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art.48 Minaccia di azioni alla controparte
art. 48 Minaccia di azioni alla controparte
Codice deontologico forense
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Titolo IV - Rapporti con la controparte, i magistrati e i terzi
art. 48 Minaccia di azioni alla controparte (articolo modificato con delibera 27.01.2006)
L'intimazione fatta dall'avvocato alla controparte tendente ad ottenere particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce o altre sanzioni, è consentita quando tenda a rendere avvertita la controparte delle possibili iniziative giudiziarie in corso o da intraprendere; è deontologicamente scorretta, invece, tale intimazione quando siano minacciate azioni od iniziative sproporzionate o vessatorie.
I - Qualora ritenga di invitare la controparte ad un colloquio nel proprio studio, prima di iniziare un giudizio, l'avvocato deve precisarle che può essere accompagnata da un legale di fiducia.
II - L'addebito alla controparte di competenze e spese per l'attività prestata in sede stragiudiziale è ammesso, purché la richiesta di pagamento sia fatta a favore del proprio assistito.
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Precedente formulazione
Titolo IV - Rapporti con la controparte, i magistrati e i terzi
art.48.Minaccia di azioni alla controparte
L'intimazione fatta dall'avvocato alla controparte tendente ad ottenere particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce o altre sanzioni, è consentita, quando tenda a rendere avvertita la controparte delle possibili iniziative giudiziarie in corso o da intraprendere; è deontologicamente scorretta, invece, tale intimazione quando siano minacciate azioni od iniziative sproporzionate o vessatorie.
* I.-Quando si ritenga di invitare la controparte ad un colloquio nel propio studio, prima di iniziare un giudizio, è opportuno precisare che la controparte può essere accompagnata da un legale di fiducia.
* II.-È consentito l'addebito a controparte di competenze e spese per l'attività prestata in sede stragiudiziale, purchè a favore del proprio assistito.
Riferimenti normativi|grey
Riferimenti normativi:
Pareri|green
Pareri consiglio nazionale forense:
nessuno
Sentenze - Decisioni|orange
Sentenze - Decisioni:
La minaccia di azioni (sproporzionate e vessatorie) alla controparte
Gli artt. 6 e 48 cdf sono volti a contemperare le esigenze di difesa del proprio assistito con il rispetto della determinazione della controparte, consentendo al difensore di rivolgere alle controparti una intimazione ad adempiere anche sotto comminatoria di azioni e/o iniziative giudiziarie. Diritto/dovere che non può essere illimitato, e oltre che rispettare i principi di una corretta educazione trova il suo limite nel principio di proporzionalità, secondo cui la reazione ad un comportamento illecito deve essere, quanto ai mezzi e alle conseguenze, proporzionata all’offesa. Non devono pertanto essere minacciate azioni o iniziative sproporzionate, che non siano funzionali all’azione in cui adempimento viene richiesto, o che rappresentino per la controparte un rilevante pregiudizio anche di ordine extragiudiziario. Nel principio di proporzionalità, quindi, è contenuto anche il principio di non vessazione, poiché la sproporzione può essere individuata anche nella sottoposizione ad imposizioni materiali o morali che nessun collegamento funzionale abbiano con il soddisfacimento del diritto vantato (Nel caso di specie, nella lettera indirizzata alla controparte, l’avvocato specificava che il pignoramento potrà avvenire “in momenti imbarazzanti”, quello del conto corrente “si estenderà’ ai familiari cointestatari”, “le impedirò di utilizzare l’autovettura” e “chiederò la vendita della sua casa, coinvolgendo tutti i comproprietari”). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza del 7 ottobre 2013, n. 171- Pubblicato in Giurisprudenza CNF
l'art. 48 del codice deontologico è diretto a contemperare le esigenze di difesa dell'assistito con il necessario rispetto della libertà di determinazione della controparte, sicché, se è consentito al difensore di rivolgere alla controparte l'intimazione ad adempiere sotto comminatoria di azioni, istanze o denunce, tale condotta non può tuttavia assumere il carattere di minaccia di azioni o iniziative sproporzionate e vessatorie. pone pertanto in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato il quale prospetti alla controparte, quale conseguenza del mancato ritiro di una denuncia sporta nei confronti del suo assistito, la possibilità di incorrere in un reato punibile con la reclusione da due a sei anni, costituendo siffatto contegno una minaccia del tutto sproporzionata e non rispettosa della libertà della controparte di esercitare il proprio diritto. (accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione c.d.o. milano, 16 maggio 2005). consiglio nazionale forense decisione del 28-12-2007, n. 259 pres. alpa - rel. mariani marini - p.m. iannelli (conf.)
l'art. 48 del c.d.f., al fine di contemperare le esigenze di difesa dell'assistito con il necessario rispetto della libertà di determinazione della controparte, consente al difensore di rivolgere alla controparte l'intimazione ad adempiere sotto comminatoria di azioni, istanze o denunce, con il limite, però, che non siano minacciate azioni o iniziative sproporzionante o vessatorie. va quindi affermata la responsabilità disciplinare dell'avvocato che in una lettera di diffida indirizzata alla controparte si riservi di sporgere denuncia penale in relazione a comportamenti invece privi di penale rilevanza. (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di bolzano, 8 gennaio 2007). (consiglio nazionale forense, decisione del 27-10-2008, n. 139 pres. f.f. perfetti - rel. tirale - p.m. iannelli (conf.)
pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che, avendo ricevuto direttamente dalla controparte per la definizione della pratica un vaglia postale, sia pure non del tutto esaustivo, ometta di favorire la definizione extra-giudiziale della lite ed al contrario, dopo un lungo lasso di tempo, restituisca il vaglia al debitore intimando atto di precetto, così avviando azioni ed iniziative sproporzionate e vessatorie in danno della controparte medesima. (accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione c.d.o. di catania, 27 novembre 2007) (consiglio nazionale forense, decisione del 30-12-2008, n. 230 pres. f.f. vermiglio - rel. d'innella - p.m. ciapoli (non conf.)
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