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Condominio negli edifici - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione dell'amministratore - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14951 del 05/06/2008

Impugnazione di delibera assembleare - Erroneo riparto delle spese - Modifica della tabella millesimale - Necessità - Esclusione - Legittimazione passiva del solo amministratore - Sussistenza.

Ove un condomino impugni una delibera assembleare con la quale gli siano state addebitate spese in misura asseritamente eccedente rispetto alla propria quota millesimale, tale giudizio non esige la pregiudiziale revisione della relativa tabella - che deve avvenire con deliberazione unanime dei condomini o con provvedimento dell'autorità giudiziaria - né, di conseguenza, la necessaria estensione del contraddittorio a tutti i condomini, essendo legittimato passivo il solo amministratore.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14951 del 05/06/2008