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‬azioni giudiziarie‭ ‬-‭ ‬rappresentanza giudiziale del condominio‭ ‬-‭ ‬legittimazione dell'amministratore‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬2,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬40‭ ‬del‭ ‬08/01/2015‭

Azioni a tutela dei diritti reali su cose o parti dell'edificio‭ ‬-‭ ‬Esperibilità nei confronti dei condomini o di terzi‭ ‬-‭ ‬Legittimazione dell'amministratore‭ ‬-‭ ‬Autorizzazione dell'assemblea‭ ‬-‭ ‬Necessità.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬2,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬40‭ ‬del‭ ‬08/01/2015‭


In tema di condominio,‭ ‬le azioni reali da esperirsi contro i singoli condomini o contro terzi e dirette ad ottenere statuizioni relative alla titolarità,‭ ‬al contenuto o alla tutela dei‭ ‬diritti reali dei condomini su cose o parti dell'edificio condominiale che esulino dal novero degli atti meramente conservativi‭ (‬al cui compimento l'amministratore‭ ‬è autonomamente legittimato ex art.‭ ‬1130,‭ ‬n.‭ ‬4,‭ ‬cod.‭ ‬Civ.‭) ‬Possono essere esperite dall'amministratore solo previa autorizzazione dell'assemblea,‭ ‬ex art.1131,‭ ‬primo comma,‭ ‬cod.‭ ‬Civ.,‭ ‬adottata con la maggioranza qualificata di cui all'art.‭ ‬1136‭ ‬stesso codice.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬2,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬40‭ ‬del‭ ‬08/01/2015‭

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