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Appalto – Lavori condominiali in appalto – corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 6321 del 05 marzo 2020 - commento
Lavori condominiali in appalto – decesso del lavoratore – responsabilità del direttore dei lavori e del condominio - insussistenza - corte di cassazione, sez. 3, ordinanza n. 6321 del 05 marzo 2020 a cura di Adriana Nicoletti – Avvocato del Foro di Roma – Commento
FATTO.. Congiunti ed eredi di un lavoratore, dipendente dell’impresa appaltatrice che aveva effettuato lavori in un condominio, a seguito del suo decesso citavano in giudizio l’Ente ed il direttore dei lavori chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti.
Confermando la decisione di primo grado la Corte di appello rigettava il gravame poiché nessuno dei due convenuti poteva essere ritenuto responsabile dell’evento. Il direttore dei lavori, infatti, non aveva assunto alcun impegno ai fini delle attività di cantiere e della sicurezza dei lavori in esso organizzati, mentre, il condominio/committente non aveva mai esercitato alcuna forma di ingerenza nell’organizzazione e nello svolgimento dei lavori effettuati da impresa dotata di tutte le caratteristiche in quel campo.
Avverso la decisione di secondo grado hanno proposto ricorso in Cassazione i soccombenti, che nuovamente sono risultati tali per inammissibilità della propria domanda.
DECISIONE. Con la decisione in esame la Corte suprema ha ribadito che quando il direttore dei lavori – come è avvenuto nella fattispecie – non assume impegni di sorta nell’ambito della sicurezza, esercita, per conto del committente, i poteri di controllo sull’attuazione dell’appalto che lo stesso committente non può svolgere di persona. L’obbligazione in capo allo stesso è, quindi, squisitamente tecnica ed è limitata a controllare che l’opera sia svolta a regola d’arte in maniera conforme al progetto ed al capitolato dei lavori (cfr. Cass. 19 settembre 2016, n. 18285). Non sussiste, neppure, una corresponsabilità del direttore con l’appaltatore per vizi progettuali dell’opera allorchè non gli siano stati conferiti incarichi in tal senso. Da ciò consegue che il direttore dei lavori può essere ritenuto responsabile in relazione agli infortuni sul lavoro verificatisi nel cantiere solo quando gli siano state affidate ulteriori prerogative con la possibilità di impartire ordini alle maestranze (cfr. Cass. pen., 08 gennaio 2019, n. 19646).
Per quanto concerne, invece, la responsabilità del condominio nel decesso del lavoratore della ditta appaltatrice i giudici di legittimità hanno affermato e ribadito che tale responsabilità verso terzi è configurabile solo quando si versi in culpa in eligendo, che ricorre quando i lavori siano stati affidati ad impresa priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto (cfr. Cass. 27 maggio 2011, n. 11757). Colpevolezza che sussiste anche quando l’appaltatore abbia eseguito un ordine impartito dal committente o da suo rappresentante (nella specie: l’amministratore del condominio).
Sulla base di questi principi di ordine generale e più che consolidati la Corte di cassazione ha confermato la correttezza delle decisioni del merito.
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