Skip to main content

litisconsorzio - necessario (massima cassazione)

Azione di un condomino contro un altro a tutela del diritto d'uso della cosa comune - Eccezione di proprietà esclusiva sollevata dal convenuto senza proposizione di domanda riconvenzionale - Litisconsorzio di tutti i condomini - Necessità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4624 del 22/02/2013

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4624 del 22/02/2013

 

In tema di condominio negli edifici, ove un condomino, convenuto da un altro condomino che vanti il diritto di usare una cosa comune (nella specie, impianto di ascensore), proponga un'eccezione riconvenzionale di proprietà esclusiva al fine limitato di paralizzare la pretesa avversaria, non si configura un'ipotesi di litisconsorzio necessario dei restanti condomini, che si verificherebbe, invece, ove egli proponesse, ai sensi degli artt. 34 e 36 cod. proc. civ., una domanda riconvenzionale diretta a conseguire la dichiarazione di proprietà esclusiva del bene, con effetti di giudicato estesi a tutti i condomini.


Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4624 del 22/02/2013

sentenza integrale