contributi e spese condominiali - spese di gestione (ripartizione) - Cass. n. 23688/2014 doppia
Supercondominio - Regolamento condominiale di uno dei fabbricati - Qualificazione come "diversa convenzione" ex art. 1123, primo comma, cod. Civ., in riferimento ad altro stabile del medesimo complesso - Esclusione - Fondamento - Conseguenze,. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 23688 del 06/11/2014
In tema di spese condominiali, il regolamento di un condominio non integra, rispetto ad altro condominio facente parte del medesimo supercondominio, la "diversa convenzione" di cui all'art. 1123, primo comma, ultima parte, cod. Civ., che si riferisce esclusivamente ad una ripartizione convenzionale tra gli interessati, diversa da quella legale, delle spese che i condomini di un edificio sono tenuti a sopportare, sicché è nulla la delibera che accolli ai condomini gli oneri relativi ad un altro fabbricato sul solo fondamento delle disposizioni regolamentari di quest'ultimo in assenza di espressa adesione.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 23688 del 06/11/2014
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