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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 16081 del 02/08/2016

Ricorso per ingiunzione nei confronti di un condomino - Conoscibilità delle delibere assembleari prodotte a fondamento dell'istanza monitoria rispetto a condominio assente al momento della loro assunzione - Esclusione.

La produzione delle delibere assembleari condominiali a corredo di una domanda monitoria avverso un condomino non è idonea a soddisfare l'onere di comunicazione agli assenti ex art. 1137 c.c., né comporta il sorgere della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., che postula il recapito all'indirizzo del condomino del verbale contenente le decisioni dell'assemblea, né, comunque, obbliga quest'ultimo ad attivarsi per acquisire e conoscere il testo delle deliberazioni stesse, la cui conoscibilità, pertanto, non è ancorata alla data di notificazione del decreto ingiuntivo.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 16081 del 02/08/2016

 CONDOMINIO

ASSEMBLEA DEI CONDOMINI