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art. 1 - L'avvocato

Art. 1 - L'avvocato - codice deontologico forense

Articolo vigente

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - L'avvocato

1. L'avvocato tutela, in ogni sede, il diritto alla libertà, l'inviolabilità e l'effettività della difesa, assicurando, nel processo, la regolarità del giudizio e del contraddittorio.

2. L'avvocato, nell'esercizio del suo ministero, vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione e dell'Ordinamento dell'Unione Europea e sul rispetto dei medesimi principi, nonché di quelli della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a tutela e nell’interesse della parte assistita.

3. Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela dell'affidamento della collettività e della clientela, della correttezza dei comportamenti, della qualità ed efficacia della prestazione professionale.


il nuovo Codice deontologico forense

Il Consiglio Nazionale Forense, nella seduta amministrativa straordinaria di venerdì 31 gennaio 2014, ha approvato il nuovo Codice deontologico forense in attuazione di quanto previsto nella legge di riforma dell’ordinamento forense (l. 247/2012).

Il testo è stato presentato, il 19 Febbraio 2014, ai Presidenti dei Consigli dell’Ordine e trasmesso al Poligrafico per la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale.

Il nuovo codice deontologico è finalizzato innanzitutto alla tutela dell’interesse pubblico al corretto esercizio della professione.

Anche per questo motivo, e per favorirne la più ampia conoscibilità, la legge forense ne dispone la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La legge 247/2012, in particolare, ha previsto la tendenziale tipizzazione degli illeciti disciplinari e l’espressa indicazione delle sanzioni, che nel codice corredano ogni fattispecie con un meccanismo di aggravamento e di attenuazione in relazione alla maggiore o minore gravità del fatto contestato.

In linea di continuità con l’ordinamento forense, le previsioni deontologiche tutelano l’affidamento della collettività ad un esercizio corretto della professione che esalti lo specifico ruolo dell’avvocato come attuatore del diritto costituzionale di difesa e la sua funzione sociale.

 

Commenti

L'art. 1 sostituisce il precedente preambolo previsto nel codice del 1997 con una nuova formulazione.

 

Precedente formulazione

Preambolo Codice 1997

L'Avvocato esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo all'attuazione dell'ordinamento per i fini della giustizia.

Nell'esercizio della sua funzione, l'avvocato vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione, nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e dell'Ordinamento comunitario; garantisce il diritto alla libertà e sicurezza e l'inviolabilità della difesa; assicura la regolarità del giudizio e del contraddittorio.

Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela di questi valori. 

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