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Condominio – Ricorso di un condomino per la nomina dell’amministratore - Corte di Cassazione, sez. VI, ordinanza n. 19835 del 22 settembre 2020.  

Rigetto della domanda per mancato raggiungimento del “quorum”  necessario per la nomina – Reclamo del ricorrente rigettato perché da anni esiste un amministratore regolarmente nominato con delibere assembleari non impugnate. Rigetto del reclamo e dichiarazione di inammissibilità del successivo ricorso per cassazione (nonché, nel merito, di rigetto sulla condanna alle spese) proposto dal ricorrente, con costituzione dell’amministratore del Condominio già nominato da tempo – Art. 13 della Corte Europea dei diritti dell’uomo (CEDU) - Cassazione, sez. VI, ordinanza n. 19835 del 22 settembre 2020 a cura di Riccardo Redivo, già presidente di sezione della Corte d’Appello di Roma.

Condominio

Ricorso nomina amministratore

Fatto. Una società, condomina in uno stabile condominiale, proponeva ricorso per la nomina dell’amministratore del palazzo. Il Tribunale respingeva la domanda per mancanza di prova di raggiungimento del quorum di legge necessario per deliberare al riguardo – La ricorrente reclamava avverso detto provvedimento.

Si costituivano in giudizio alcuni condomini e il Condominio, chiedendo il rigetto del reclamo e documentando che l’attuale amministratore era regolarmente in carica da vari anni, come disposto da più delibere, mai impugnate al riguardo.

La Corte d’Appello respingeva il reclamo, condannando il reclamante alle spese processuali e, in particolare, valorizzando la documentazione prodotta dai resistenti ed evidenziando che il reclamante ha rappresentato questioni di conflitto interno al Condominio esulanti dal procedimento di nomina azionato.  

Avverso detta decisione la condomina soccombente ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, da un lato, l’insufficiente motivazione del giudice d’appello relativamente alle gravi irregolarità commesse dall’amministratore e, dall’altro, insistendo sulla fondatezza del ricorso, del quale chiedeva l’accoglimento, con il conseguente effetto espansivo delle riforma del provvedimento impugnato.  

Decisione. La Suprema Corte, anzitutto, ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione in cassazione, consentito solo per quanto concerne l’eventuale condanna alle spese (in tal senso cfr. Cass. sez. un. n. 20957/2004 e, più di recente Cass. nn. 9348/2017 e 7623/2019), mentre, per quanto riguarda la condanna alle spese, ha ritenuto ammissibile il ricorso “concernendo l’impugnazione posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo”, chiarendo, poi, che “ciò non contrasta con l’art. 13 CEDU, il quale, nello stabilire che ogni persona, i cui diritti e libertà riconosciuti nella convenzione siano violati, , ha diritto di presentare un ricorso avanti ad una magistratura nazionale, non implica affatto che gli Stati debbano sempre ed in ogni caso accordare la tutela giurisdizionale fino al livello di rimedio di legittimità, la cui funzione ordina mentale non consiste nel tutelare lo ius litigatoris, attribuendo al singolo ulteriori opportunità di verifica di condizioni di fondatezza della sua pretesa, ma di garantire lo “ius constitutionis”, cioè la nomofilachia e con essa l’uniformità dell’interpretazione giurisprudenziale”.

La Corte ha, tuttavia, respinto ugualmente il ricorso, infondato nel merito, condannando la parte ricorrente, quale soccombente, al pagamento delle spese legali anche del grado.

 

  

 

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