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Condominio - Compenso professionale Avvocato – Corte di Cassazione, Sez. 6-2, Ordinanza n. 13200 del 27 aprile 2022 -  commento

 Condominio – Attività prestata dall’avvocato – Decreto ingiuntivo – Opposizione – Contestazione del quantum debeatur – Accertamento - Poteri del giudice. - Corte di Cassazione, Sez. 6-2, Ordinanza n. 13200     del 27 aprile 2022 a cura di Adriana Nicoletti – Avvocato del Foro di Roma – Commento 

FATTO. Un avvocato, che aveva prestato attività professionale in favore di un condominio, proponeva appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale che, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, aveva rideterminato, in peius, il compenso allo stesso spettante per il titolo in oggetto.

La Corte di appello rigettava il gravame affermando che il condominio non aveva mai espresso una effettiva accettazione dei compensi richiesti dal proprio legale, essendo sufficiente, a tal fine, la contestazione, anche se generica, mossa dal cliente e ritenendo congrua la somma liquidata dal giudice di prime cure.

Il ricorso in Cassazione, promosso dal professionista avverso tale decisione, veniva dichiarato inammissibile, con condanna del soccombente alla rifusione delle spese di lite. 

DECISIONE. Correttamente – secondo i giudici di legittimità – la Corte di appello aveva ritenuto che, quando vi sia una contestazione in ordine all’espletamento ed alla consistenza dell’attività svolta da un avvocato, il giudice ha il potere-dovere di verificare la congruità del quantum debeatur, poiché la parcella del professionista è una dichiarazione unilaterale soggetta alla prova di cui all’art. 2697 c.c.

L’onere della contestazione, peraltro, sorge nel momento in cui la parcella sia caratterizzata da un conteggio preciso e dettagliato e non da un importo complessivo e globale (cfr. Cass. 01 dicembre 2021, n. 37788).

Ha ancora argomentato la Corte Suprema che, ai fini della liquidazione dei compensi degli avvocati, la parcella delle spese e prestazioni, corredata dal parere della competente associazione professionale, pur avendo efficacia vincolante nel procedimento di ingiunzione ex art. 636 c.p.c.  perde tale efficacia nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo nel quale il giudice può da essa discostarsi, purché con congrua motivazione, rimanendo sempre a carico del professionista l’onere di fornire gli elementi probatori della propria pretesa.

Quanto all’asserita mancanza di contestazione dell’entità della parcella da parte del condominio la Corte ha precisato che, in via generale, perché un fatto possa dirsi non contestato dal convenuto occorre o che lo stesso fatto sia stato esplicitamente ammesso, oppure che il chiamato in giudizio abbia adottato una linea difensiva che sia incompatibile con il disconoscimento del fatto medesimo. Pertanto, non si può parlare di non contestazione nel momento in cui il cliente, a fronte di una pretesa creditoria avanzata dal proprio legale, abbia comunque definito incongruo il compenso richiesto rispetto all’attività svolta (cfr. Cass. 24 novembre 2010, n. 23816; Cass. 19 agosto 2009, n. 18399 ed altre).

Nel caso specifico, inoltre, irrilevante per il professionista la circostanza che il condominio nelle proprie difese aveva dichiarato di avere “regolarmente saldato” il proprio debito verso il legale, poiché l’opponente era stato comunque condannato a pagare il compenso al professionista, anche se in entità ridotta rispetto a quella maggiore intimata.

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