art. 54 - Rapporti con arbitri, conciliatori, mediatori e consulenti tecnici
art. 54. - Rapporti con arbitri, conciliatori, mediatori e consulenti tecnici. - codice deontologico forense 2014
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Articolo vigente
art. 54. - Rapporti con arbitri, conciliatori, mediatori e consulenti tecnici.
L'avvocato deve ispirare il proprio rapporto con gli arbitri, conciliatori, mediatori e consulenti tecnici a correttezza e lealtà nel rispetto delle reciproche funzioni.
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COMMENTI
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PRECEDENTE FORMULAZIONE
art. 54.Rapporti con arbitri, conciliatori, mediatori e consulenti tecnici(articolo modificato il 15 luglio 2011)
L'avvocato deve ispirare il proprio rapporto con arbitri e consulenti tecnici a correttezza e lealta', nel rispetto delle reciproche funzioni.
la giurisprudenza |green
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