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parti comuni dell‭'‬edificio‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬2,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬27154‭ ‬del‭ ‬22/12/2014‭ doppia

Gronde,‭ ‬doccioni e canali di scarico della sommità dell'edificio‭ ‬-‭ ‬Parti comuni‭ ‬-‭ ‬Configurabilità‭ ‬-‭ ‬Fondamento‭ ‬-‭ ‬Conseguenze‭ ‬-‭ ‬Applicabilità dell'art.‭ ‬1126‭ ‬cod.‭ ‬Civ.‭ ‬Per la ripartizione delle relative spese‭ ‬-‭ ‬Esclusione.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬2,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬27154‭ ‬del‭ ‬22/12/2014‭


In tema di condominio,‭ ‬le gronde,‭ ‬i doccioni ed i canali di scarico,‭ ‬che convogliano le acque meteoriche dalla sommità di un edificio condominiale,‭ ‬costituiscono parti comuni,‭ ‬atteso che,‭ ‬svolgendo una funzione necessaria all'uso comune,‭ ‬ricadono tra i beni di cui all'art.‭ ‬1117‭ ‬cod.‭ ‬Civ.,‭ ‬senza che rilevi la circostanza che la copertura del fabbricato,‭ ‬dal quale provengano tali acque,‭ ‬sia costituita da tetto a falda,‭ ‬lastrico o terrazzo di proprietà esclusiva,‭ ‬né trovi applicazione il regime sulle spese stabilito dall'art.‭ ‬1126‭ ‬cod.‭ ‬Civ.,‭ ‬il quale disciplina soltanto le riparazioni o ricostruzioni del lastrico propriamente inteso.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬2,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬27154‭ ‬del‭ ‬22/12/2014‭