azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione dell'amministratore - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 40 del 08/01/2015
Azioni a tutela dei diritti reali su cose o parti dell'edificio - Esperibilità nei confronti dei condomini o di terzi - Legittimazione dell'amministratore - Autorizzazione dell'assemblea - Necessità. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 40 del 08/01/2015
In tema di condominio, le azioni reali da esperirsi contro i singoli condomini o contro terzi e dirette ad ottenere statuizioni relative alla titolarità, al contenuto o alla tutela dei diritti reali dei condomini su cose o parti dell'edificio condominiale che esulino dal novero degli atti meramente conservativi (al cui compimento l'amministratore è autonomamente legittimato ex art. 1130, n. 4, cod. Civ.) Possono essere esperite dall'amministratore solo previa autorizzazione dell'assemblea, ex art.1131, primo comma, cod. Civ., adottata con la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136 stesso codice.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 40 del 08/01/2015