Skip to main content

comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - contributi e spese condominiali - in genere - Cass. n. 3636/2014

Obblighi assunti per la conservazione delle cose comuni - Pagamento "pro quota" eseguito dal condomino a mani del creditore del condominio - Effetto estintivo - Insussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3636 del 17/02/2014

Il condominio si pone, verso i terzi, come soggetto di gestione dei diritti e degli obblighi dei condomini, attinenti alle parti comuni, sicché l'amministratore è rappresentante necessario della collettività dei partecipanti, sia quale assuntore degli obblighi per la conservazione delle cose comuni, sia quale referente dei relativi pagamenti. Ne consegue che non è idoneo ad estinguere il debito "pro quota" il pagamento eseguito dal condomino direttamente a mani del creditore del condominio, se tale creditore non è munito di titolo esecutivo verso lo stesso singolo partecipante.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3636 del 17/02/2014

_____________________________________

Spese condominiali

Corte

Cassazione

3636

2014