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art. 54 - Rapporti con arbitri, conciliatori, mediatori e consulenti tecnici

art. 54. - Rapporti con arbitri, conciliatori, mediatori e consulenti tecnici. - codice deontologico forense 2014

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Articolo vigente

art. 54. - Rapporti con arbitri, conciliatori, mediatori e consulenti tecnici.

L'avvocato deve ispirare il proprio rapporto con gli arbitri, conciliatori, mediatori e consulenti tecnici a correttezza e lealtà nel rispetto delle reciproche funzioni.