sussistenza - Responsabilità concorrente del condominio - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15300 del 19/06/2013

In tema di condominio, la responsabilità per i difetti originari di progettazione o di realizzazione del lastrico solare ad uso esclusivo di uno dei condomini dal medesimo indebitamente tollerati, qualora siano suscettibili di recare danno a terzi, ricade in via esclusiva sul proprietario del lastrico solare, ex art. 2051 cod. civ., e non - nemmeno in via concorrente - sul condominio.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15300 del 19/06/2013

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Spese condominiali

Corte

Cassazione

15300

2013