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contributi e spese condominiali‭ ‬-‭ ‬spese di gestione‭ (‬ripartizione‭) ‬-‭ ‬Cass. n. 23688/2014‭ doppia

Supercondominio‭ ‬-‭ ‬Regolamento condominiale di uno dei fabbricati‭ ‬-‭ ‬Qualificazione come‭ "‬diversa convenzione‭" ‬ex art.‭ ‬1123,‭ ‬primo comma,‭ ‬cod.‭ ‬Civ.,‭ ‬in riferimento ad altro stabile del medesimo complesso‭ ‬-‭ ‬Esclusione‭ ‬-‭ ‬Fondamento‭ ‬-‭ ‬Conseguenze,.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬2,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬23688‭ ‬del‭ ‬06/11/2014‭


In tema di spese condominiali,‭ ‬il regolamento di un condominio non integra,‭ ‬rispetto ad altro condominio facente parte del medesimo supercondominio,‭ ‬la‭ "‬diversa convenzione‭" ‬di cui all'art.‭ ‬1123,‭ ‬primo comma,‭ ‬ultima parte,‭ ‬cod.‭ ‬Civ.,‭ ‬che si riferisce esclusivamente ad una ripartizione convenzionale tra gli interessati,‭ ‬diversa da quella legale,‭ ‬delle spese che i condomini di un edificio sono tenuti a sopportare,‭ ‬sicché‭ ‬è nulla la delibera che accolli ai condomini gli oneri relativi ad un altro fabbricato sul solo fondamento delle disposizioni regolamentari di quest'ultimo in assenza di espressa adesione.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬2,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬23688‭ ‬del‭ ‬06/11/2014‭

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Spese condominiali

Corte

Cassazione

23688

2014