FORO_AI - L'ASSISTENTE VIRTUALE DELL'AVVOCATO CIVILISTA
BANCA DATI GESTITA DA UN PROGRAMMA (Chatbot) DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE (AI) con la Elaborazione del Linguaggio Naturale (NLP). Risponde a domande utilizzando una base di conoscenza (Codice Civile - Codice di Procedura Civile - Le principali Leggi Complementari - 70.000 Massime civili della Corte di Cassazione) certificata dalla Rivista Giuridica Foro Europeo. A cura di Domenico Condello - Avvocato del Foro di Roma. GENNAIO 2026 EDIZIONE BETA TESTING -(Foro Europeo Editore). PROVA GRATUITA - fai le domande. Ti rispondo in pochi secondi . . clicca qui
Condominio - Mancato pagamento delle quote assicurative dello stabile.
Assenza di fondi nel conto corrente dell’ente. Solleciti scritti ai morosi. Responsabilità dell’amministratore. Esclusione (Cass. sez. VI, 20 ottobre 2017 n. 24920).
Il fatto
Mentre il Tribunale adito accoglieva la domanda proposta dal Condominio nei confronti del suo ex amministratore, ritenendolo responsabile dei danni derivanti da mancanza di copertura assicurativa subiti al momento dell’incendio del tetto dello stabile (causata da tardivo pagamento della polizza assicurativa), la Corte d’Appello accoglieva l’impugnazione proposta dall’ex amministratore avverso tale decisione, dichiarandolo esente da responsabilità contrattuale perché l’accertata mancanza di fondi nella casse del Condominio era stata determinata proprio dalla morosità dei condomini, mentre, comunque, i solleciti inviati a costoro erano sufficienti a tutelarlo, ai fini della prova di un corretto adempimento dell’obbligo di mandato, non essendo il legale rappresentante dell’ente tenuto ad anticipare le somme occorrenti per il pagamento della polizza assicurativa e non essendo obbligatorio il ricorso alla procedura monitoria per esigere i pagamenti delle quote.
Contro tale decisione ricorreva per cassazione il Condominio sostenendo che la corte d’Appello non aveva motivato adeguatamente sulla prova di esonero di responsabilità dell’amministratore.
La Corte, premessa la tardività e l’inammissibilità dei motivi dedotti e considerato che la decisione impugnata riguardava la valutazione in fatto della condotta del legale rappresentante del Condominio, respingeva il ricorso, rilevando che l’amministratore aveva la facoltà, ma non l’obbligo per esso di agire giudizialmente verso i morosi (art. 63 disp. att. prima della riforma del 2012), mentre, in concreto, i solleciti inviati ai morosi per iscritto dimostravano che questi aveva agito con la diligenza del buon padre di famiglia, talchè nulla poteva essergli imputato al riguardo.
OSSERVAZIONI
La sentenza esaminata, alla luce dalla normativa esistente al momento dei fatti di causa, è senz’altro condivisibile, ma pone notevoli dubbi, alla luce della riforma di cui alla legge n. 220/2012, ove all’art. 1129, IX comma c.c., si stabilisce che, salvo che non vi sia stata un’espressa dispensa al riguardo dell’assemblea, l’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa (ovvero con ricorso per decreto ingiuntivo) delle somme dovute dagli obbligati “entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell’art. 63, I comma disp. att. c.c.”.
Ciò comporta che oggi, in caso analogo a quello esaminato, l’amministratore, dovrà inserire le quote assicurative da versare nel bilancio preventivo e che, trascorso un tempo minimo ragionevole dall’invio dei solleciti, con previsione di azione legale nei riguardi dei morosi e previsione di possibili danni per l’ente amministrato (come avvenuto nell’ipotesi di cui sopra, dovrà, in tempi brevissimi, incaricare un legale di procedere per via giudiziaria, ovviamente senza anticipare alcuna somma, ai fini di poter essere, con tale condotta, esonerato da ogni responsabilità.
![]()
CORSI ESAME ABILITAZIONE FORENSE E TIROCINIO OBLIGATORIO
2026 CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO INTEGRATIVO DELLA PRATICA FORENSE
Scuola Forense Foro Europeo - CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO INTEGRATIVO DELLA PRATICA FORENSE CORSO OBBLIGATORIO INTEGRATIVO DELLA PRATICA FORENSE - Semestre: Maggio 2026/Ottobre 2026 - Corso di formazione a ROMA e a NAPOLI, obbligatorio integrativo della pratica per sostenere l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense - La Scuola Forense Foro Europeo è accreditata ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 17/2018 - art. 43 della L. 247/2012 Ai corsi della Scuola Forense Foro Europeo possono partecipare i tirocinanti iscritti al registro di tutti gli Ordini Forensi Italiani. . LEGGI TUTTOCORSO PREPARAZIONE ALLA PROVA ORALE A ROMA, A NAPOLI E A DISTANZA
Corso a Roma, a Napoli e a Distanza per la preparazione alla prova orale dei praticanti che hanno superato la prova scritta sostenuta a dicembre 2024. Il corso può essere seguito anche a distanza in diretta streaming e/o in differita. . . . LEGGI TUTTO
CORSO ANNUALE ESAME AVVOCATO A ROMA E A NAPOLI E A DISTANZA - SESSIONE DICEMBRE 2026
XIV Corso annuale a Roma a Napoli e a Distanza per la preparazione esame di abilitazione alla professione forense - Sessione dicembre 2026 (Fase pre intensiva Aprile 2026/ Settembre 2926 e fase intensiva Settembre 2026/Dicembre 2026) Il corso è erogato in presenza (live) a Roma e/o in diretta streaming e/o a distanza online.. . LEGGI TUTTO
CORSO INTENSIVO ESAME AVVOCATO A ROMA, A NAPOLI E A DISTANZA -SESSIONE DICEMBRE 2026
XIV Corso intensivo a ROMA, a NAPOLI e a DISTANZA per la preparazione esame di abilitazione alla professione forense - Sessione dicembre 2026 (Settembre 2026/Dicembre 2026) Il corso è erogato in presenza (live) a Roma e/o in diretta streaming e/o a distanza online. . . LEGGI TUTTO