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Condominio - Delibera assembleare – corte di cassazione, sez. 6, ordinanza n. 19608 del 18 settembre 2020 - commento
Condominio – leasing finanziario – utilizzatore - impugnativa di delibera assembleare legittimazione attiva – carenza - corte di cassazione, sez. 6, ordinanza n. 19608 del 18 settembre 2020 a cura di Adriana Nicoletti – Avvocato del Foro di Roma – Commento
Condominio
leasing finanziario
impugnativa
delibera assembleare
FATTO. Una società, utilizzatrice in leasing di una unità immobiliare sita in un condominio, proponeva ricorso avverso la sentenza della Corte di appello che aveva rigettato l’impugnativa di una delibera assembleare che aveva approvato, a maggioranza, la proposta di un’impresa di installare dei teloni pubblicitari sul ponteggio realizzato per l’esecuzione dei lavori di manutenzione delle facciate del fabbricato. Aveva ritenuto la Corte che tale “impacchettamento delle finestre” fosse insito nella precedente decisione assembleare di installare i ponteggi: circostanza inevitabile, dal momento che secondo prassi comune i ponteggi devono essere rivestiti da teloni protettivi.
Il Condominio nella veste di controricorrente, tra i vari motivi, eccepiva il difetto di legittimazione attiva della ricorrente, cui conseguiva la cassazione della sentenza di secondo grado senza rinvio.
DECISIONE. Sul difetto di legittimazione attiva il giudicante, in via preliminare, ha richiamato il costante orientamento giurisprudenziale, secondo il quale «la decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove tale "quaestio iuris", pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti, posto che una questione può ritenersi decisa dal giudice di merito soltanto ove abbia formato oggetto di discussione in contraddittorio.» (Cass. Sez. Un. n. 7925/2019).
E’ principio basilare del condominio edilizio che solo i suoi partecipanti possono impugnare le delibere assembleari, come previsto dall’art. 1137 c.c., e tale potere si traduce nella sussistenza della legittimazione ad agire riferibile solo ai condomini. La relativa carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e rilevata d’ufficio dal giudice.
Nell’atto di citazione di primo grado l’attuale ricorrente aveva affermato di essere “utilizzatrice in leasing” dell’unità immobiliare sita nel condominio ed aveva dichiarato di essere stata autorizzata all’azione dalla stessa concedente/condomina. Tuttavia, in questo modo era stata messa in atto una vera e propria sostituzione processuale che, nella specie, era del tutto illegittima. In effetti l’art. 81 c.p.c. stabilisce che, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può fare valere in giudizio un diritto altrui in nome proprio. Peraltro la società non aveva neppure dedotto di avere agito in nome e per conto della proprietaria/concedente, mentre era certo che i due soggetti avevano cumulato le proprie distinte domande.
Per quanto concerne, infine, il merito della questione, concernente il pregiudizio che l’utilizzatrice asseriva di avere subito dalla delibera impugnata quanto alle molestie al diritto di godimento per effetto di impedimenti concreti o attività materiali ostative, la Corte dichiarava che la questione, estranea rispetto all’art. 1137 c.c., sarebbe semmai ricaduta nell’ambito di applicazione dell’art. 1585 c.c. attinente alle garanzie che il locatore deve assicurare al conduttore in caso di molestie che limitino l’uso od il godimento del bene locato.
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