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scioglimento di comunioni - in genere - preclusioni del processo civile

Operatività - Limiti - Atti negoziali sopravvenuti modificativi delle quote dei condividenti - Rilevanza - Conseguenze - Richiesta di attribuzione del compendio immobiliare - Proposizione in sede di appello - Ammissibilità. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 9367 del 17/04/2013

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 9367 del 17/04/2013

 

Il giudizio di scioglimento di comunioni non è del tutto compatibile con le scansioni e le preclusioni che disciplinano il processo in generale, intraprendendo i singoli condividenti le loro strategie difensive anche all'esito delle richieste e dei comportamenti assunti dalle altre parti con riferimento al progetto di divisione ed acquisendo rilievo gli eventuali sopravvenuti atti negoziali traslativi, che modifichino il numero e l'entità delle quote; ne deriva il diritto delle parti del giudizio divisorio di mutare, anche in sede di appello, le proprie conclusioni e richiedere per la prima volta l'attribuzione, per intero o congiunta, del compendio immobiliare, integrando tale istanza una mera modalità di attuazione della divisione.