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Installazione di antenne - vincoli urbanistici

Installazione di antenne - vincoli urbanistici - "nuove costruzioni” ai sensi della normativa edilizia vigente

Installazione di antenne - vincoli urbanistici - "nuove costruzioni” ai sensi della normativa edilizia vigente (Consiglio di Stato, sezione VI, ordinanza 7 febbraio 2006 n. 671)

Consiglio di Stato, sezione VI, ordinanza 7 febbraio 2006 n. 671 ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 07 Febbraio 2006 .

Visto l'art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l'appello proposto da:

COMUNE DI VARANO BORGHI rappresentato e difeso dall’Avv. GIUSEPPE CARIGNOLA con domicilio in Roma PIAZZA CAPO DI FERRO 13 presso SEGRETERIA SEZIONALE CDS

contro

SIEMENS S.P.A.

rappresentato e difeso dagli Avv. ti MARIANO PROTTO E PAOLO BORGHI con domicilio eletto in Roma VIA PAISIELLO, 39 presso MARIANO PROTTO per l'annullamento dell'ordinanza del TAR LOMBARDIA - MILANO :Sezione II n. 3107/2005, resa tra le parti, concernente DINIEGO AUTORIZZAZIONE PER STAZIONE RADIO BASE ;

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista l'ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

SIEMENS S.P.A.

Udito il relatore Cons. Sabino Luce e udito, altresì, per le parti gli avv.ti Cellentani per Carignola e Protto;

Ritenuto che – ad una sommaria valutazione degli atti di causa – quale è propria della fase cautelare – il ricorso di primo grado, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale amministrativo regionale, non pare fosse assistito dai requisiti occorrenti ai fini della concessione della sospensiva.

Ed invero, come si evince, tra l’altro, dalla documentazione prodotta all’udienza odierna dalla stessa Siemens, la costruenda struttura portante dell’antenna identifica una "nuova costruzione" per cui sembra operante il vincolo cimiteriale;

il danno. inoltre, lamentato dalla società resistente non sembra avere la caratterizzazione della gravità ed irreparabilità richiesta ai fini della concessione cautelare.

P.Q.M.

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 838/2006 ) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza cautelare proposta in primo grado. La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. Roma, 07 Febbraio 2006

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE