Skip to main content

CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12622 del 24/05/2010

Decreto ingiuntivo - Opposizione - Posizione processuale dell'opponente - Amministratore di condominio - Autorizzazione all'opposizione da parte dell'assemblea - Necessità - Esclusione.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente ha la posizione processuale del convenuto; pertanto l'amministratore di condominio che proceda a tale opposizione non ha la necessità di essere autorizzato dall'assemblea condominiale, ai sensi dell'art. 1131, secondo comma, cod. civ.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12622 del 24/05/2010

CONDOMINIO

AZIONI GIUDIZIARIE