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amministratore - nomina e revoca - Revoca giudiziale - Statuizione sulle spese - Legittimità Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18487 del 01/09/2014

Fondamento - Ripetizione del condomino vittorioso nei confronti del condominio - Disciplina antecedente alla modifica dell'art. 1129 cod. civ. conseguente alla legge n. 220 del 2012 - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18487 del 01/09/2014

Il procedimento diretto alla revoca dell'amministratore di condominio soggiace al regolamento delle spese ex art. 91 cod. proc. civ., dovendosi escludere, nella disciplina antecedente all'entrata in vigore dell'art. 1129, undicesimo comma, cod. civ., come introdotto dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, che queste possano essere ripetibili nel rapporto interno tra il condomino vittorioso che le ha anticipate e il condominio, nei cui confronti pure si producono gli effetti della decisione, in quanto è nel rapporto processuale tra le parti del giudizio che le spese trovano la loro esclusiva regola di riparto.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18487 del 01/09/2014

Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 91
Cod. Civ. art. 1129
Cod. Civ. art. 1131

CONDOMINIO

AMMINISTRATORE NOMINA REVOCA