condominio negli edifici - parti comuni dell'edificio Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17556 del 01/08/2014
comunione dei diritti reali - cortili, chiostrine, finestre - Cavedio - Nozione - Presunzione di condominialità - Fondamento - Superamento - Limiti. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17556 del 01/08/2014
Il cavedio (o chiostrina, vanella, pozzo luce), cortile di piccole dimensioni, circoscritto dai muri perimetrali e dalle fondamenta dell'edificio condominiale, essendo destinato prevalentemente a dare aria e luce a locali secondari (quali bagni, disimpegni, servizi), è sottoposto al regime giuridico del cortile, qualificato bene comune, salvo titolo contrario, dall'art. 1117, n. l, cod. civ., senza che la presunzione di condominialità possa essere vinta dal fatto che al cavedio si acceda solo dall'appartamento di un condomino o dal fatto che costui vi abbia posto manufatti collegati alla sua unità (nella specie, pilozza, scaldabagno, impianto d'illuminazione), in quanto l'utilità particolare che deriva da tali fatti non incide sulla destinazione tipica e normale del bene in favore dell'edificio condominiale.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17556 del 01/08/2014
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 1117