Skip to main content

619. (Forma dell'opposizione)

Art. 619. (forma dell'opposizione)

0 Codice di procedura civile

L'articolo non è inserito in questa pagina ma è visualizzabile, se richiesto, con il link di collegamento al codice ufficiale del poligrafico dello Stato. Questo sistema consente di visualizzare l'articolo vigente, sempre aggiornato e con le annotazioni ufficiali.

Cliccare qui per aprire, in altra pagina web, il codice di procedura aggiornato dal sito del Poligrafico dello Stato e poi per selezionare l'articolo dall'indice.

Un sistema esperto carica in calce le massime della Corte di Cassazione collegate in virtù di riferimento normativo in ordine di pubblicazione). La visualizzazione dei documenti può essere modificata attivando la speciale funzione prevista (es. selezionale Titolo discendente per ordinare le massime in ordine alfabetico). E' possibile anche attivare la ricerca full test tra tutti i documenti visualizzati inserendo una parola chiave nel campo "cerca" e premendo invio. Il sistema visualizzerà solo i documenti con la parola chiave inserita.

___________________________________________________________

Documenti collegati:

Leggi speciali - libri speciali (sistema tavolare) - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 13011 del 15/05/2025 (Rv. 675374 - 01)
Decreto di trasferimento all'aggiudicatario del bene espropriato ex art. 586 c.p.c. - Iscrizione o intavolazione - Efficacia costitutiva - Esclusione - Pignoramenti immobiliari successivi al decreto di trasferimento ed annotati sui libri fondiari prima del decreto stesso - Inefficacia rispetto al decreto - Sussistenza - Conseguenze - Proponibilità da parte degli aggiudicatari dell'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. Nel sistema tavolare l'efficacia costitutiva dell'iscrizione è limitata agli atti negoziali tra vivi (art. 2 del r.d. n. 499 del 1929) e non si estende ai trasferimenti attuati per autorità del giudice, quale è quello che si realizza attraverso il decreto di trasferimento all'aggiudicatario del bene espropriato ai sensi dell'art. 586 c.p.c., cui consegue immediatamente l'effetto traslativo della proprietà. Sono, pertanto, inefficaci i pignoramenti immobiliari successivi al decreto di trasferimento, anche se annotati sui libri fondiari prima del decreto stesso, ed in tal caso gli aggiudicatari sono legittimati a proporre opposizione di terzo in virtù dell'art. 619 c.p.c., vantando un proprio ed autonomo titolo di proprietà che non ha bisogno dell'effetto costitutivo dell'intavolazione. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 13011 del 15/05/2025 (Rv. 675374 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_586, Cod_Proc_Civ_art_619   …...
Acquisto - a titolo originario - responsabilità patrimoniale - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 565 del 09/01/2025 (Rv. 673536-02)
Cause di prelazione - ipoteca - effetti - rispetto al terzo acquirente - possesso - effetti - usucapione - di beni immobili e diritti reali immobiliari - Usucapione di immobile - Acquisto a titolo originario - Effetto estintivo della precedente ipoteca - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. L'acquisto a titolo originario per usucapione non ha un effetto estintivo dell'ipoteca precedentemente iscritta e, quindi, non determina la caducazione del diritto reale di garanzia, il quale - come affermato anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 160 del 2024 - non è incompatibile, al pari di altri eventuali pesi e vincoli preesistenti e antecedentemente iscritti o trascritti, con le caratteristiche concrete del possesso del bene ipotecato e della conseguente acquisizione della proprietà da parte dell'usucapente. (Fattispecie in tema di opposizione ex art. 619 c.p.c. proposta dal terzo usucapente nei confronti del creditore ipotecario). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 565 del 09/01/2025 (Rv. 673536-02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1158, Cod_Civ_art_1140, Cod_Civ_art_2808, Cod_Proc_Civ_art_619 …...
Effetti - usucapione - di beni immobili e diritti reali immobiliari - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 565 del 09/01/2025 (Rv. 673536-01)
Proprieta' - acquisto - a titolo originario - trascrizione - atti relativi a beni immobili - esecuzione forzata - opposizioni - di terzo - Accordo raggiunto in sede di mediazione sull'usucapione dell'immobile già ipotecato - Inopponibilità al creditore ipotecario - Ragioni - Fattispecie. L'accordo conciliativo, raggiunto nell'ambito della mediazione, col quale si riconosce ad un terzo l'acquisto per usucapione della proprietà dell'immobile precedentemente ipotecato, anche se trascritto ai sensi dell'art. 2643, n. 12-bis, c.c., non è opponibile al creditore ipotecario, perché il predetto accordo è opponibile solo se antecedentemente trascritto a norma dell'art. 2644 c.c., sia perché esso non è comunque equiparabile alla pronuncia trascritta ex art. 2651 c.c. e resa in un giudizio di accertamento dell'usucapione (in cui il creditore garantito è, peraltro, litisconsorte necessario), sia perché, in ogni caso, l'usucapione non ha effetto estintivo dell'ipoteca. (Fattispecie in tema di opposizione ex art. 619 c.p.c. proposta dal terzo usucapente nei confronti del creditore ipotecario). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 565 del 09/01/2025 (Rv. 673536-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2643, Cod_Proc_Civ_art_619, Cod_Civ_art_2644, Cod_Civ_art_2651, Cod_Civ_art_1158, Cod_Civ_art_2808 …...
Impugnazioni civili - opposizione di terzo Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 18027 del 23/06/2023 (Rv. 668353 - 01)  
Opposizione di terzo revocatoria - Conoscenza del dolo o della collusione - Durante la pendenza del giudizio tra le parti colluse - "Dies a quo" per la proposizione dell'opposizione - Dal passaggio in giudicato della sentenza che lo definisce - Possibilità di un suo intervento "ad opponendum" - Sussistenza - Fattispecie. In tema di opposizione di terzo revocatoria, il creditore può venire a conoscenza del dolo o della collusione anche in pendenza del giudizio tra le parti colluse, sicché, in tale ipotesi, è dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce quest'ultimo che decorre il termine di cui al combinato disposto degli artt. 326, comma 1, e 404, comma 2, c.p.c. per la proposizione dell'opposizione, sempreché il creditore non eserciti il diritto di intervenire volontariamente e tempestivamente "ad opponendum" nel medesimo giudizio, onde far valere le ragioni contrarie all'accoglimento della domanda, a tutela dei suoi interessi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, secondo cui il rapporto collusivo, intercorso tra il debitore esecutato e i suoi genitori e concretatosi nella proposizione, da parte di questi ultimi, dell'azione ex art. 2932 c.c. onde ottenere il trasferimento della proprietà del bene ipotecato, era stato conosciuto dalle banche creditrici per avere i genitori allegato copia della relativa domanda nel procedimento per opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.). Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 18027 del 23/06/2023 (Rv. 668353 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_404, Cod_Proc_Civ_art_405, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Civ_art_2932, Cod_Proc_Civ_art_619 …...
Impugnazioni civili - opposizione di terzo - Esecuzione forzata - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17619 del 20/06/2023 (Rv. 668446 - 01)
Litisconsorte necessario pretermesso - Opposizione ex art. 404, comma 1, c.p.c. - Legittimazione - Opposizione all'esecuzione del titolo giudiziale formatosi "inter alios" - Esclusione - Eccezioni - Opposizione dell'esecutato volta a far valere la pretermissione del litisconsorte necessario - Ammissibilità - Esclusione. Avverso il titolo giudiziale formatosi "inter alios" il litisconsorte necessario pretermesso può agire ex art. 404, comma 1, c.p.c., mentre non è legittimato a proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. (salvo che deduca l'avvenuto soddisfacimento della pretesa risultante dal suddetto titolo, ovvero la relativa modifica sulla base di vicende successive), analogamente alla parte nei cui confronti lo stesso titolo si sia formato, la quale ha contribuito a dar causa alla sua nullità, omettendo di sollevare la questione della non integrità del contraddittorio in seno al giudizio cui ha regolarmente partecipato. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17619 del 20/06/2023 (Rv. 668446 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_404, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_619, Cod_Proc_Civ_art_102 …...
Opposizione tardiva proposta dopo l'assegnazione del bene al creditore – Cass. n 13362/2023
Esecuzione forzata - mobiliare - opposizioni - di terzo - Terzo proprietario dei beni pignorati - Rimedi esperibili - Opposizione del terzo - Proponibilità - Termini - Opposizione tardiva proposta dopo l'assegnazione del bene al creditore - Condizione di mala fede dell'assegnatario - Conseguenze - Risarcimento del danno - Spettanza - Fattispecie.  Il terzo che assume di essere proprietario dei beni mobili pignorati può proporre l'opposizione ex art. 619 c.p.c. - prima della vendita o dell'assegnazione - per paralizzare l'azione esecutiva e, dopo la vendita, l'opposizione tardiva ex art. 620 c.p.c. per la ripetizione della somma ricavata; dopo l'assegnazione al creditore, il terzo può agire, ai sensi dell'art. 2926, comma 1, c.c., nei confronti del creditore assegnatario che ha acquisito in buona fede il possesso dei beni, entro il termine decadenziale di 60 giorni, soltanto per la ripetizione della somma corrispondente al credito soddisfatto con l'assegnazione; in caso di mala fede dell'assegnatario, invece, il terzo può rivendicare i beni senza limiti temporali ex artt. 2920 e 2925 c.c.; indipendentemente dalla condizione soggettiva dell'assegnatario, il terzo può proporre l'opposizione tardiva ex art. 620 c.p.c. per far valere i suoi diritti sulla somma ricavata, ma solo nell'ipotesi in cui l'esecuzione mobiliare sia ancora pendente, dopo l'assegnazione, per la distribuzione tra i creditori concorrenti sull'eccedenza; resta ferma, in ogni caso, la responsabilità del creditore procedente di mala fede per i danni cagionati al terzo e per le spese affrontate a causa dell'espropriazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte territoriale che, avendo ravvisato la mala fede dell'assegnatario, aveva qualificato in termini petitori la domanda giudiziale proposta dal terzo e condannato il creditore al risarcimento dei danni). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 13362 del 16/05/2023 (Rv. 667842 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0948, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2920, Cod_Civ_art_2925, Cod_Proc_Civ_art_619, Cod_Proc_Civ_art_620, Cod_Civ_art_2926   Corte Cassazione 13362 2023 …...
Opposizione tardiva proposta dopo l'assegnazione del bene al creditore – Cass. n 13362/2023
Esecuzione forzata - mobiliare - opposizioni - di terzo - Terzo proprietario dei beni pignorati - Rimedi esperibili - Opposizione del terzo - Proponibilità - Termini - Opposizione tardiva proposta dopo l'assegnazione del bene al creditore - Condizione di mala fede dell'assegnatario - Conseguenze - Risarcimento del danno - Spettanza - Fattispecie.  Il terzo che assume di essere proprietario dei beni mobili pignorati può proporre l'opposizione ex art. 619 c.p.c. - prima della vendita o dell'assegnazione - per paralizzare l'azione esecutiva e, dopo la vendita, l'opposizione tardiva ex art. 620 c.p.c. per la ripetizione della somma ricavata; dopo l'assegnazione al creditore, il terzo può agire, ai sensi dell'art. 2926, comma 1, c.c., nei confronti del creditore assegnatario che ha acquisito in buona fede il possesso dei beni, entro il termine decadenziale di 60 giorni, soltanto per la ripetizione della somma corrispondente al credito soddisfatto con l'assegnazione; in caso di mala fede dell'assegnatario, invece, il terzo può rivendicare i beni senza limiti temporali ex artt. 2920 e 2925 c.c.; indipendentemente dalla condizione soggettiva dell'assegnatario, il terzo può proporre l'opposizione tardiva ex art. 620 c.p.c. per far valere i suoi diritti sulla somma ricavata, ma solo nell'ipotesi in cui l'esecuzione mobiliare sia ancora pendente, dopo l'assegnazione, per la distribuzione tra i creditori concorrenti sull'eccedenza; resta ferma, in ogni caso, la responsabilità del creditore procedente di mala fede per i danni cagionati al terzo e per le spese affrontate a causa dell'espropriazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte territoriale che, avendo ravvisato la mala fede dell'assegnatario, aveva qualificato in termini petitori la domanda giudiziale proposta dal terzo e condannato il creditore al risarcimento dei danni). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 13362 del 16/05/2023 (Rv. 667842 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0948, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2920, Cod_Civ_art_2925, Cod_Proc_Civ_art_619, Cod_Proc_Civ_art_620, Cod_Civ_art_2926   Corte Cassazione 13362 2023 …...
Accertamento della proprietà o di altro diritto reale del terzo – Cass. n. 3846/2023
Esecuzione forzata - opposizioni - di terzo - in genere - Oggetto - Accertamento della proprietà o di altro diritto reale del terzo - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Efficacia endoprocedimentale della decisione - Sussistenza.   Il giudizio di opposizione ex art. 619 c.p.c. ha per oggetto l'accertamento dell'illegittimità dell'esecuzione in rapporto alla situazione giuridica soggettiva fatta valere dal terzo come prevalente rispetto al diritto del creditore procedente, senza necessariamente involgere l'esercizio di un'azione di rivendicazione o di accertamento della proprietà o di altro diritto reale, con la conseguenza che la sentenza che lo conclude fa stato unicamente in ordine all'assoggettabilità o meno ad espropriazione dei beni pignorati, statuendo circa la sussistenza della situazione vantata dal terzo soltanto in via incidentale e con efficacia limitata alla specifica procedura esecutiva. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 3846 del 08/02/2023 (Rv. 666804 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_619   Corte Cassazione 3846 2023 …...
Revoca, modifica, integrazione dei provvedimenti opposti – Cass. n. 37751/2022
Esecuzione forzata - opposizioni - agli atti esecutivi - provvedimenti del giudice dell'esecuzione - Provvedimenti conseguenti all'opposizione - Revoca, modifica, integrazione dei provvedimenti opposti - Ammissibilità - Contestazione dei provvedimenti modificati - Modalità - Necessità di una nuova opposizione - Esclusione - Limiti.   In tema di opposizione ex art. 617 c.p.c., nella fase endoesecutiva il giudice dell'esecuzione può revocare, modificare o integrare gli atti opposti e, più in generale, adottare, pure ex officio, i provvedimenti ritenuti opportuni per la prosecuzione del processo esecutivo, anche in base ad elementi di fatto o di diritto emersi dall'opposizione stessa; in tali ipotesi, l'opponente ha facoltà di contestare l'atto opposto come modificato dal giudice dell'esecuzione direttamente con l'atto introduttivo del giudizio di merito e senza necessità di proporre una nuova opposizione, restando in ogni caso esclusa la possibilità di dedurre nuovi motivi di opposizione che avrebbero potuto essere proposti prima e a prescindere dalle modifiche (e che, quindi, non siano da quelle dipendenti) o, comunque, di proporre ulteriori motivi estranei all'ambito dell'originaria contestazione o che abbiano ad oggetto altri e diversi atti del processo non incisi dalle modifiche adottate. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 37751 del 23/12/2022 (Rv. 666683 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_618, Cod_Proc_Civ_art_619   Corte Cassazione 37751 2022 …...
Deduzione del debitore di non essere proprietario dei beni pignorati – Cass. n. 35005/2022
Esecuzione forzata - opposizioni - Esecuzione forzata - Opposizione all'esecuzione - Deduzione del debitore di non essere proprietario dei beni pignorati - Inammissibilità dell'opposizione - Ragioni.   L'opposizione all'esecuzione con cui il debitore deduca di non essere proprietario dei beni pignorati è inammissibile per difetto d'interesse ad agire, non potendo derivare alcun pregiudizio, all'opponente, dall'espropriazione del bene di un terzo. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 35005 del 29/11/2022 (Rv. 666278 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_619, Cod_Proc_Civ_art_100   Corte Cassazione 35005 2022 …...
Litisconsorzio necessario tra creditore, debitore e terzo pignorato – Cass. n. 32445/2022
Esecuzione forzata - estinzione del processo - mobiliare - presso terzi - Espropriazione presso terzi - Estinzione del processo esecutivo - Giudizio di reclamo - Litisconsorzio necessario tra creditore, debitore e terzo pignorato - Sussistenza - Conseguenze nel giudizio di legittimità.   In tema di espropriazione presso terzi, nel giudizio di reclamo avverso l'estinzione del processo esecutivo, al pari di quanto accade nei giudizi di opposizione esecutiva, si configura sempre il litisconsorzio necessario tra il creditore, il debitore e il terzo pignorato, con la conseguenza che la non integrità originaria del contraddittorio, rilevabile d'ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità, determina la cassazione delle decisioni di merito, con rinvio ex artt. 383, comma 3, e 354, c.p.c., al giudice di primo grado perché provveda all'integrazione del contraddittorio. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 32445 del 03/11/2022 (Rv. 666112 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_630, Cod_Proc_Civ_art_619, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Proc_Civ_art_354   Corte Cassazione 32445 2022 …...
Atto introduttivo della fase di merito – Cass. n. 17913/2022
Esecuzione forzata - opposizioni - di terzo - in genere - Giudizio bifasico, ma avente natura unitaria - Conseguenze - Atto introduttivo della fase di merito - Notificazione presso il difensore nominato per la fase sommaria - Validità - Sussistenza - Condizioni.   Il giudizio di opposizione di terzo all'esecuzione, ex art. 619 c.p.c., sebbene abbia struttura bifasica presenta natura unitaria, sicché l’atto di citazione per la fase di merito che segua, eventualmente, quella sommaria dinanzi al giudice dell'esecuzione è validamente notificato presso il difensore nominato con la procura alle liti rilasciata già nella prima fase, in mancanza di una diversa ed esplicita volontà della parte destinataria che abbia limitato, a tale fase, la validità del mandato difensivo. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17913 del 01/06/2022 (Rv. 665017 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_619, Cod_Proc_Civ_art_618, Cod_Proc_Civ_art_185   Corte Cassazione 17913 2022 …...
Espropriazione mobiliare esattoriale – Cass. n. 8902/2022
Esecuzione forzata - opposizioni - di terzo - in genere - Espropriazione mobiliare esattoriale - Opposizione di terzo - Improponibilità ex art. 58, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 - Rilevabilità d'ufficio.   L'improponibilità dell'opposizione di terzo all’esecuzione esattoriale, nel caso previsto dall'art. 58, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è rilevabile d'ufficio. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8902 del 18/03/2022 (Rv. 664551 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_619   Corte Cassazione 8902 2022 …...
Terzo che vanti un diritto reale sul bene oggetto di processo di espropriazione – Cass. n. 4005/2022
Esecuzione forzata - terzo proprietario (espropriazione contro) - Terzo che vanti un diritto reale sul bene oggetto di processo di espropriazione - Mezzi di tutela - Differenza rispetto al terzo che partecipi al procedimento di esecuzione.   Il terzo che vanti un diritto reale sul bene immobile oggetto di esecuzione forzata, se ha partecipato al procedimento esecutivo, può proporre soltanto opposizione agli atti esecutivi mentre, se non via ha partecipato, durante il giudizio di esecuzione può proporre opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. e dopo la vendita e l'aggiudicazione può rivendicare il bene nei confronti dell'aggiudicatario. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 4005 del 08/02/2022 (Rv. 663822 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_619   Corte Cassazione 4005 2022 …...
Onere della prova a carico del terzo opponente – Cass. n. 40751/2021
Esecuzione forzata - opposizioni - di terzo - casa e azienda del debitore (limiti probatori) - Onere della prova a carico del terzo opponente - Contenuto.   In tema di opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., l'opponente ha l'onere di provare la titolarità del diritto vantato sui beni pignorati sia se il pignoramento è avvenuto nella casa del debitore sia quando si è verificato altrove. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 40751 del 20/12/2021 (Rv. 663441 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_619, Cod_Civ_art_2697   Corte Cassazione 40751 2021 …...
Riassunzione dell'opposizione esecutiva davanti al giudice del rinvio – Cass. n. 38323/2021
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento - riassunzione - in genere - Riassunzione dell'opposizione esecutiva davanti al giudice del rinvio - Forma - Coincidenza col rito della controversia - Necessità - Modalità di introduzione della fase endoesecutiva dell'opposizione - Irrilevanza - Ragioni - Irritualità dell'atto di riassunzione - Conseguenze.   L'atto di riassunzione dei giudizi di opposizione esecutiva (sia che si tratti di opposizione all'esecuzione, sia che si tratti di opposizione agli atti esecutivi o di opposizione di terzo all'esecuzione, rispettivamente proposte ai sensi degli artt. 615, 617 e 619 c.p.c.) davanti al giudice del rinvio, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., deve avvenire nella medesima forma (citazione o ricorso) nella quale deve avvenire l'instaurazione del giudizio di merito della relativa opposizione a cognizione piena, ai sensi degli artt. 616, 618 e 618 bis c.p.c., non potendo certamente ritenersi che possa o debba avere nuovamente luogo la fase sommaria del giudizio, per la quale è prevista l'introduzione con ricorso; di conseguenza, se il giudizio di merito dell'opposizione a cognizione piena debba avvenire con atto di citazione, in ragione dell'applicabilità del rito ordinario di cognizione, nella stessa forma dovrà avvenire la sua riassunzione a seguito di cassazione con rinvio della decisione di merito e, se la suddetta riassunzione avvenga erroneamente con ricorso anziché con atto di citazione, essa potrà ritenersi tempestiva, secondo le regole generali, solo nel caso in cui la notificazione del ricorso sia effettuata entro il termine perentorio previsto dall'art. 392, comma 1, c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 38323 del 03/12/2021 (Rv. 663432 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_392, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_616, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_618, Cod_Proc_Civ_art_618 bis, Cod_Proc_Civ_art_619   Corte Cassazione 38323 2021 …...
Mancata partecipazione al giudizio da parte dell'esecutato – Cass. n. 37847/2021
Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - Esecuzione forzata - consegna o rilascio (esecuzione per) - Opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c. - Esecutato - Litisconsorte necessario - Configurabilità - Mancata partecipazione al giudizio da parte dell'esecutato - Conseguenze - Violazione del contraddittorio - Rilevabilità d'ufficio - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Ordinaria necessità - Principio della ragionevole durata del processo - Originaria improponibilità della domanda - Adottabilità della pronuncia di cassazione senza rinvio - Configurabilità - Fondamento.   In tema di litisconsorzio necessario, ove il difetto di integrità del contraddittorio venga rilevato in sede di legittimità, appare superfluo - benché ne sussistano i presupposti - provvedere ai sensi degli artt. 383, comma 3, e 354 c.p.c., rimettendo la causa al primo giudice, quando l'azione sia "ab origine" improponibile, giacché la stessa rimessione determinerebbe un allungamento dei tempi per la definizione del giudizio, in contrasto col principio di ragionevole durata del processo, ex art. 111, comma 2, Cost., senza nel contempo attribuire alcun vantaggio alla parte pretermessa, ai fini della garanzia dell'effettività dei suoi diritti processuali; ne consegue che, in siffatta ipotesi, ben può disporsi la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza d'appello che aveva pronunciato su opposizione di terzo all’esecuzione per rilascio d'immobile, ex art. 619 c.p.c., proposta dal terzo in forza di un preteso diritto incompatibile con quello portato dal titolo esecutivo azionato, benché senza evocare in giudizio l'esecutato litisconsorte necessario, e ciò in forza dell'originaria improponibilità della domanda, non essendo consentito far valere un tale profilo di opposizione con l'azione così come spiegata). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 37847 del 01/12/2021 (Rv. 663431 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_619, Cod_Proc_Civ_art_102   Corte Cassazione 37847 2021 …...
Documenti prodotti dalle parti nella fase sommaria – Cass. n. 26116/2021
Esecuzione forzata - opposizioni - Giudizi di opposizione all'esecuzione e di opposizione di terzo all'esecuzione - Documenti prodotti dalle parti nella fase sommaria - Inserimento nel fascicolo della causa di opposizione e collocazione nei fascicoli di parte - Fondamento - Conseguenze.   Nei giudizi di opposizione all’esecuzione e di opposizione di terzo all’esecuzione di cui agli artt. 615 e 619 c.p.c., i documenti prodotti dalle parti nella fase sommaria devono ritenersi già acquisiti al processo ed essere inseriti nel fascicolo della causa di opposizione, ai sensi dell'art.186 disp. att. c.p.c., in ragione del carattere unitario dei predetti giudizi nonostante la loro struttura bifasica, ma, avendo natura di produzioni documentali di parte, non entrano nel fascicolo d'ufficio, di cui all'art.168 c.p.c, restando collocati in quelli delle parti stesse; pertanto, se, per un verso, non è necessario che le parti procedano ad una nuova formale attività di produzione dei predetti documenti nel corso della fase a cognizione piena secondo le modalità e i termini perentori previsti dall'art.183 c.p.c., né sussistono preclusioni di alcun tipo in relazione alla loro esibizione e al loro inserimento nel fascicolo di parte, per altro verso la loro collocazione nei fascicoli di parte impone l'applicazione del relativo regime, sicché, ai sensi dell'art.169 c.p.c., essi devono essere depositati al momento dell'assegnazione della causa in decisione o, al più tardi, al momento del deposito della comparsa conclusionale. Corte di Cassazione, Sez. 3 -, Sentenza n. 26116 del 27/09/2021 (Rv. 662409 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_168, Cod_Proc_Civ_art_169, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_619   Corte Cassazione 26116 2021 …...
Espropriazione di un bene in comunione legale per crediti personali di un solo coniuge – Cass. n. 22210/2021
Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - comunione legale - Esecuzione forzata - beni indivisi - Espropriazione di un bene in comunione legale per crediti personali di un solo coniuge - Beneficio di escussione dei beni personali del debitore e sussidiarietà dei beni in comunione ex art. 189 c.c. - Deduzione con opposizione all'esecuzione - Necessità - Proponibilità mediante eccezione nella divisione endoesecutiva - Esclusione.   Nell'espropriazione del bene in comunione legale per crediti personali di uno solo dei coniugi, il beneficio di escussione dei beni personali del coniuge debitore e la sussidiarietà del cespite in comunione legale ex art. 189 c.c. devono essere fatti valere esclusivamente con lo strumento dell’opposizione all'esecuzione e non con una semplice eccezione formulata in sede di divisione endoesecutiva. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 22210 del 04/08/2021 (Rv. 662203 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0189, Cod_Proc_Civ_art_600, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_619   Corte  Cassazione 22210 2021 …...
Decreto di trasferimento di immobile pignorato – Cass. n. 17284/2021
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - applicazione dell'imposta - sentenze e provvedimenti giudiziari - Procedura esecutiva immobiliare - Decreto di trasferimento di immobile emesso dal giudice dell'esecuzione a favore di conferitario- aggiudicario - Aliquota proporzionale - Applicazione - Limiti - Fondamento.   In tema di imposta di registro su provvedimenti giudiziari, il decreto di trasferimento di immobile pignorato emesso dal giudice dell'esecuzione a favore di conferitario-aggiudicatario va sottoposto a tassazione proporzionale ex art. 8, comma 1, lett. a) o c), della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, a seconda che a detto provvedimento giudiziale sia riconoscibile, all'esito della ricostruzione della fattispecie come risultante dall'atto di conferimento e dalle risultanze della procedura espropriativa, effetto costitutivo-traslativo ovvero meramente dichiarativo del trasferimento di proprietà. Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 17284 del 17/06/2021 (Rv. 661474 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_586, Cod_Civ_art_2913, Cod_Civ_art_2915, Cod_Proc_Civ_art_619   corte cassazione 17284 2021 …...
Declaratoria di improcedibilità – Cass. n. 3019/2021
Esecuzione forzata - opposizioni - Opposizioni esecutive - Chiusura della fase sommaria - Declaratoria di improcedibilità (sia dell’opposizione del debitore sia dell'azione esecutiva del creditore) - Interesse ad instaurare il giudizio a cognizione piena da parte del creditore - Sussistenza - Ragioni. In tema di rapporti tra la fase sommaria delle opposizioni esecutive e il relativo giudizio a cognizione piena, nell'ipotesi in cui il giudice dell'esecuzione, nella fase sommaria, abbia dichiarato improcedibile sia l'opposizione proposta dal debitore sia l'azione esecutiva del creditore, sussiste l'interesse di quest'ultimo ad instaurare la fase di merito dell'opposizione avanzata dal debitore, sia per conseguire una pronuncia a cognizione piena sull'ammissibilità ed eventualmente sul merito della stessa (previa sua qualificazione in termini di opposizione all'esecuzione o di opposizione agli atti esecutivi), sia per ottenere la revisione della regolamentazione delle spese della fase sommaria, operata ovvero omessa dal giudice dell'esecuzione. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3019 del 09/02/2021 (Rv. 660609 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_618_1, Cod_Proc_Civ_art_619 …...
Opposizione del terzo all'esecuzione - Cass. n. 24945/2020
Esecuzione forzata - opposizioni - di terzo - casa e azienda del debitore (limiti probatori) - Opposizione del terzo all'esecuzione - Interpretazione dell'art. 621 c.p.c. - Professione o commercio esercitati dal terzo o dal debitore - Necessaria diversità tra le attività svolte dal debitore e dal terzo - Esclusione. L'art. 621 c.p.c., nel richiedere ai fini dell'ammissione della prova testimoniale che l'esistenza del diritto sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore, non richiede necessariamente che il terzo ed il debitore svolgano due diverse attività, essendo sufficiente che intercorra tra gli stessi un rapporto qualificato riconducibile alla professione o al commercio da entrambi esercitato (tale può essere quello lavorativo o di collaborazione professionale) che giustifichi il rinvenimento presso i locali del debitore di beni di proprietà del terzo. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24945 del 06/11/2020 (Rv. 659990 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_619, Cod_Proc_Civ_art_621 corte cassazione 24945 2020 …...
Esecuzione forzata - opposizioni - agli atti esecutivi - provvedimenti del giudice dell'esecuzione - Cass. n. 11291/2020
Giudice dell'esecuzione - Fase sommaria - Notificazione del decreto di fissazione dell'udienza nel termine perentorio assegnato - Obbligo della cancelleria - Esclusione - Omessa notificazione - Conseguenze - Rimessione in termini - Esclusione - Distinzione dalla mancata comparizione delle parti - Inammissibilità della domanda - Esclusione - Fondamento. Esecuzione forzata - opposizioni - all'esecuzione (distinzione dall'opposizione agli atti esecutivi) - provvedimenti del giudice dell'esecuzione In genere. In tema di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, il decreto con il quale il giudice dell'esecuzione fissa davanti a sé l'udienza per la fase sommaria, assegnando un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dello stesso decreto all'opposto, non è soggetto a comunicazione, a cura della cancelleria, al ricorrente, sicché ove quest'ultimo lasci scadere il termine perentorio fissato, incorre nella declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, senza potere beneficiare della rimessione in termini. Invece, se il ricorso è stato regolarmente notificato, la mancata comparizione delle parti non incide sull'ammissibilità della domanda e non preclude la possibilità di pervenire ad una pronuncia nel merito, in quanto la regolare instaurazione del contraddittorio pone le condizioni minime per l'attivazione dei poteri officiosi del giudice dell'esecuzione in ordine alla verifica dei presupposti di procedibilità dell'azione espropriativa. Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 11291 del 12/06/2020 (Rv. 658098 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_181, Cod_Proc_Civ_art_309, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_618_1, Cod_Proc_Civ_art_619, Cod_Proc_Civ_art_153 CORTE CASSAZIONE 11291 2020 …...
Esecuzione forzata - consegna o rilascio (esecuzione per) – Cass. n. 11285/2020
Decreto di trasferimento - Titolo esecutivo - Caratteristiche - Esecuzione forzata per il rilascio - Opposizione del terzo - Presupposti - Fondamento. Esecuzione forzata - immobiliare - vendita - trasferimento. Esecuzione forzata - opposizioni - di terzo. Il decreto di trasferimento in base al quale sia iniziata l'esecuzione per rilascio è un titolo opponibile "erga omnes" e, dunque, non solo nei confronti del debitore esecutato, ma anche di chiunque si trovi nella detenzione o nel possesso del bene; pertanto, colui che intenda proporre opposizione non può limitarsi ad invocare la nullità del detto titolo, ma deve dimostrare di essere titolare di un diritto reale o di godimento su tale bene, che ne giustifichi il possesso o la detenzione, così esplicitando il proprio interesse ad agire. Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 11285 del 12/06/2020 (Rv. 658081 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2930, Cod_Proc_Civ_art_586, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_619, Cod_Proc_Civ_art_100 CORTE CASSAZIONE 11285 2020 …...
Procedimento civile - termini processuali - sospensione - Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 11111 del 10/06/2020 (Rv. 658080 - 01)
Opposizione di terzo - Difesa dell'opposto concernente la simulazione dell'atto di acquisto del diritto - Sospensione durante il periodo feriale - Sussistenza - Fondamento. In tema di opposizione di terzo ad esecuzione prevista dall'art. 619 c.p.c., la contestazione della validità o dell'efficacia del fatto costitutivo del diritto di proprietà dell'opponente sul bene staggito non muta l'oggetto della causa neppure in caso di deduzione, da parte dell'opposto, della simulazione dell'atto di acquisto di quel diritto, né introduce una domanda differente e connessa ove sia invocata una pronuncia espressa sul punto, sicché le esigenze di speditezza poste a fondamento dell'esenzione di tale causa dalla sospensione feriale regolata dalla l. n. 742 del 1969 permangono immutate ed i termini processuali non sono sospesi durante il periodo feriale. Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 11111 del 10/06/2020 (Rv. 658080 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_619, Cod_Proc_Civ_art_325 …...
Esecuzione forzata - opposizioni - di terzo – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 2868 del 06/02/2020 (Rv. 656761 - 02)
Opposizione tardiva di terzo ex art_ 620 c.p.c. - Compatibilità con l'espropriazione presso terzi di crediti - Esclusione - Ragioni. In tema di espropriazione presso terzi, il soggetto che assuma di essere l'effettivo titolare del credito pignorato non può proporre l'opposizione di terzo dopo l'adozione dell'ordinanza di assegnazione perché lo strumento dell'opposizione tardiva ex art_ 620 c.p.c. non è compatibile con la struttura della procedura espropriativa presso terzi, la quale è conclusa dal provvedimento di assegnazione. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 2868 del 06/02/2020 (Rv. 656761 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_543, Cod_Proc_Civ_art_619, Cod_Proc_Civ_art_620 ESECUZIONE FORZATA OPPOSIZIONI DI TERZO   …...
Esecuzione forzata - opposizioni - agli atti esecutivi – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30300 del 20/11/2019 (Rv. 656163 - 01)
Provvedimento di chiusura della fase sommaria - Omessa fissazione del termine giudiziale per l'introduzione del giudizio di merito o per la riassunzione davanti al giudice competente - Conseguenze - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Fondamento - Statuizione sulle spese - Irrilevanza. In tema di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione, rilevato il mancato rispetto del termine perentorio per notificare il ricorso introduttivo, abbia dichiarato chiusa la fase sommaria ed inammissibile l'opposizione senza adottare i provvedimenti indilazionabili previsti dall'articolo 618 c.p.c., né concedere il termine per instaurare il giudizio di merito, atteso che la pronuncia conclusiva della fase sommaria, benché illegittimamente emesso, è privo del carattere della definitività, la parte ben potendo proporre reclamo al collegio per ottenere le misure cautelari invocate ovvero dare inizio autonomamente al giudizio a cognizione piena, all'esito del quale conseguire una decisione sull'opposizione; non assume neppure rilievo, in senso contrario, la circostanza che si sia provveduto sulle spese, posto che nella struttura delle opposizioni, ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617 e 619 c.p.c., emergente dalla riforma di cui alla l. n. 52 del 2006, il giudice dell'esecuzione, quando chiude la fase sommaria davanti a sé, deve pronunciarsi necessariamente sulle relative spese, potendosi, peraltro, ridiscutere tale statuizione nell'ambito del giudizio di merito. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30300 del 20/11/2019 (Rv. 656163 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_618, Cod_Proc_Civ_art_619, Cod_Proc_Civ_art_091 …...
Usucapione - di beni immobili e diritti reali immobiliari esecuzione forzata - opposizioni - di terzo – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 29325 del 13/11/2019 (Rv. 655793 - 01)
Domanda di usucapione di bene immobile - Creditore con ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione della domanda Nel giudizio avente ad oggetto l'usucapione di beni immobili è litisconsorte necessario il creditore garantito da ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione della domanda, in quanto titolare di un diritto reale - risultante dai pubblici registri ed opponibile erga omnes - di cui l'usucapione produce l'estinzione. Ne deriva che la sentenza resa in pretermissione di tale creditore non spiega effetti nei suoi confronti e può essere apprezzata quale mero elemento di prova nella opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. promossa dall’usucapente avverso l'espropriazione dello stesso bene immobile. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.). Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 29325 del 13/11/2019 (Rv. 655793 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_619 Cod_Proc_Civ_art_363, Cod_Civ_art_1158, Cod_Civ_art_2810, Cod_Civ_art_2878 …...
Esecuzione forzata - opposizioni di terzo - casa e azienda del debitore (limiti probatori) - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26327 del 17/10/2019 (Rv. 655381 - 01)
Autoveicolo pignorato presso l'azienda del debitore - Terzo opponente - Oneri probatori - Contenuto. Il terzo che si oppone all'esecuzione su un autoveicolo pignorato presso l'azienda del debitore ha l'onere di provare non soltanto di aver acquistato il bene ma anche che il debitore esecutato ne abbia conseguito il possesso per un titolo diverso dal trasferimento di proprietà, assumendo a tal fine le risultanze del P.R.A. valore meramente indiziario, liberamente apprezzabile dal giudice di merito in uno ad ogni altro elemento di prova. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26327 del 17/10/2019 (Rv. 655381 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_619, Cod_Proc_Civ_art_621 …...
Prova civile - documentale (prova) - copie degli atti - fotografiche - Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18074 del 05/07/2019 (Rv. 654564 - 01)
Disconoscimento di copie fotografiche o fotostatiche prodotte nel corso di processo esecutivo - Tempestività - Onere di disconoscimento - Prima udienza o difesa utile del processo di esecuzione - Necessità. L'art. 2719 c.c. che esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, e, nel silenzio normativo sui modi e termini in cui deve procedersi, entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.c., con la conseguenza che, anche nel corso del processo esecutivo, la copia fotostatica non autenticata (nella specie, riproduttiva della procura sottesa al mandato difensivo e dei documenti prodotti a sostegno della successione nel credito azionato) si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se non disconosciuta in modo formale e inequivoco alla prima udienza o difesa utile del processo di esecuzione (ove già risulti in essere una rappresentanza difensiva) ovvero attraverso la costituzione in sede di opposizione all’esecuzione. Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18074 del 05/07/2019 (Rv. 654564 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2719, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_618, Cod_Proc_Civ_art_619 …...
Opposizioni - Provvedimento di chiusura della fase sommaria – Cass. 15082/2019
Statuizione sulle spese della fase - Necessità. Nella struttura delle opposizioni, ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617 e 619 c.p.c., emergente dalla riforma di cui alla l. n. 52 del 2006, il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento che chiude la fase sommaria davanti a sé - sia che rigetti, sia che accolga l'istanza di sospensione o la richiesta di adozione di provvedimenti indilazionabili, fissando il termine per l'introduzione del giudizio di merito, o, quando previsto, quello per la riassunzione davanti al giudice competente -, deve provvedere sulle spese della fase sommaria, potendosi, peraltro, ridiscutere tale statuizione nell'ambito del giudizio di merito. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15082 del 31/05/2019 (Rv. 654225 - 01) Riferimenti normativi:  Cod. Proc. Civ. art. 091 – Condanna alle spese Cod. Proc. Civ. art. 615 – Forma dell’opposizione Cod. Proc. Civ. art. 617 – Forma dell’opposizione Cod. Proc. Civ. art. 619 – Forma dell’opposizione …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - poteri della cassazione - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019 (Rv. 653634 - 01)
Cause di opposizione all'esecuzione - Inapplicabilità della sospensione feriale dei termini - Ricorso per cassazione - Rilevabilità d'ufficio – Fondamento  L'art. 3 della l. n. 742 del 1969, che esclude dalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale le cause previste dall'art. 92 del r.d. n. 12 del 1941 e nel cui novero rientrano le opposizioni all'esecuzione, è applicabile anche al ricorso per cassazione, attenendo detto articolo alla natura della controversia e ad ogni sua fase processuale, con la conseguenza che l'eventuale tardività ed inammissibilità del ricorso che abbia disatteso la norma va rilevata d'ufficio. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019 (Rv. 653634 - 01) Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_619 …...
Proposizione nel corso del procedimento esecutivo
Esecuzione forzata - opposizioni - in genere - all'esecuzione o agli atti esecutivi - proposizione nel corso del procedimento esecutivo - forme - mancata osservanza - conseguenze- nullità - sanatoria per raggiungimento dello scopo - condizioni. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25170 del 11/10/2018 >>> L'atto introduttivo dell'opposizione esecutiva successiva all'inizio dell'esecuzione (ex artt. 615, comma 2, 617, comma 2,e 618, nonché 619, c.p.c..) che eventualmente si discosti dal modello legale (il quale richiede un ricorso direttamente rivolto al giudice dell'esecuzione, da depositarsi quindi nel fascicolo dell'esecuzione già pendente e non da iscriversi nel ruolo contenzioso civile) è nullo, ma la nullità resta sanata, per raggiungimento dello scopo, se l'atto sia depositato nel fascicolo dell'esecuzione e/o comunque pervenga nella sfera di conoscibilità del giudice dell'esecuzione, anche su disposizione di un giudice diverso, che ne rilevi la suddetta nullità, o su richiesta della parte opponente; in tal caso, la sanatoria opera con effetto dalla data in cui sia emesso il provvedimento che dispone l'inserimento dell'atto nel fascicolo dell'esecuzione ovvero dalla data, se anteriore, della richiesta dell'opponente; laddove il mancato tempestivo inserimento nel fascicolo dell'esecuzione non sia imputabile alla parte opponente ma ad un errore della cancelleria, gli effetti della proposizione della domanda resteranno quelli del deposito dell'atto presso l'ufficio giudiziario, tenuto conto che la cancelleria è tenuta ad inserire nel fascicolo dell'esecuzione tutti gli atti che siano oggettivamente interpretabili come diretti al giudice dell'esecuzione, indipendentemente dalla loro forma o dalla loro iscrizione a ruolo. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25170 del 11/10/2018 …...
Fase preliminare sommaria - opposizioni
Esecuzione forzata - opposizioni - in genere - all'esecuzione o agli atti esecutivi - fase preliminare sommaria - necessaria e inderogabile - fondamento - mancanza - conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25170 del 11/10/2018 >>> La preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione(ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario; la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25170 del 11/10/2018 …...
Esecuzione forzata - consegna o rilascio (esecuzione per) - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 7041 del 20/03/2017
Terzo titolare di un diritto incompatibile con quello del procedente – Mezzo di tutela azionabile – Individuazione. Nell’esecuzione per consegna o rilascio, avviata in forza di sentenza resa “inter alios”, ove il terzo lamenti una lesione della sua situazione soggettiva che gli deriva non già da un errore sorto nel procedimento esecutivo, bensì direttamente dalla sentenza che ha accertato un diritto incompatibile con quello da lui vantato, egli non può proporre l’opposizione di terzo all’esecuzione, ai sensi dell’art. 619 c.p.c., ma deve invece impugnare il provvedimento stesso con l’opposizione di terzo ordinaria, ai sensi dell’art. 404, comma 1, c.p.c.. Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 7041 del 20/03/2017   …...
esecuzione forzata - competenza - per valore - opposizione di terzo ex art 619 c.p.c. - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17054 del 28/07/2014
Opposizione di terzo alla esecuzione - Omessa notifica al debitore esecutato - Successiva riassunzione del processo dinanzi al giudice competente per valore ex art. 619 terzo comma cod. proc. civ. ("ratione temporis" applicabile) - Notifica dell'atto di riassunzione a tutti i litisconsorti necessari - Effetti sananti - Sussistenza. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17054 del 28/07/2014 Nell'opposizione di terzo all'esecuzione, la notificazione dell'atto di riassunzione del giudizio, dinanzi all'ufficio giudiziario competente per valore alla decisione del merito della causa, regolarmente eseguita nei confronti di tutti i litisconsorti necessari nel termine assegnato ai sensi dell'art. 619, terzo comma, cod. proc. civ. ("ratione temporis" applicabile), sana le eventuali omissioni o invalidità della notificazione, ad una o più parti processuali, del ricorso presentato al giudice della esecuzione ex art. 619, primo comma, cod. proc. civ.; in tal modo, anche se omessa la prima notifica al debitore esecutato, la fase contenziosa risulta regolarmente introdotta, così da pervenire alla definizione del giudizio di opposizione nella valida instaurazione del rapporto processuale. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17054 del 28/07/2014   …...
Appello - esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi - accertamento dell'obbligo del terzo - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6835 del 03/04/2015
Giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo - Sentenza di primo grado pubblicata tra l'1 marzo 2006 ed il 4 luglio 2009 - Appellabilità - Ragioni. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6835 del 03/04/2015 La sentenza che definisce, in primo grado, il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo ex artt. 548 e 549 cod. proc. civ., nei rispettivi testi, utilizzabili "ratione temporis", anteriori alla novella di cui all'art. 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è appellabile anche se pubblicata tra l'1 marzo 2006 ed il 4 luglio 2009, in quanto sottratta al regime di non impugnabilità, previsto dall'art. 616 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 14 della legge 24 febbraio 2006, n. 52, esclusivamente per le opposizioni all'esecuzione (e, in virtù del rinvio espresso contenuto nell'art. 619 cod. proc. civ., per quelle di terzi). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6835 del 03/04/2015     …...
Esecuzione forzata - consegna o rilascio (esecuzione per) – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 1238 del 23/01/2015
Terzo legittimato all'opposizione ex art. 404, primo comma cod. proc. civ. - Litisconsorte necessario pretermesso - Esecuzione del titolo giudiziale formatosi "inter alios" - Opposizione all'esecuzione ex art. 615 e 619 cod. proc. civ. - Esclusione - Eccezioni. Il terzo legittimato all'opposizione ordinaria ai sensi dell'art. 404, primo comma, cod. proc. civ., non può, ancorché litisconsorte necessario pretermesso, proporre opposizione all'esecuzione promossa sulla base di un titolo giudiziale formatosi "inter alios", salvo che sostenga che quanto stabilito dal predetto titolo sia stato soddisfatto oppure sia stato modificato da vicende successive, sicché non vi è più nulla da eseguire, nel qual caso deve ritenersi legittimato ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. Ove, inoltre, l'esecuzione del titolo formatosi "inter alios" si estenda al di fuori dell'oggetto previsto nella statuizione giudiziale, sicché l'esecuzione non è sorretta dal titolo, il terzo può opporsi, nelle forme dell'art. 619 cod. proc. civ., quale soggetto la cui posizione è effettivamente incisa dalla esecuzione, ancorché formalmente terzo rispetto ad essa. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 1238 del 23/01/2015   …...
Esecuzione forzata - opposizioni - all'esecuzione - provvedimenti del giudice dell'esecuzione - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 22807 del 07/10/2013
Trascrizione del pignoramento - Acquisto a titolo particolare dell'immobile pignorato in pendenza dell'Esecuzione forzata - Azione del terzo acquirente volta alla declaratoria di invalidità del pignoramento - Opposizione agli atti esecutivi - Esclusione - Opposizione di terzo - Configurabilità. Il terzo che, acquistato a titolo particolare l'immobile pignorato in pendenza dell'esecuzione forzata e dopo la trascrizione del pignoramento faccia valere l'invalidità del pignoramento al fine dell'accertamento che il suo acquisto, benché trascritto dopo la trascrizione del pignoramento immobiliare, é efficace e opponibile al creditore pignorante ed ai creditori intervenuti così da sottrarre all'esecuzione il bene pignorato, non propone un'opposizione agli atti esecutivi a norma dell'art 617 cod. proc. civ., bensì un'azione inquadrabile nello schema dell'opposizione di terzo ex art 619 cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 22807 del 07/10/2013   …...
Esecuzione forzata - opposizioni - di terzo - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10878 del 28/06/2012
Proposte nel procedimento esecutivo svolto secondo le forme del pignoramento presso terzi - Legittimità - Proposizione dell'opposizione successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di assegnazione - Ammissibilità. E ammissibile la proposizione di una opposizione di terzo nel corso dell'esecuzione che si svolga con le forme del pignoramento presso terzi, ed è parimenti ammissibile la proposizione della detta opposizione in epoca successiva alla emanazione di un'ordinanza di assegnazione da parte del giudice dell'esecuzione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10878 del 28/06/2012   …...
Esecuzione forzata - opposizioni - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 22033 del 24/10/2011
Provvedimento di chiusura della fase sommaria - Omessa fissazione del termine giudiziale per l'introduzione del giudizio di merito o per la riassunzione davanti al giudice competente - Conseguenze - Esperibilità del procedimento di integrazione del provvedimento, a norma dell'art. 289 cod. proc. civ., o instaurazione della causa di merito - Ammissibilità - Mancanza sia dell'istanza di integrazione che dell'introduzione del giudizio di merito - Conseguenze - Estinzione del processo e immodificabilità del provvedimento sulle spese della fase sommaria. Qualora il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento positivo o negativo della tutela sommaria, emesso nelle opposizioni di cui agli artt. 615, comma secondo, 617 e 619 cod.proc.civ., ometta di fissare il termine per l'introduzione del giudizio di merito, o - nelle opposizioni ai sensi degli artt. 615 e 619 cod.proc.civ. - per la riassunzione davanti al giudice competente, la parte interessata - vi sia, o meno, provvedimento sulle spese - può chiederne al giudice la relativa fissazione, con istanza ai sensi dell'art. 289 cod.proc.civ., nel termine perentorio previsto da detta norma, ovvero può introdurre o riassumere di sua iniziativa il giudizio di merito, sempre nel detto termine, restando comunque esclusa l'esperibilità contro l'irrituale provvedimento del ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost.. La mancanza dell'istanza di integrazione, nel termine di cui all'art. 289 cod.proc.civ., ovvero dell'iniziativa autonoma della parte di introduzione del giudizio di merito nello stesso termine, determina l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 307, comma terzo, cod.proc.civ., con conseguente impossibilità di mettere in discussione il provvedimento sulle spese. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 22033 del 24/10/2011   …...
Esecuzione forzata - opposizioni - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 22033 del 24/10/2011
Provvedimento di chiusura della fase sommaria - Omessa fissazione del termine giudiziale per l'introduzione del giudizio di merito o per la riassunzione davanti al giudice competente - Conseguenze - Esperibilità del procedimento di integrazione del provvedimento, a norma dell'art. 289 cod. proc. civ., o instaurazione della causa di merito - Ammissibilità - Mancanza sia dell'istanza di integrazione che dell'introduzione del giudizio di merito - Conseguenze - Estinzione del processo e immodificabilità del provvedimento sulle spese della fase sommaria. Qualora il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento positivo o negativo della tutela sommaria, emesso nelle opposizioni di cui agli artt. 615, comma secondo, 617 e 619 cod.proc.civ., ometta di fissare il termine per l'introduzione del giudizio di merito, o - nelle opposizioni ai sensi degli artt. 615 e 619 cod.proc.civ. - per la riassunzione davanti al giudice competente, la parte interessata - vi sia, o meno, provvedimento sulle spese - può chiederne al giudice la relativa fissazione, con istanza ai sensi dell'art. 289 cod.proc.civ., nel termine perentorio previsto da detta norma, ovvero può introdurre o riassumere di sua iniziativa il giudizio di merito, sempre nel detto termine, restando comunque esclusa l'esperibilità contro l'irrituale provvedimento del ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost.. La mancanza dell'istanza di integrazione, nel termine di cui all'art. 289 cod.proc.civ., ovvero dell'iniziativa autonoma della parte di introduzione del giudizio di merito nello stesso termine, determina l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 307, comma terzo, cod.proc.civ., con conseguente impossibilità di mettere in discussione il provvedimento sulle spese. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 22033 del 24/10/2011   …...
Esecuzione forzata - opposizioni - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 22033 del 24/10/2011
Provvedimento di chiusura della fase sommaria - Statuzione sulle spese della fase - Necessità. Nella struttura delle opposizioni, ai sensi degli artt. 615, comma secondo, 617 e 619 cod. proc. civ., emergente dalla riforma di cui alla legge 24 febbraio 2006, n. 52, il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento che chiude la fase sommaria davanti a sé - sia che rigetti, sia che accolga l'istanza di sospensione o la richiesta di adozione di provvedimenti indilazionabili, fissando il termine per l'introduzione del giudizio di merito, o, quando previsto, quello per la riassunzione davanti al giudice competente -, deve provvedere sulle spese della fase sommaria, potendosi, peraltro, ridiscutere tale statuizione nell'ambito del giudizio di merito. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 22033 del 24/10/2011   …...
Esecuzione forzata - opposizioni - di terzo - casa e azienda del debitore (limiti probatori) - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8746 del 15/04/2011
Pignoramento eseguito in luoghi diversi - Art. 513, terzo comma, cod. proc. civ. - Applicabilità - Presupposti - Disponibilità materiale della cosa da parte del debitore - Sufficienza - Oneri del terzo rivendicante la proprietà della cosa - Prova del titolo e dell'opponibilità dell'acquisto al creditore pignorante o intervenuto - Necessità - Bene mobile iscritto in pubblico registro - Art. 2914, n. 1, cod. civ. - Applicabilità - Fattispecie. La forma di pignoramento prevista dal terzo comma dell'art. 513 cod. proc. civ. prescinde dal collegamento spaziale dei beni pignorati presso la casa o l'azienda del debitore, presupponendo soltanto la disponibilità materiale della cosa da parte del debitore medesimo, rispetto alla quale il terzo che ne rivendichi la proprietà dovrà fornire la prova del titolo di questa, ma non anche l'affidamento al debitore, che, invece, è presupposto rilevante nella fattispecie regolata dal primo comma del citato art. 513 ed alla cui stregua si impone il rigoroso regime probatorio dettato dall'art. 621 cod. proc. civ. Tuttavia, nell'anzidetta fattispecie di cui al terzo comma dell'art. 513, al terzo si richiede anche la dimostrazione dell'opponibilità dell'acquisto al creditore pignorante ed a quelli intervenuti nell'esecuzione, il cui regime, ove si tratti di alienazione di beni mobili iscritti in pubblici registri, è dettato dall'art. 2914, n. 1), cod. civ. (Nella specie, la S.C., confermando la sentenza di merito, della quale ha corretto la motivazione ex art. 384 cod. proc. civ., ha ritenuto che l'acquisto di tre trattori da parte della società terza opponente non fosse opponibile al creditore pignorante per non esser stato il relativo conferimento in società trascritto prima del pignoramento). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8746 del 15/04/2011   …...
ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - EFFETTI - ASSEGNAZIONE DI CREDITI – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17029 del 20/07/2010
Assegnazione del credito in assenza della riunione di un pignoramento ad altro successivo - Tutela esperibile dal creditore pignorante - Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ. - Necessità - Fondamento - Fattispecie. In tema di esecuzione forzata per espropriazione di crediti, il mezzo di tutela del creditore pignorante a fronte della mancata riunione del suo pignoramento ad altro successivo è costituito dall'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 cod. proc. civ., la quale, ove nella procedura determinata dal pignoramento successivo sia già intervenuta l'assegnazione del credito, può esperirsi proprio nei confronti dell'ordinanza di assegnazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito nella parte in cui aveva qualificato la domanda di accertamento della nullità o illegittimità dell'ordinanza di assegnazione come opposizione ai sensi dell'art. 619 cod. proc. civ. e non già come opposizione agli atti esecutivi con la conseguenza erronea di dichiarare inefficace detta ordinanza di assegnazione, là dove, invece, avrebbe dovuto - alla stregua di quanto poi deciso nel merito dalla stessa S.C., ex art. 384 cod. proc. civ. - pervenire ad una declaratoria di preclusione dell'impugnazione dell'ordinanza medesima, per la scadenza del termine stabilito dal secondo comma del citato art. 617 cod. proc. civ.). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17029 del 20/07/2010   …...
Procedimento civile - atti e provvedimenti in genere - nullità - derivante da vizio di costituzione del giudice o di intervento del p.m. – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5342 del 05/03/2009
Intervenuta abrogazione dell'art. 16 cod. proc. civ. per effetto del d.lgs. n. 51 del 1998 - Conseguenze - Attribuzione esclusiva al Tribunale sia della competenza relativa ai procedimenti esecutivi che alle inerenti opposizioni - Assegnazione tabellare dei procedimenti esecutivi ai giudici onorari del tribunale e dei giudizi oppositivi a quelli togati assegnatari di giudizi di opposizione - Violazione delle norme sulla competenza o sulla legittima costituzione del giudice - Esclusione - Fondamento. A seguito dell'abrogazione dell'art. 16 cod. proc. civ. per effetto dell'art. 51 del d.lgs. n. 51 del 1998 (con decorrenza dal 2 giugno 1999), al Tribunale è stata attribuita la competenza giurisdizionale esclusiva in materia esecutiva, sia con riguardo ai procedimenti esecutivi che alle relative opposizioni (all'esecuzione e agli atti esecutivi), con la conseguenza che non si configura alcuna violazione delle norme sulla competenza stabilite dal codice di rito civile nel caso in cui, nella formazione delle tabelle per la ripartizione interna degli affari giurisdizionali, il Presidente del Tribunale assegni le opposizioni esecutive ai giudici togati, cui ha assegnato i giudizi di cognizione (essendo tali cause di opposizione strutturalmente considerate dalla legge come giudizi ordinari di cognizione), e le procedure esecutive ai giudici onorari, appartenenti al medesimo ufficio giudiziario e di pari funzioni e competenza, secondo la previsione dell'art. 43 bis del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (come aggiunto dall'art. 10, comma 1, del citato d.lgs. n. 51 del 1998). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5342 del 05/03/2009   …...
Esecuzione forzata - opposizioni - di terzo - casa e azienda del debitore (limiti probatori) – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 2909 del 09/02/2007
Opposizione all'esecuzione del terzo - Beni mobili di arredo all'azienda - Rapporto pertinenziale con l'immobile - Esclusione - Fattispecie. In tema di opposizione di terzo all'esecuzione proposta dal proprietario dell'immobile in cui ha sede l'azienda dell'esecutato, il vincolo pertinenziale non è configurabile nei rapporti fra le componenti del complesso aziendale, globalmente concorrenti, con reciproca complementarietà, ad una funzione unitaria. (Nella specie, relativa a una gru mobile - carroponte - non incorporata al suolo, la S.C., nel confermare il rigetto dell'opposizione di terzo all'esecuzione, ha escluso che detto macchinario costituisse pertinenza dell'immobile). Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 2909 del 09/02/2007 …...
Esecuzione forzata - opposizioni – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 977 del 17/01/2007
Opposizione all'esecuzione proposta da ditta individuale - Identificazione di questa con il suo titolare - Sussistenza - Fondamento - Conseguenza - Esclusione di un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra tale ditta e il suo titolare - Effetti - Fattispecie. La ditta individuale coincide con la persona fisica titolare di essa e, perciò, non costituisce un soggetto giuridico autonomo, sia sotto l'aspetto sostanziale che sotto quello processuale, senza che, perciò, nell'ambito delle opposizioni esecutive proposte dalla ditta individuale, possa ritenersi configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti del titolare di essa. (Nella specie, la S.C., alla stregua dell'enunciato principio, ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza con la quale era stata dichiarata la nullità della sentenza di primo grado sull'erroneo presupposto della violazione dell'art. 102 cod. proc. civ. per mancata partecipazione del titolare di una ditta individuale, ritenuto quale litisconsorte necessario in un giudizio di opposizione all'esecuzione avverso un preavviso di rilascio intentato dalla stessa ditta, dovendo, in contrario, rilevarsi che la decisione del primo giudice era, in effetti, da ritenersi emessa nei confronti del suo titolare). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 977 del 17/01/2007   …...

___________________________________________________________


Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello

Codice procedura civile

cpc

c.p.c.

619

forma

opposizione