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Obbligo di formazione continua - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 171 del 7 maggio 2024

L’obbligo formativo non è assolto né attenuato dall’attività professionale in sè dell’avvocato

L’obbligo di formazione continua dell’avvocato non può essere surrogato dallo svolgimento di generica attività auto formativa né attenuato dagli impegni professionali svolti dall’avvocato stesso.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. D’Agostino), sentenza n. 171 del 7 maggio 2024