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146 Beni non compresi nella liquidazione giudiziale - Dlgs 14/2019 -Art. 46 (Beni non compresi nel fallimento) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Art. 146 Beni non compresi nella liquidazione giudiziale - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 46 (Beni non compresi nel fallimento) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Art. 146 Beni non compresi nella liquidazione giudiziale

1. Non sono compresi nella liquidazione giudiziale:

a) i beni e i diritti di natura strettamente personale;

b) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della sua famiglia;

c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall'articolo 170 del codice civile;

d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

2. I limiti previsti al comma 1, lettera b), sono fissati con decreto motivato del giudice delegato, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori, tenuto conto della condizione personale del debitore e di quella della sua famiglia.

----- precedente normativa di riferimento

Art. 46 (Beni non compresi nel fallimento) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Non sono compresi nel fallimento:

1) i beni ed i diritti di natura strettamente personale;

2) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna con la sua attività, entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia;

3) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall'articolo 170 del codice civile

4) NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5

5) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

I limiti previsti nel primo comma, n. 2), sono fissati con decreto motivato del giudice delegato che deve tener conto della condizione personale del fallito e di quella della sua famiglia.

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Documenti collegati:

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per il fallito - rapporti processuali - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 12264 del 09/05/2019 (Rv. 653781 - 01)
Legittimazione processuale del fallito - Spossessamelo fallimentare - Coincidenza - Fondo patrimoniale - Acquisizione al fallimento - Esclusione - Revocatoria ordinaria del fondo - Legittimazione processuale del fallito - Sussistenza. Sebbene, ai sensi dell'art. 43 della legge fallimentare, la …...
146 Beni non compresi nella liquidazione giudiziale - Dlgs 14/2019 -Art. 46 (Beni non compresi nel fallimento) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 
Art. 146 Beni non compresi nella liquidazione giudiziale - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 46 (Beni non compresi nel fallimento) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -  Articolo vigente     |red Art. 146 …...

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