Obbligo formativo - stato di necessità - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 171 del 7 maggio 2024
La violazione dell’obbligo formativo è scriminata dallo stato di necessità
Lo stato di necessità conseguente a grave malattia, propria o di un proprio familiare, esclude rilevanza disciplinare alla violazione dell’obbligo di formazione continua, di cui pertanto costituisce scriminante pur in mancanza di una previa richiesta o concessione di esonero ex art. 15 Reg. CNF n. 6/2014.