Termini processuali - computo - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 20509 del 21/07/2025 (Rv. 675730 - 01)Dies ad quem coincidente con un venerdì festivo - Proroga al primo giorno seguente non festivo ex art. 155, comma 4, c.p.c. - Sussistenza - Fondamento.
La prorogai cui all'art. 155, comma 5, c.p.c., si applica anche ai termini la cui scadenza nel giorno di sabato si verifichi in applicazione del quarto comma della disposizione citata, con la conseguenza che, laddove il termine per il compimento di un atto processuale svolto fuori dall'udienza (nella specie, la notifica del ricorso per cassazione) scada un venerdì festivo, esso deve ritenersi prorogato al lunedì successivo (sempre che quest'ultimo, a sua volta, non sia un giorno festivo).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 20509 del 21/07/2025 (Rv. 675730 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_155, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326 …...
Polizia di sicurezza - limitazioni di polizia - stranieri - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 14398 del 23/05/2024 (Rv. 671341-02)Convalida del decreto di trattenimento - Termine di 48 ore - Perfezionamento nella giornata di sabato - Irrilevanza - Fondamento.
In tema di convalida del trattenimento di persona straniera attinta da provvedimento di espulsione, la scadenza nella giornata di sabato del termine di 48 ore, entro il quale, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, il decreto deve essere trasmesso al giudice di pace, è irrilevante, poiché l'udienza di convalida può tenersi anche in tale giorno della settimana, che, in virtù dell'art. 155, comma 6, è considerato lavorativo ad ogni effetto.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 14398 del 23/05/2024 (Rv. 671341-02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_155 …...
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 12487 del 08/05/2024 (Rv. 670892-01)Estinzione del rapporto - diritto alla conservazione del posto - infortuni e malattie - comporto - Contrattazione collettiva - Periodo di comporto fissato in ventiquattro mesi - Calcolo del termine - Modalità - Fattispecie.
In tema di computo del periodo di comporto, quando lo stesso è fissato dal contratto collettivo in ventiquattro mesi - e non è possibile attribuire a tale previsione un significato convenzionale diverso da quello desumibile dal calendario comune - la durata di ciascun anno (dodici mesi) deve considerarsi pari a trecentosessantacinque giorni. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il comporto fosse pari a trecentosessanta giorni - trenta giorni per ciascun mese moltiplicati per dodici -, non assumendo rilievo la clausola, pure presente nell'accordo collettivo, ma dettata per il diverso ambito retributivo, secondo cui la retribuzione giornaliera si calcola dividendo per trenta la retribuzione mensile).
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 12487 del 08/05/2024 (Rv. 670892-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2963, Cod_Proc_Civ_art_155 …...
Tributi (in generale) - "solve et repete" Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 35570 del 20/12/2023 (Rv. 669871 - 01)Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - notificazioni - procedimento civile - termini processuali - computo - Computo dei termini processuali mensili o annuali - "Ex nominatione dierum" - Obbligatorietà - "Ex numero" - Esclusione - Conseguenze sul termine di notificazione dell'appello.
Nel computo dei termini processuali determinati ad "anni" e a "mesi" si applica il criterio dettato dall'art. 155 c.p.c., secondo il quale gli stessi si computano in base al calendario comune (calendario gregoriano) non "ex numero", bensì "ex nominatione dierum"; pertanto, qualora la parte sia onerata della notifica di un atto (nella specie d'appello) entro un termine decadenziale, tale incombente va effettuato mediante consegna dell'atto stesso all'ufficiale giudiziario entro il giorno del mese corrispondente a quello da cui il termine decorre.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 35570 del 20/12/2023 (Rv. 669871 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_149, Cod_Proc_Civ_art_155, Cod_Proc_Civ_art_327 …...
Procedimento civile - termini processuali - computo Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 17280 del 16/06/2023 (Rv. 668100 - 01)Appello - Termine scadenza per la proposizione cadente in giorno prefestivo diverso dal sabato - Regime giuridico.
La proroga dei termini processuali che scadono nella giornata di sabato, ex art. 155, comma 5, c.p.c., applicabile anche al temine per la costituzione in appello, ha natura eccezionale e, pertanto, è insuscettibile di interpretazione estensiva e di applicazione analogica con la conseguenza che il sostantivo "sabato" non equivale a qualsiasi "giorno prefestivo".
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 17280 del 16/06/2023 (Rv. 668100 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_152, Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_155, Cod_Proc_Civ_art_347 …...
Ricerca telematica dei beni da pignorare – Cass. n. 12470/2023Esecuzione forzata - Ricerca telematica dei beni da pignorare ex art. 492-bis c.p.c. - Comunicazione dell'Agenzia delle entrate sull'esistenza di rapporti finanziari nell'anagrafe tributaria - Prova presuntiva di crediti del debitore nei confronti dell'intermediario - Esclusione - Fondamento.
In tema di ricerca telematica dei beni da pignorare ex art. 492-bis c.p.c., la comunicazione dell'Agenzia delle entrate sull'esistenza di rapporti censiti nell'archivio dei rapporti finanziari non costituisce prova presuntiva della sussistenza di crediti del debitore nei confronti dell'intermediario, in quanto - essendo inserite nell'apposita sezione della banca dati dell'anagrafe tributaria eterogenee notizie relative ai flussi di denaro veicolati dai contribuenti attraverso il circuito bancario e, più in generale, finanziario - la predetta comunicazione non specifica se il rapporto intrattenuto dal soggetto a cui l'interrogazione si riferisce è attivo o passivo.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 12470 del 09/05/2023 (Rv. 667557 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_492_2, Cod_Proc_Civ_art_155
Corte
Cassazione
12470
2023 …...
Modalità di esecuzione del deposito – Cass. n. 8496/2023Procedimento civile - termini processuali - computo - Computo dei termini - Modalità di esecuzione del deposito - Rilevanza - Esclusione - Deposito atto telematico - Termini a ritroso - Scadenza in giorno festivo o di sabato - Proroga - Computo "a ritroso" - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
In tema di computo dei termini, le modalità con cui è eseguito il deposito di un atto - di persona mediante accesso in cancelleria oppure a mezzo di deposito telematico - non incidono sulla regola, unitaria, relativa al calcolo dei tempi entro i quali il deposito stesso deve essere compiuto; pertanto, anche agli atti depositati con modalità telematiche si applica la regola secondo la quale anche lo spostamento nel tempo della scadenza dei termini da calcolarsi a ritroso, se cadenti in giorno festivo, dev'essere calcolato a ritroso, individuando il "dies ad quem" nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, non già giorno successivo, così da non abbreviare l'intervallo di tempo, previsto a tutela di chi deve ricevere l’atto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che ha ritenuto tardivo il deposito dell'appello incidentale, avvenuto il 26 dicembre, giorno festivo, essendo il termine scaduto il primo giorno precedente non festivo, e dunque, il 24 dicembre).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 8496 del 24/03/2023 (Rv. 667109 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_155
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Cassazione
8496
2023 …...
Effetto sospensivo del termine per impugnare – Cass. n. 15430/2022Tributi (in generale) - accertamento tributario (nozione) - concordato tributario (adesione del contribuente all'accertamento) - Istanza di definizione ex art. 6 del d.lgs. n. 218 del 1997 - Effetto sospensivo del termine per impugnare - Applicabilità dell'art. 155, comma 4, c.p.c. - Esclusione - Fondamento.
In tema di accertamento con adesione, qualora il termine di sospensione di cui all'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 218 del 1997, cada in un giorno festivo, non si applica il principio della proroga di diritto al successivo giorno non festivo di cui all'art. 155, comma 4, c.p.c., atteso che il decorso di detto termine non comporta l'acquisto o la perdita di un diritto o la decadenza dall'esercizio di una facoltà, essendo volto solo a garantire al contribuente uno "spatium deliberandi" finalizzato a valutare l'opportunità di proporre la relativa istanza.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 15430 del 13/05/2022 (Rv. 664605 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_155
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Cassazione
15430
2022 …...
Diritto alla conservazione del posto – Cass. n. 41583/2021Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - diritto alla conservazione del posto - infortuni e malattie - comporto Art. 26 c.c.n.l. attività ferroviarie - Periodo di comporto - Criteri di calcolo - Individuazione.
In tema di personale ferroviario, l'art. 26 del c.c.n.l. attività ferroviarie, in relazione alla malattia e agli infortuni non collegati all'attività lavorativa, fissa il periodo di comporto in dodici mesi, senza che, ai fini della verifica del suo superamento, possa attribuirsi all'espressione contrattuale voluta dalle parti ("12 mesi") un significato convenzionale diverso (nella specie, che il mese fosse pari a 26 giorni, corrispondenti a 312 giorni di malattia, anziché 365) da quello desumibile dal calendario comune, dovendosi altresì ritenere inconferente la clausola di cui al successivo art. 63, secondo cui la retribuzione giornaliera si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensile, trattandosi di previsione sistematicamente estranea al calcolo degli istituti connessi agli aspetti retributivi.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 41583 del 27/12/2021 (Rv. 663379 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2110, Cod_Proc_Civ_art_414, Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1363, Cod_Civ_art_2963, Cod_Proc_Civ_art_155
Corte
Cassazione
41583
2021 …...
Proroga del termine che scade di sabato – Cass. n. 34672/2021Procedimento civile - termini processuali - computo - Proroga del termine che scade di sabato - Applicabilità ai procedimenti pendenti al 1° marzo 2006 - Condizioni.
La proroga dei termini processuali che scadono nella giornata di sabato, ex art. 155, comma 5, c.p.c., è applicabile non solo ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006 ma, in forza dell'art. 58, comma 3, della l. n. 69 del 2009, anche a quelli già pendenti a tale data, purché - non versandosi in presenza di una norma di interpretazione autentica - si tratti di termini in scadenza dopo l'entrata in vigore del cit. art. 58 (data coincidente con il 4 luglio 2009) e non di termini già scaduti.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 34672 del 16/11/2021 (Rv. 662847 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_155
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Cassazione
34672
2021 …...
Proroga del termine che scade di sabato – Cass. n. 21925/2021Procedimento civile - termini processuali - computo - Proroga del termine che scade di sabato - Applicabilità alla costituzione in appello.
La proroga dei termini processuali che scadono nella giornata di sabato, ex art. 155, comma 5, c.p.c., è applicabile anche al temine per la costituzione in appello, che avviene, ai sensi dell'art. 347, comma 1, c.p.c., secondo le forme ed i termini per i procedimenti davanti al tribunale.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 21925 del 30/07/2021 (Rv. 661956 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_152, Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_155, Cod_Proc_Civ_art_155, Cod_Proc_Civ_art_347
Corte
Cassazione
21925
2021 …...
Computo dei termini processuali mensili o annuali - Cass. n. 17640/2020Procedimento civile - termini processuali - Computo dei termini processuali mensili o annuali - "Ex nominatione dierum" - Obbligatorietà - Periodo feriale - Sospensione dei termini - Computo - Criteri.
Nel computo dei termini processuali mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 c p.c., si osserva, a norma degli artt. 155, comma 2, c.p.c., e 2963, comma 4, c.c., il sistema della computazione civile non "ex numero" bensì "ex nominatione dierum", nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale; analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini, sicché per calcolare i termini di decadenza dal gravame non occorre tenere conto dei giorni compresi tra il primo e trentunesimo giorno agosto di ciascun anno.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17640 del 25/08/2020 (Rv. 658722 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_155, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Civ_art_2963
corte
cassazione
17640
2020 …...
Obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario - Cass. n. 16739/2020Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - assegno di mantenimento - Contributo per il mantenimento del figlio minore - Genitore non collocatario - Determinazione - Criteri - Applicabilità - Potenzialità reddituali di ciascun genitore - Rilevanza, ai fini della quantificazione del contributo.
MATRIMONIO
SEPARAZIONE PERSONALE
ASSEGNO DI MANTENIMENTO
L'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 16739 del 06/08/2020 (Rv. 658968 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_147, Cod_Proc_Civ_art_148, Cod_Proc_Civ_art_155
corte
cassazione
16739
2020 …...
Deposito della decisione durante il periodo feriale - Decorrenza del termine di sei mesi per l'impugnazione - Cass. n. 14147/2020Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - Deposito della decisione durante il periodo feriale - Decorrenza del termine di sei mesi per l'impugnazione - Giorno di inizio e di scadenza di tale termine - Individuazione. Procedimento civile - termini processuali - sospensione.
In tema di sospensione dei termini processuali, in caso di deposito della decisione durante il cd. periodo feriale, l'individuazione del termine di sei mesi per l'impugnazione va compiuta, quanto al termine iniziale, ex art. 1 della l. n. 742 del 1969, in base al quale il relativo decorso, se ha inizio durante tale periodo, è differito alla fine dello stesso e comincia a decorrere il primo giorno utile dopo la sospensione feriale, ovvero il 1° settembre di ogni anno, che va, quindi, computato; il termine finale, che deve essere calcolato, ai sensi dell'art. 155, comma 2, c.p.c., non "ex numero", bensì "ex nominatione dierum", spira, pertanto, il corrispondente giorno del mese di scadenza del semestre in questione, ovvero il 1 ° marzo dell'anno successivo.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14147 del 08/07/2020 (Rv. 658415 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_155
corte
cassazione
14147
2020 …...
Impugnazioni civili - termini – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5320 del 27/02/2020 (Rv. 657241 - 01)Opposizione allo stato passivo - Tribunale di Roma - Termine di impugnazione - Scadenza nel giorno dei Santi Pietro e Paolo - Proroga ex art_ 155, comma 4, c.p.c. - Sussistenza.
La giornata del 29 giugno deve essere considerata, per il solo comune di Roma, giorno festivo, sicché la scadenza del termine processuale per gli atti che riguardino procedimenti celebrati avanti ad un'autorità giudiziaria avente sede nel detto comune si proroga di diritto, ex art_ 155, comma 4, c.p.c., al primo giorno seguente non festivo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 della l. n. 260 del 1949, ed 1 del d.P.R. n. 792 del 1985.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5320 del 27/02/2020 (Rv. 657241 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_206, Dlgs_14_2019_art_207, Cod_Proc_Civ_art_155
IMPUGNAZIONI CIVILI
TERMINI
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - termine annuale dalla pubblicazione della sentenza - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2763 del 06/02/2020 (Rv. 657249 - 01)Periodo feriale - Sospensione dei termini - Computo - Criteri - Termini scadenti in giorno festivo - Proroga della scadenza al primo giorno seguente non festivo - Legittimità.
In tema di impugnazione, al termine annuale di decadenza dal gravame, di cui all'art_ 327, comma 1, c. p. c., che va calcolato "ex nominatione dierum", prescindendo cioè dal numero dei giorni da cui è composto ogni singolo mese o anno, ai sensi dell'art_ 155, comma 2, c. p. c., devono aggiungersi 46 giorni, per effetto del combinato disposto degli art_ 155, comma 1, citato e 1, comma 1, della l. n. 742 del 1969, non dovendosi tenere conto dei giorni compresi tra il primo agosto e il quindici settembre di ciascun anno per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale; e, se il termine viene conseguentemente a cadere in giorno festivo, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, come previsto dall'art_ 155, comma 3, c. p. c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2763 del 06/02/2020 (Rv. 657249 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_155, Cod_Proc_Civ_art_327
IMPUGNAZIONI CIVILI
IMPUGNAZIONI IN GENERALE
TERMINI
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Assegnazione casa coniugale - interesse dei figliFamiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti – abitazione - assegnazione casa coniugale - criteri - esclusiva considerazione interesse dei figli. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 25604 del 12/10/2018
>>> La casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 25604 del 12/10/2018 …...
Accertamento tecnico preventivo - termineProcedimento civile - termini processuali – computo - accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. - termine di cui al comma 4 - art. 155, comma 5, c.p.c. – applicabilità - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 24408 del 04/10/2018
>>> In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c., al termine per il deposito in cancelleria della dichiarazione di contestazione delle conclusioni del CTU di cui al comma 4, trova applicazione l'art. 155, comma 5, c.p.c., trattandosi di "atto processuale" che si svolge fuori dall'udienza, condiziona l'accesso alla fase a cognizione piena e perfeziona il momento dal quale si computa il termine di trenta giorni per il successivo deposito del ricorso introduttivo del giudizio; ne consegue che, se il suddetto termine scade nella giornata del sabato, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c..
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 24408 del 04/10/2018 …...
Procedimento civile - termini processuali - computo - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21335 del 14/09/2017Termini "a ritroso" ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c., come novellato dal d.l. n. 69 del 2013, conv. con modif. in l. n. 98 del 2013 - Termini che scadano in giorno festivo o di sabato - Proroga - Ambito di applicazione - Computo "a ritroso" - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Il comma 4 dell'art. 155 c.p.c., diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo, ed il successivo comma 5 del medesimo articolo, introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. f), della l. n. 263 del 2005 e diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato, operano anche con riguardo ai termini che si computano "a ritroso" (come, nella specie, quello previsto dall'art. 380 bis, comma 2, c.p.c., come novellato dal d.l. n. 69 del 2013, conv. con modif. in l. n. 98 del 2013), ovvero contraddistinti dall'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività. Tale operatività, peraltro, deve correlarsi alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di individuare il “dies ad quem” dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo.
(Nella specie, fissata la camera di consiglio per il 3 marzo 2017 e scadendo, pertanto, il termine ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c., nuova formulazione, di domenica 26 febbraio 2017, la S.C. ha ritenuto tardivo il deposito delle memorie contemplate da tale norma avvenuto di lunedì 27 febbraio 2017, giacché il detto termine doveva intendersi prorogato a ritroso al venerdì 24 febbraio 2017).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21335 del 14/09/2017
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Prescrizione civile - termine - computo dei termini - Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 13406 del 26/05/2017Acquisto di un diritto - Computo del tempo - Criterio generale dettato in tema di prescrizione estintiva - Applicabilità - Termini annuali - Computo - Modalità - Fattispecie in materia previdenziale.
Sebbene dettata in tema di prescrizione estintiva, la regola di cui all’art. 2963, comma 2, c.c. - che esclude la computabilità del giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e stabilisce che la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale - costituisce un criterio generale per il computo del tempo e si applica anche in relazione al termine stabilito per l'acquisto di un diritto. Da tale regola, integrata con quella secondo cui i termini ad anno si computano secondo il calendario comune, non “ex numero” ma “ex nominatione dierum”, consegue che la scadenza di detto termine si ha all'ultimo istante del giorno, mese ed anno corrispondente a quello in cui il relativo fatto si è verificato. (Nella specie, la S.C. ha dato applicazione al principio in tema di termine decennale per la revisione della rendita di cui all’art. 83, comma 8, del d.P.R. n. 1124 del 1965).
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 13406 del 26/05/2017
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Procedimento civile - termini processuali - computo - Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23375 del 16/11/2016Proroga del termine che scade di sabato - Applicabilità al ricorso per cassazione.
La disciplina del computo dei termini di cui all'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., che proroga di diritto, al primo giorno seguente non festivo, il termine che scade in un giorno festivo o di sabato, si applica, per il suo carattere generale, a tutti i termini, anche perentori, contemplati dal codice di rito, compreso il termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23375 del 16/11/2016
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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento - audizione dell'imprenditore – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14179 del 12/07/2016Art. 15, comma 3, l.fall. - Testo risultante dal d.lgs. n. 169 del 2007 - Termine - Natura - Computo - Modalità.
Il termine di cui all'art. 15, comma 3, l.fall. - nel testo risultante dall'art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 169 del 2007, ed applicabile alla fattispecie "ratione temporis" - ha natura dilatoria "a decorrenza successiva" e va computato, secondo il criterio generale di cui all'art. 155, comma 1, c.p.c., escludendo il giorno iniziale (data di notificazione del ricorso introduttivo e del relativo decreto di convocazione) e conteggiando quello finale (data dell'udienza di comparizione).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14179 del 12/07/2016
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Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11269 del 31/05/2016Termine per il deposito del ricorso - Computo - Criteri - Art. 155, comma 5, c.p.c. - Applicabilità - Conseguenze.
Nelle controversie tributarie, il termine per proporre ricorso, che è "a decorrenza successiva" e va, pertanto, computato escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale, è soggetto all'art. 155, comma 5, c.p.c., sicché, ove il "dies ad quem" cada di sabato, è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, essendo irrilevante l'apertura degli uffici postali o la disponibilità ad accettare gli atti in scadenza l'ultimo giorno.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11269 del 31/05/2016
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Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11269 del 31/05/2016Termine per il deposito del ricorso - Computo - Criteri - Art. 155, comma 5, c.p.c. - Applicabilità - Conseguenze.
Nelle controversie tributarie, il termine per proporre ricorso, che è "a decorrenza successiva" e va, pertanto, computato escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale, è soggetto all'art. 155, comma 5, c.p.c., sicché, ove il "dies ad quem" cada di sabato, è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, essendo irrilevante l'apertura degli uffici postali o la disponibilità ad accettare gli atti in scadenza l'ultimo giorno.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11269 del 31/05/2016
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Tributi (in generale) - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11269 del 31/05/2016Termine per il deposito del ricorso - Computo - Criteri - Art. 155, comma 5, c.p.c. - Applicabilità - Conseguenze.
Nelle controversie tributarie, il termine per proporre ricorso, che è "a decorrenza successiva" e va, pertanto, computato escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale, è soggetto all'art. 155, comma 5, c.p.c., sicché, ove il "dies ad quem" cada di sabato, è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, essendo irrilevante l'apertura degli uffici postali o la disponibilità ad accettare gli atti in scadenza l'ultimo giorno.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11269 del 31/05/2016
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Tributi (in generale) - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - in genere – Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11269 del 31/05/2016Termine per il deposito del ricorso - Computo - Criteri - Art. 155, comma 5, c.p.c. - Applicabilità - Conseguenze.
Nelle controversie tributarie, il termine per proporre ricorso, che è "a decorrenza successiva" e va, pertanto, computato escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale, è soggetto all'art. 155, comma 5, c.p.c., sicché, ove il "dies ad quem" cada di sabato, è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, essendo irrilevante l'apertura degli uffici postali o la disponibilità ad accettare gli atti in scadenza l'ultimo giorno.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11269 del 31/05/2016
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Termini processuali - computo - Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 310 del 12/01/2016Proroga del termine che scade di sabato - Applicabilità ai procedimenti pendenti al 1° marzo 2006 - Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 310 del 12/01/2016
La proroga dei termini processuali che scadono nella giornata di sabato, ex art. 155, comma 5, c.p.c., è applicabile non solo ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006, ma anche a quelli già pendenti a tale data, in forza dell'art. 58, comma 3, della l. n. 69 del 2009, che, tuttavia, non essendo una norma d'interpretazione autentica, dispone solo per l'avvenire, e, quindi, opera limitatamente ai termini in scadenza dopo la sua entrata in vigore, il 4 luglio 2009, e non a quelli che, a tale data, risultino già scaduti. (Nella specie, la S.C. ha rigettato l'appello con il quale era stata dichiarata improcedibile un'opposizione a decreto ingiuntivo instaurata prima del 1° marzo 2006 per tardiva costituzione dell'opponente, scadendo il relativo termine in un giorno di sabato antecedente al 4 luglio 2009 e non operando, pertanto, la proroga al lunedì successivo).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 310 del 12/01/2016
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - memorie di parte – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 18346 del 18/09/2015Termine di cinque giorni ex art. 378 c.p.c. - Natura - Termine libero - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 18346 del 18/09/2015
In tema di giudizio di cassazione, il termine di cinque giorni prima dell'udienza, previsto dall'art. 378 c.p.c. per il deposito delle memorie di parte, deve intendersi non "libero", operando il criterio generale di cui all'art. 155, comma 1, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 18346 del 18/09/2015
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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16303 del 03/08/2015Termine breve - Computo ex art. 155 c.p.c. - Proroga della scadenza al primo giorno seguente non festivo - Applicabilità. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16303 del 03/08/2015
La disciplina del computo dei termini di cui all'art. 155, comma 4, c.p.c., che proroga di diritto, al primo giorno seguente non festivo, il termine che scade in un giorno festivo, si applica, per il suo carattere generale, a tutti i termini, anche perentori, contemplati dal codice di rito, compreso il termine breve ex art. 434, comma 2, c.p.c. per la proposizione dell'appello nelle controversie soggette al rito del lavoro.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16303 del 03/08/2015
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impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - termine annuale dalla pubblicazione della sentenza - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16485 del 18/07/2014Termini a mese o anno - Denominazione dei giorni secondo il calendario comune - Rilevanza - Conseguenze - Termine annuale per l'impugnazione delle sentenze - Scadenza nel giorno dello stesso mese e con lo stesso numero. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16485 del 18/07/2014
Per il computo dei termini a mese o ad anno si osserva il calendario comune, facendo riferimento al nome e al numero attribuiti, rispettivamente, a ciascun mese e giorno. Ne consegue che la scadenza del termine annuale per l'impugnazione delle sentenze - nelle controversie di lavoro, a cui non è applicabile la sospensione feriale dei termini - coincide con lo spirare del giorno (dell'anno successivo) avente la stessa denominazione, quanto a mese e numero, di quello in cui la sentenza è stata depositata.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16485 del 18/07/2014
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impugnazioni in generale - termini Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5895 del 24/03/2015Ricorso per cassazione - Termine di impugnazione - Scadenza nel giorno dei Santi Pietro e Paolo - Proroga ex art. 155, quarto comma, cod. proc. civ. - Sussistenza - Fondamento.
Qualora il termine per la proposizione del ricorso per cassazione scada il 29 giugno, giorno di festività dei Santi apostoli Pietro e Paolo, patroni di Roma, la scadenza deve intendersi prorogata di diritto al giorno seguente non festivo, ai sensi dell'art. 155, quarto comma, cod. proc. civ., determinandosi il carattere di "festività" in base alla legge 27 maggio 1949, n. 260, e successive modificazioni, le quali, pur ignorando le festività dei santi patroni delle città, includono espressamente il giorno dei Santi Pietro e Paolo nell'elenco di quelli festivi agli effetti civili.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5895 del 24/03/2015
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Impugnazioni in generale - termini – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5895 del 24/03/2015Ricorso per cassazione - Termine di impugnazione - Scadenza nel giorno dei Santi Pietro e Paolo - Proroga ex art. 155, quarto comma, cod. proc. civ. - Sussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5895 del 24/03/2015
Qualora il termine per la proposizione del ricorso per cassazione scada il 29 giugno, giorno di festività dei Santi apostoli Pietro e Paolo, patroni di Roma, la scadenza deve intendersi prorogata di diritto al giorno seguente non festivo, ai sensi dell'art. 155, quarto comma, cod. proc. civ., determinandosi il carattere di "festività" in base alla legge 27 maggio 1949, n. 260, e successive modificazioni, le quali, pur ignorando le festività dei santi patroni delle città, includono espressamente il giorno dei Santi Pietro e Paolo nell'elenco di quelli festivi agli effetti civili.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5895 del 24/03/2015
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Procedimento civile - termini processuali - computo – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 27048 del 19/12/2014Proroga del termine che scade di sabato - Applicabilità ai procedimenti pendenti al 1° marzo 2006 - Condizioni - Fattispecie.
La proroga dei termini processuali che scadono nella giornata di sabato, ex art. 155, quinto comma, cod. proc. civ., è applicabile non solo ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006, ma anche a quelli già pendenti a tale data, in forza dell'art. 58, comma 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69, che, tuttavia, non essendo una norma d'interpretazione autentica, dispone solo per l'avvenire, e, quindi, opera limitatamente ai termini in scadenza dopo la sua entrata in vigore, il 4 luglio 2009, e non a quelli che, a tale data, risultino già scaduti. (Nella specie, la S.C., in applicazione del suddetto principio, ha dichiarato inammissibile l'appello relativamente ad un procedimento instaurato antecedentemente al 1° marzo 2006, poiché il termine perentorio di trenta giorni, di cui all'art. 22 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, era scaduto prima del 4 luglio 2009).
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 27048 del 19/12/2014
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termini processuali - computo – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 27048 del 19/12/2014Proroga del termine che scade di sabato - Applicabilità ai procedimenti pendenti al 1° marzo 2006 - Condizioni - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 27048 del 19/12/2014
La proroga dei termini processuali che scadono nella giornata di sabato, ex art. 155, quinto comma, cod. proc. civ., è applicabile non solo ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006, ma anche a quelli già pendenti a tale data, in forza dell'art. 58, comma 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69, che, tuttavia, non essendo una norma d'interpretazione autentica, dispone solo per l'avvenire, e, quindi, opera limitatamente ai termini in scadenza dopo la sua entrata in vigore, il 4 luglio 2009, e non a quelli che, a tale data, risultino già scaduti. (Nella specie, la S.C., in applicazione del suddetto principio, ha dichiarato inammissibile l'appello relativamente ad un procedimento instaurato antecedentemente al 1° marzo 2006, poiché il termine perentorio di trenta giorni, di cui all'art. 22 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, era scaduto prima del 4 luglio 2009).
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 27048 del 19/12/2014
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impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso incidentale - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21105 del 07/10/2014Termine per la notifica del controricorso e ricorso incidentale - Decorrenza - Venti giorni dal deposito del ricorso principale - Scadenza in giorno festivo - Proroga al giorno feriale successivo - "Dies a quo" per la notifica del ricorso incidentale - Applicabilità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21105 del 07/10/2014
L'art. 155, quarto comma, cod. proc. civ., secondo cui la scadenza di un termine, che cada in un giorno festivo, è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, si applica al termine di venti giorni stabilito dall'art. 369, primo comma, cod. proc. civ., per il deposito del ricorso per cassazione, anche quando questa scadenza costituisca, a sua volta, "dies a quo" per il termine dato all'intimato che intenda contraddire e ricorrere in via incidentale, sicché l'ulteriore termine di venti giorni previsto dall'art. 370, primo comma, per la notifica del controricorso e del ricorso incidentale, decorre dal giorno seguente non festivo, al quale, di diritto, è prorogata la scadenza del termine ex art. 369 cod. proc. civ..
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21105 del 07/10/2014
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso incidentale – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21105 del 07/10/2014Termine per la notifica del controricorso e ricorso incidentale - Decorrenza - Venti giorni dal deposito del ricorso principale - Scadenza in giorno festivo - Proroga al giorno feriale successivo - "Dies a quo" per la notifica del ricorso incidentale - Applicabilità.
L'art. 155, quarto comma, cod. proc. civ., secondo cui la scadenza di un termine, che cada in un giorno festivo, è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, si applica al termine di venti giorni stabilito dall'art. 369, primo comma, cod. proc. civ., per il deposito del ricorso per cassazione, anche quando questa scadenza costituisca, a sua volta, "dies a quo" per il termine dato all'intimato che intenda contraddire e ricorrere in via incidentale, sicché l'ulteriore termine di venti giorni previsto dall'art. 370, primo comma, per la notifica del controricorso e del ricorso incidentale, decorre dal giorno seguente non festivo, al quale, di diritto, è prorogata la scadenza del termine ex art. 369 cod. proc. civ..
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21105 del 07/10/2014
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - termine annuale dalla pubblicazione della sentenza – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 16485 del 18/07/2014Termini a mese o anno - Denominazione dei giorni secondo il calendario comune - Rilevanza - Conseguenze - Termine annuale per l'impugnazione delle sentenze - Scadenza nel giorno dello stesso mese e con lo stesso numero.
Per il computo dei termini a mese o ad anno si osserva il calendario comune, facendo riferimento al nome e al numero attribuiti, rispettivamente, a ciascun mese e giorno. Ne consegue che la scadenza del termine annuale per l'impugnazione delle sentenze - nelle controversie di lavoro, a cui non è applicabile la sospensione feriale dei termini - coincide con lo spirare del giorno (dell'anno successivo) avente la stessa denominazione, quanto a mese e numero, di quello in cui la sentenza è stata depositata.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 16485 del 18/07/2014
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termini processuali - computo – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14767 del 30/06/2014Termini "a ritroso" ex art. 378 cod. proc. civ. - Termini che scadano in giorno festivo o di sabato - Proroga - Ambito di applicazione - Computo "a ritroso" - Sussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14767 del 30/06/2014
Il quarto comma dell'art. 155 cod. proc. civ. (diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo) e il successivo quinto comma del medesimo articolo (introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. f, della legge 28 dicembre 2005, n. 263, e diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato) operano anche con riguardo ai termini che si computano "a ritroso" (come, nella specie, quello previsto dall'art. 378 cod. proc. civ.), ovvero contraddistinti dall'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività. Tale operatività, peraltro, deve correlarsi alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di individuare il "dies ad quem" dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14767 del 30/06/2014
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Procedimento civile - termini processuali - computo – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14767 del 30/06/2014Termini "a ritroso" ex art. 378 cod. proc. civ. - Termini che scadano in giorno festivo o di sabato - Proroga - Ambito di applicazione - Computo "a ritroso" - Sussistenza - Fondamento.
Il quarto comma dell'art. 155 cod. proc. civ. (diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo) e il successivo quinto comma del medesimo articolo (introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. f, della legge 28 dicembre 2005, n. 263, e diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato) operano anche con riguardo ai termini che si computano "a ritroso" (come, nella specie, quello previsto dall'art. 378 cod. proc. civ.), ovvero contraddistinti dall'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività. Tale operatività, peraltro, deve correlarsi alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di individuare il "dies ad quem" dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14767 del 30/06/2014
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termini processuali - computo – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6542 del 20/03/2014Proroga del termine che scade di sabato ex lege n. 69 del 2009 - Applicabilità ai procedimenti pendenti al 1° marzo 2006 - Condizioni - Giudicato - Formazione - Conseguenze - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6542 del 20/03/2014
La proroga del termine che scade nella giornata del sabato, ex art. 155, quinto comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. f), della legge 28 dicembre 2005, n. 263, è applicabile, in forza dell'art. 58, comma 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69, anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006, e non più solo a quelli instaurati successivamente a tale data, salvi gli effetti del giudicato nel frattempo formatosi. (Nella specie, la S.C., in applicazione del suddetto principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione notificato il 7 gennaio 2008, per il decorso del termine annuale per l'impugnazione di cui all'art. 327 cod. proc. civ., "ratione temporis" applicabile, scaduto il 5 gennaio 2008, in giornata di sabato, prima dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 2009).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6542 del 20/03/2014
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Procedimento civile - termini processuali - computo – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6542 del 20/03/2014Proroga del termine che scade di sabato ex lege n. 69 del 2009 - Applicabilità ai procedimenti pendenti al 1° marzo 2006 - Condizioni - Giudicato - Formazione - Conseguenze - Fattispecie.
La proroga del termine che scade nella giornata del sabato, ex art. 155, quinto comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. f), della legge 28 dicembre 2005, n. 263, è applicabile, in forza dell'art. 58, comma 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69, anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006, e non più solo a quelli instaurati successivamente a tale data, salvi gli effetti del giudicato nel frattempo formatosi. (Nella specie, la S.C., in applicazione del suddetto principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione notificato il 7 gennaio 2008, per il decorso del termine annuale per l'impugnazione di cui all'art. 327 cod. proc. civ., "ratione temporis" applicabile, scaduto il 5 gennaio 2008, in giornata di sabato, prima dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 2009).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6542 del 20/03/2014
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Procedimento civile - termini processuali - computo – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 22699 del 04/10/2013Computo dei termini mensili o annuali - "Ex nominatione dierum" - Obbligatorietà - "Ex numero" - Esclusione - Periodo feriale - Sospensione dei termini - Computo - Criteri - Fondamento.
Per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ., si osserva, a norma degli artt. 155, secondo comma, cod. proc. civ. e 2963, quarto comma, cod. civ., il sistema della computazione civile, non "ex numero" bensì "ex nominatione dierum", nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale; analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini: in tal caso, infatti, al termine annuale di decadenza dal gravame, di cui all'art. 327, primo comma, cod. proc. civ., devono aggiungersi 46 giorni computati "ex numeratione dierum", ai sensi del combinato disposto dell'art. 155, primo comma, stesso codice e dell'art. 1, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742, non dovendosi tenere conto dei giorni compresi tra il primo agosto e il quindici settembre di ciascun anno per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Ne consegue che si verifica il doppio computo del periodo feriale nell'ipotesi in cui, dopo una prima sospensione, il termine iniziale non sia decorso interamente al sopraggiungere del nuovo periodo feriale.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 22699 del 04/10/2013
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termini processuali - computo – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 22699 del 04/10/2013Computo dei termini mensili o annuali - "Ex nominatione dierum" - Obbligatorietà - "Ex numero" - Esclusione - Periodo feriale - Sospensione dei termini - Computo - Criteri - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 22699 del 04/10/2013
Per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ., si osserva, a norma degli artt. 155, secondo comma, cod. proc. civ. e 2963, quarto comma, cod. civ., il sistema della computazione civile, non "ex numero" bensì "ex nominatione dierum", nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale; analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini: in tal caso, infatti, al termine annuale di decadenza dal gravame, di cui all'art. 327, primo comma, cod. proc. civ., devono aggiungersi 46 giorni computati "ex numeratione dierum", ai sensi del combinato disposto dell'art. 155, primo comma, stesso codice e dell'art. 1, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742, non dovendosi tenere conto dei giorni compresi tra il primo agosto e il quindici settembre di ciascun anno per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Ne consegue che si verifica il doppio computo del periodo feriale nell'ipotesi in cui, dopo una prima sospensione, il termine iniziale non sia decorso interamente al sopraggiungere del nuovo periodo feriale.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 22699 del 04/10/2013
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Civile - termini processuali - computo – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 22699 del 04/10/2013Computo dei termini mensili o annuali - "Ex nominatione dierum" - Obbligatorietà - "Ex numero" - Esclusione - Periodo feriale - Sospensione dei termini - Computo - Criteri - Fondamento.
Per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ., si osserva, a norma degli artt. 155, secondo comma, cod. proc. civ. e 2963, quarto comma, cod. civ., il sistema della computazione civile, non "ex numero" bensì "ex nominatione dierum", nel senso che il decorso del tempo si ha, indimente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale; analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini: in tal caso, infatti, al termine annuale di decadenza dal gravame, di cui all'art. 327, primo comma, cod. proc. civ., devono aggiungersi 46 giorni computati "ex numeratione dierum", ai sensi del combinato disposto dell'art. 155, primo comma, stesso codice e dell'art. 1, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742, non dovendosi tenere conto dei giorni compresi tra il primo agosto e il quindici settembre di ciascun anno per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Ne consegue che si verifica il doppio computo del periodo feriale nell'ipotesi in cui, dopo una prima sospensione, il termine iniziale non sia decorso interamente al sopraggiungere del nuovo periodo feriale.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 22699 del 04/10/2013
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Impugnazioni civili - appello - incidentale - termine – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11965 del 16/05/2013Tempestività della costituzione dell'appellato - Accertamento - Criteri di computo del termine di cui all'art. 166 cod. proc. civ. - Esclusione del giorno dell'udienza fissata in citazione - Inclusione del ventesimo giorno precedente l'udienza - Fondamento.
Ai fini della verifica della tempestività della costituzione dell'appellato, necessaria per la proposizione dell'appello incidentale, ai sensi dell'art. 343, primo comma, cod. proc. civ., il termine di cui all'art. 166 cod. proc. civ., in applicazione dell'art. 155, primo comma, cod. proc. civ., va calcolato escludendo il giorno iniziale, ovvero il giorno dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione, ed invece computando quello finale, ovvero il ventesimo giorno precedente l'udienza stessa.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11965 del 16/05/2013 …...
Procedimento civile - termini processuali - sospensione – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 19874 del 14/11/2012Sospensione nel periodo feriale - Termine la cui decorrenza inizi nel periodo feriale - Differimento alla fine del periodo - Giorno 16 settembre - Inclusione nel novero dei giorni concessi dal termine - Fondamento.
In materia di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, la disposizione dell'art. 1 della legge n. 742 del 1969, per la quale, se il decorso del termine ha inizio durante il periodo di sospensione,ess è differito alla fine di detto periodo, va intesa nel senso che il giorno 16 settembre è compreso nel novero dei giorni concessi dal termine, atteso che tale giorno non segna l'inizio del termine, ma l'inizio del suo decorso, il quale non include il "dies a quo", in applicazione del principio fissato dall'art. 155, primo comma, cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 19874 del 14/11/2012
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termini processuali - sospensione – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 19874 del 14/11/2012Sospensione nel periodo feriale - Termine la cui decorrenza inizi nel periodo feriale - Differimento alla fine del periodo - Giorno 16 settembre - Inclusione nel novero dei giorni concessi dal termine - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 19874 del 14/11/2012
In materia di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, la disposizione dell'art. 1 della legge n. 742 del 1969, per la quale, se il decorso del termine ha inizio durante il periodo di sospensione,ess è differito alla fine di detto periodo, va intesa nel senso che il giorno 16 settembre è compreso nel novero dei giorni concessi dal termine, atteso che tale giorno non segna l'inizio del termine, ma l'inizio del suo decorso, il quale non include il "dies a quo", in applicazione del principio fissato dall'art. 155, primo comma, cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 19874 del 14/11/2012
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Termini processuali - computo – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 1418 del 01/02/2012Notifica a mezzo posta - Omesso ritiro del piego da parte del destinatario - Momento perfezionativo - Decorso del termine di dieci giorni di cui all'art. 8 della legge n. 890 del 1982 - Natura - Termine a decorrenza successiva - Configurabilità - Computo - Criteri - Scadenza nella giornata di sabato - Proroga al giorno seguente non festivo - Applicabilità - Fondamento.
Il termine di dieci giorni di cui all'art. 8, quarto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (nel testo di cui al d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modifiche, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, applicabile alla fattispecie "ratione temporis") - in base al quale, ove il piego raccomandato depositato presso l'ufficio postale non sia stato ritirato dal destinatario, la notifica si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata di cui al secondo comma del medesimo art. 8 - deve essere qualificato come termine "a decorrenza successiva" e, pertanto, computato secondo il criterio di cui all'art. 155, primo comma, cod. proc. civ., cioè escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale. Tale termine deve ritenersi compreso fra quelli "per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall'udienza" di cui all'art. 155, quinto comma, cit., con la conseguenza che, ove il "dies ad quem" del medesimo vada a scadere nella giornata di sabato, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 1418 del 01/02/2012
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Civile - termini processuali - computo – Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Sentenza n. 11491 del 09/07/2012Computo dei termini mensili o annuali - "Ex nominatione dierum" - Obbligatorietà - "Ex numero" - Esclusione - Periodo feriale - Sospensione dei termini - Computo - Criteri - Fondamento - Fattispecie.
Per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ., si osserva, a norma degli artt. 155, secondo comma, cod. proc. civ. e 2963, quarto comma, cod. civ., il sistema della computazione civile, non "ex numero" bensì "ex nominatione dierum", nel senso che il decorso del tempo si ha, indimente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale; analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini: in tal caso, infatti, al termine annuale di decadenza dal gravame, di cui all'art.327, comma primo, cod. proc. civ., devono aggiungersi 46 giorni computati "ex numeratione dierum", ai sensi del combinato disposto dell'art.155, comma primo, stesso codice e 1, comma primo, della legge n.742 del 1969, non dovendosi tenere conto dei giorni compresi tra il primo agosto e il quindici settembre di ciascun anno per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. (Fattispecie in materia di giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Sentenza n. 11491 del 09/07/2012
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termini processuali - computo – Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Sentenza n. 11491 del 09/07/2012Computo dei termini mensili o annuali - "Ex nominatione dierum" - Obbligatorietà - "Ex numero" - Esclusione - Periodo feriale - Sospensione dei termini - Computo - Criteri - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Sentenza n. 11491 del 09/07/2012
Per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ., si osserva, a norma degli artt. 155, secondo comma, cod. proc. civ. e 2963, quarto comma, cod. civ., il sistema della computazione civile, non "ex numero" bensì "ex nominatione dierum", nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale; analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini: in tal caso, infatti, al termine annuale di decadenza dal gravame, di cui all'art.327, comma primo, cod. proc. civ., devono aggiungersi 46 giorni computati "ex numeratione dierum", ai sensi del combinato disposto dell'art.155, comma primo, stesso codice e 1, comma primo, della legge n.742 del 1969, non dovendosi tenere conto dei giorni compresi tra il primo agosto e il quindici settembre di ciascun anno per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. (Fattispecie in materia di giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Sentenza n. 11491 del 09/07/2012
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Procedimento civile - termini processuali - computo – Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Sentenza n. 11491 del 09/07/2012Computo dei termini mensili o annuali - "Ex nominatione dierum" - Obbligatorietà - "Ex numero" - Esclusione - Periodo feriale - Sospensione dei termini - Computo - Criteri - Fondamento - Fattispecie.
Per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ., si osserva, a norma degli artt. 155, secondo comma, cod. proc. civ. e 2963, quarto comma, cod. civ., il sistema della computazione civile, non "ex numero" bensì "ex nominatione dierum", nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale; analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini: in tal caso, infatti, al termine annuale di decadenza dal gravame, di cui all'art.327, comma primo, cod. proc. civ., devono aggiungersi 46 giorni computati "ex numeratione dierum", ai sensi del combinato disposto dell'art.155, comma primo, stesso codice e 1, comma primo, della legge n.742 del 1969, non dovendosi tenere conto dei giorni compresi tra il primo agosto e il quindici settembre di ciascun anno per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. (Fattispecie in materia di giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Sentenza n. 11491 del 09/07/2012
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termini processuali - computo – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 6728 del 04/05/2012Termine per la proposizione dell'appello - Scadenza di sabato - Proroga di diritto al primo giorno seguente non festivo - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 6728 del 04/05/2012
Il termine per proporre appello deve essere qualificato come termine a decorrenza successiva, con la conseguenza che, ove il "dies ad quem" del medesimo vada a scadere nella giornata di sabato, esso è prorogato al primo giorno seguente non festivo, ai sensi dell'art. 155, quarto comma, cod. proc. civ., nella nuova formulazione introdotta dall'art. 2, lett. f), legge 28 dicembre 2005, n. 263, applicabile ai procedimenti instaurati successivamente alla data del 1° marzo 2005.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 6728 del 04/05/2012
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Procedimento civile - termini processuali - computo – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 6728 del 04/05/2012Termine per la proposizione dell'appello - Scadenza di sabato - Proroga di diritto al primo giorno seguente non festivo - Fondamento.
Il termine per proporre appello deve essere qualificato come termine a decorrenza successiva, con la conseguenza che, ove il "dies ad quem" del medesimo vada a scadere nella giornata di sabato, esso è prorogato al primo giorno seguente non festivo, ai sensi dell'art. 155, quarto comma, cod. proc. civ., nella nuova formulazione introdotta dall'art. 2, lett. f), legge 28 dicembre 2005, n. 263, applicabile ai procedimenti instaurati successivamente alla data del 1° marzo 2005.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 6728 del 04/05/2012
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Procedimento civile - costituzione delle parti - del convenuto – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6601 del 30/04/2012Tempestività della costituzione del convenuto - Accertamento - Criteri - Art. 166 cod. proc. civ. - Termine a ritroso non libero - Conseguenze - Riferibilità del "dies a quo" alla data dell'udienza fissata in citazione o a quella differita ai sensi dell'art. 168 bis, quinto comma, cod. proc. civ. - Riferibilità del "dies ad quem", computabile nel termine, al ventesimo giorno antecedente l'udienza - Configurabilità - Fondamento.
Ai fini della verifica della tempestività della costituzione del convenuto, il termine di cui all'art. 166 cod. proc. civ., al pari di tutti i termini a ritroso, deve essere calcolato considerando quale "dies a quo", non computabile per il disposto dell'art. 155, primo comma cod. proc. civ., il giorno prima del quale va compiuta l'attività processuale, e, dunque, il giorno dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione, ovvero quello differito ai sensi dell'art. 168-bis, quinto comma, cod. proc. civ., e quale "dies ad quem", invece computabile in quanto termine non libero, il ventesimo giorno precedente l'udienza stessa.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6601 del 30/04/2012
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Termini processuali - computo – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3132 del 29/02/2012Termine per la costituzione del convenuto in primo grado - Udienza di comparizione fissata in giorno festivo - Conseguenze - Riferimento al primo giorno seguente non festivo - Necessità - Fondamento.
In tema di computo dei termini processuali, ai fini della tempestiva costituzione del convenuto in primo grado, a norma dell'art. 166 cod. proc. civ., necessaria per la proposizione di domande riconvenzionali e per la chiamata in causa di un terzo, nell'ipotesi in cui il giorno dell'udienza di comparizione indicato nell'atto di citazione sia festivo, deve aversi riguardo al primo giorno seguente non festivo successivo alla data fissata nella citazione, in applicazione dell'art. 155, quarto comma, cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3132 del 29/02/2012
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fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento - audizione dell'imprenditore – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 1418 del 01/02/2012Art. 15, terzo comma, legge fallimentare - Testo risultante dal d.lgs. n. 169 del 2007 - Termine - Natura - Computo - Modalità. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 1418 del 01/02/2012
Il termine di cui all'art. 15, terzo comma, della legge fallimentare - nel testo risultante dall'art. 2, comma 4, del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, ed applicabile alla fattispecie "ratione temporis" - deve essere qualificato come termine dilatorio e "a decorrenza successiva" e computato, secondo il criterio generale di cui all'art. 155, primo comma, cod. proc. civ., escludendo il giorno iniziale (data di notificazione del ricorso introduttivo e del relativo decreto di convocazione) e conteggiando quello finale (data dell'udienza di comparizione).
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 1418 del 01/02/2012
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Procedimento civile - termini processuali - computo – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21375 del 15/10/2011Termini scadenti in giorno festivo - Proroga della scadenza al primo giorno seguente non festivo - Opposizione ad ordinanza-ingiunzione - Applicabilità - Sussistenza.
Il disposto dell'art. 155, comma 4, cod. proc. civ., secondo cui la scadenza di un termine, se cade in un giorno festivo, è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, trova applicazione anche nel caso del termine per il deposito del ricorso in opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 23 della l. 24 novembre 1981, n. 689.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21375 del 15/10/2011
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termini processuali - computo – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21375 del 15/10/2011Termini scadenti in giorno festivo - Proroga della scadenza al primo giorno seguente non festivo - Opposizione ad ordinanza-ingiunzione - Applicabilità - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21375 del 15/10/2011
Il disposto dell'art. 155, comma 4, cod. proc. civ., secondo cui la scadenza di un termine, se cade in un giorno festivo, è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, trova applicazione anche nel caso del termine per il deposito del ricorso in opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 23 della l. 24 novembre 1981, n. 689.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21375 del 15/10/2011
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termini processuali - computo – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11302 del 23/05/2011Termine non qualificato "libero" dalla legge - Appilcabilità del principio generale ex art. 155 cod. proc. civ. - Computo - Criteri - Fattispecie relativa al termine lungo per impugnare. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11302 del 23/05/2011
In tema di computo dei termini processuali, qualora la legge non preveda espressamente che si tratti di un termine libero, opera il criterio generale di cui all'art. 155 cod. proc. civ., secondo il quale non devono essere conteggiati i giorni e l'ora iniziali computandosi invece quelli finali. (Criterio applicato ai fini del calcolo del termine lungo per impugnare).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11302 del 23/05/2011
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termini processuali - computo - certalex – Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7841 del 05/04/2011Art. 155 cod. proc. civ. novellato - Ambito di applicazione - Estensione ai sensi dell'art. 58, comma 3 legge n. 69 del 2009 - Applicabilità ai termini già scaduti alla data di entrata in vigore della legge n. 69 del 2009 - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7841 del 05/04/2011
L'art. 58, comma 3, della legge n. 69 del 2009, - secondo cui i commi quinto e sesto dell'art. 155 cod. proc. civ. (aggiunti dall'art. 2 comma 1, lettera f, della legge 28 dicembre 2005, n. 263) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006 - deve essere interpretato conformemente al precetto di cui all'art. 11, primo comma delle preleggi, nel senso che esso dispone solo per l'avvenire, attesa l'assenza di qualsiasi espressione che possa sottintendere una volontà d'interpretazione autentica della norma di cui all'art. 2, comma 4, della legge n. 263 del 2005, con automatico effetto retroattivo. Ne consegue che l'art. 155, quinto comma, cod. proc. civ., si applica solo ai termini relativi ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006, in scadenza dopo la data di entrata in vigore della legge n. 69 del 2009 e non anche ai termini che tale data risultino scaduti. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, cod. proc civ.).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7841 del 05/04/2011
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Procedimento civile - termini processuali - computo – Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 182 del 04/01/2011Termini scadenti nella giornata di sabato - Proroga - Ambito di applicazione - Computo a ritroso - Esclusione.
L'art. 155, quinto comma, cod. proc. civ. (introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera f), della legge 28 dicembre, n. 263), diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato, opera con esclusivo riguardo ai termini a decorrenza successiva e non anche per quelli che si computano "a ritroso", con l'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio con le esigenze garantite con la previsione del termine medesimo.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 182 del 04/01/2011
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Civile - Termini processuali - Computo – Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 182 del 04/01/2011Termini scadenti nella giornata di sabato - Proroga - Ambito di applicazione - Computo a ritroso - Esclusione.
L'art. 155, quinto comma, cod. proc. civ. (introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera f), della legge 28 dicembre, n. 263), diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato, opera con esclusivo riguardo ai termini a decorrenza successiva e non anche per quelli che si computano "a ritroso", con l'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio con le esigenze garantite con la previsione del termine medesimo.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 182 del 04/01/2011
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Procedimento civile - termini processuali – computo - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6212 del 15/03/2010Proroga prevista dal quarto comma dell'art. 155 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263 - Applicabilità ai soli procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006 - Sopravvenuta previsione della sua applicabilità anche ai procedimenti pendenti alla suddetta data per effetto dell'art. 58, comma terzo, legge 18 giugno 2009, n. 69 - Estensione di tale applicabilità ai termini già scaduti alla data di entrata in vigore della legge n. 69 del 2009 - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
L'art. 58, terzo comma, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata in G.U. 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009) - secondo cui i commi quinto e sesto dell'art. 155 cod. proc. civ. (aggiunti dall'art. 2, comma primo, lett. f, della legge 28 dicembre 2005, n. 263) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006 - deve essere interpretato, conformemente al precetto di cui all'art. 11, comma primo, disp. prel. cod. civ., nel senso di disporre solo per l'avvenire, stante l'assenza di qualsiasi espressione che possa sottintendere una volontà di interpretazione autentica della norma di cui all'art. 2, comma quarto, della citata legge n. 263 del 2005, e, quindi, un suo automatico effetto retroattivo. Ne consegue che esso trova applicazione soltanto per il futuro e cioè, trattandosi di norma diretta a regolare comportamenti processuali, con riferimento all'osservanza di termini, relativi procedimenti pendenti al 1° marzo 2006 in scadenza dopo la data della sua entrata in vigore, e non già a termini che alla detta data risultino già scaduti. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso una sentenza depositata il 9 dicembre 2005 in materia di rideterminazione della quota di pensione a fronte del ricorso depositato oltre il termine annuale).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6212 del 15/03/2010
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Procedimento civile - termini processuali - computo – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5114 del 03/03/2009Individuazione dei giorni festivi - Giornata di sabato - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di computo dei termini, ai sensi dell'articolo 155 cod. proc. civ., poiché ai fini dell'individuazione dei giorni festivi deve farsi riferimento al d.P.R. 28 dicembre 1985, n.792, la giornata di sabato, salvo che in essa ricada una delle festività indicate nel suddetto decreto, non è da considerarsi di per sé giorno festivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di pace che - in riferimento alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 74 del d.P.R. n. 162 del 1965 in materia di bollette di accompagnamento di sostanze zuccherine - aveva annullato l'ordinanza-ingiunzione sul rilievo che, non essendo il sabato considerato una giornata lavorativa dal CCNL delle imprese di spedizione, il termine previsto dalla citata disposizione per la spedizione delle bollette doveva considerarsi rispettato).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5114 del 03/03/2009
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termini processuali - computo – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5114 del 03/03/2009Individuazione dei giorni festivi - Giornata di sabato - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5114 del 03/03/2009
In tema di computo dei termini, ai sensi dell'articolo 155 cod. proc. civ., poiché ai fini dell'individuazione dei giorni festivi deve farsi riferimento al d.P.R. 28 dicembre 1985, n.792, la giornata di sabato, salvo che in essa ricada una delle festività indicate nel suddetto decreto, non è da considerarsi di per sé giorno festivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di pace che - in riferimento alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 74 del d.P.R. n. 162 del 1965 in materia di bollette di accompagnamento di sostanze zuccherine - aveva annullato l'ordinanza-ingiunzione sul rilievo che, non essendo il sabato considerato una giornata lavorativa dal CCNL delle imprese di spedizione, il termine previsto dalla citata disposizione per la spedizione delle bollette doveva considerarsi rispettato).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5114 del 03/03/2009
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Procedimento civile - termini processuali – computo - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11163 del 07/05/2008Termini scadenti nella giornata di sabato - Proroga - Ambito di applicazione - Computo a ritroso - Esclusione - Fattispecie.
L'art. 155, quinto comma, cod. proc. civ. (introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera f), della legge n. 263 del 2005), diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato, opera con esclusivo riguardo ai termini a decorrenza successiva e non anche per quelli che si computano "a ritroso", con l'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio con le esigenze garantite con la previsione del termine medesimo (nella specie, la S.C., premesso che la disposizione invocata non assumeva comunque rilievo, applicandosi solo ai giudizi instaurati successivamente al 1° gennaio 2006, mentre la notifica del ricorso per cassazione risaliva al 2004, ha escluso, in applicazione del principio enunciato in massima, la tempestività della produzione di una memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11163 del 07/05/2008
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Procedimento civile - termini processuali - computo – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11163 del 07/05/2008Termini scadenti nella giornata di sabato - Proroga - Ambito di applicazione - Computo a ritroso - Esclusione - Fattispecie.
L'art. 155, quinto comma, cod. proc. civ. (introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera f), della legge n. 263 del 2005), diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato, opera con esclusivo riguardo ai termini a decorrenza successiva e non anche per quelli che si computano "a ritroso", con l'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio con le esigenze garantite con la previsione del termine medesimo (nella specie, la S.C., premesso che la disposizione invocata non assumeva comunque rilievo, applicandosi solo ai giudizi instaurati successivamente al 1° gennaio 2006, mentre la notifica del ricorso per cassazione risaliva al 2004, ha escluso, in applicazione del principio enunciato in massima, la tempestività della produzione di una memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11163 del 07/05/2008
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impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 17079 del 03/08/2007Termine per appellare - Scadenza nel giorno della festività dei Santi Patroni di Roma - Proroga - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 17079 del 03/08/2007
Qualora il giorno di scadenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, previsto dall'art. 325 cod. proc. civ., sia il 29 giugno, la scadenza viene prorogata al giorno seguente non festivo, a norma dell'art. 155, ultimo comma, del codice di rito; il carattere di "festività ", infatti, viene determinato in base alla legge n. 260 del 1949 e successive modificazioni, le quali, pur ignorando le festività dei Santi patroni delle città, includono espressamente il giorno dei Santi apostoli Pietro e Paolo, patroni di Roma, nell'elenco di quelli festivi agli effetti civili.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 17079 del 03/08/2007
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 17079 del 03/08/2007Termine per appellare - Scadenza nel giorno della festività dei Santi Patroni di Roma - Proroga - Sussistenza.
Qualora il giorno di scadenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, previsto dall'art. 325 cod. proc. civ., sia il 29 giugno, la scadenza viene prorogata al giorno seguente non festivo, a norma dell'art. 155, ultimo comma, del codice di rito; il carattere di "festività ", infatti, viene determinato in base alla legge n. 260 del 1949 e successive modificazioni, le quali, pur ignorando le festività dei Santi patroni delle città, includono espressamente il giorno dei Santi apostoli Pietro e Paolo, patroni di Roma, nell'elenco di quelli festivi agli effetti civili.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 17079 del 03/08/2007
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Procedimento civile - termini processuali - computo – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7757 del 29/03/2007Sospensione durante il periodo feriale - Decorso del termine - Inizio durante il periodo di sospensione - Calcolo - Giorno 16 settembre - Inclusione - Motivazione.
In tema di sospensione dei termini durante il periodo feriale dal 1° agosto al 15 settembre, l'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969 n.742 (il quale stabilisce che, se il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo), va inteso nel senso che il giorno 16 settembre deve essere compreso nel novero dei giorni concessi dal termine, atteso che esso segna non l'inizio del termine, ma l'inizio del suo decorso, il quale non include il "dies a quo" in applicazione del principio fissato dall'articolo 155, primo comma, cod. proc. civ..
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7757 del 29/03/2007
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Procedimento civile - termini processuali - computo – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8102 del 06/04/2006Termine iniziato a decorrere prima della sospensione feriale - Giorno 16 settembre - Inclusione nel calcolo - Sussistenza - Fondamento.
Per il computo dei termini processuali a mese o ad anno si osserva il calendario comune, facendo riferimento al nome e al numero attribuiti rispettivamente a ciascun mese e giorno; ne consegue che nell'ipotesi in cui il decorso di un termine processuale sia rimasto sospeso nel periodo feriale (1° agosto - 15 settembre di ciascun anno) ed abbia ripreso a decorrere dalla fine di tale periodo - cioè dalla data del 16 settembre -, quest'ultima deve essere computata nel termine stesso senza che possa essere considerata come un "dies a quo".
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8102 del 06/04/2006
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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - costituzione delle parti e loro difesa - convenuto – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6263 del 21/03/2006Costituzione almeno dieci giorni prima della udienza - Tempestività - Accertamento - Criteri.
Ai fini della verifica della tempestività della costituzione del convenuto, che nelle controversie soggette al rito al lavoro deve avvenire, ai sensi dell'art. 416, primo comma, cod. proc. civ., "almeno dieci giorni prima della udienza", è da considerare come "dies a quo" il giorno dell'udienza, che perciò va escluso dal computo secondo il principio generale stabilito dal primo comma dell'art. 155 cod. proc. civ., e come "dies ad quem" il decimo giorno precedente l'udienza stessa, che invece va computato, non essendo espressamente previsto, dalla norma, che si tratti di termine libero.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6263 del 21/03/2006
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procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - costituzione delle parti e loro difesa - convenuto - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6263 del 21/03/2006Costituzione almeno dieci giorni prima della udienza - Tempestività - Accertamento - Criteri. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6263 del 21/03/2006
Ai fini della verifica della tempestività della costituzione del convenuto, che nelle controversie soggette al rito al lavoro deve avvenire, ai sensi dell'art. 416, primo comma, cod. proc. civ., "almeno dieci giorni prima della udienza", è da considerare come "dies a quo" il giorno dell'udienza, che perciò va escluso dal computo secondo il principio generale stabilito dal primo comma dell'art. 155 cod. proc. civ., e come "dies ad quem" il decimo giorno precedente l'udienza stessa, che invece va computato, non essendo espressamente previsto, dalla norma, che si tratti di termine libero.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6263 del 21/03/2006
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Procedimento civile - termini processuali - computo – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 688 del 16/01/2006Sospensione durante il periodo feriale - Decorso del termine - Inizio durante il periodo di sospensione - Calcolo - Giorno 16 settembre - Inclusione - Fattispecie.
In tema di sospensione dei termini durante il periodo feriale, dal 1 agosto al 15 settembre, l'art.1 della legge 7 ottobre 1969, n.742 - il quale stabilisce che se il decorso del termine ha inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo - va interpretato nel senso che il giorno 16 settembre deve essere compreso nel novero di quelli concessi dal termine, atteso che esso segna non già l'inizio di quest'ultimo, bensì del suo decorso, in relazione al quale il " dies a quo ", in base all'art.155, primo comma, cod. proc. civ., non va computato ( in applicazione di questo principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile, perché proposto oltre il termine breve di impugnazione, un ricorso per cassazione notificato il 15 novembre avverso una sentenza notificata durante il periodo feriale ).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 688 del 16/01/2006
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termini processuali - computo – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 688 del 16/01/2006Sospensione durante il periodo feriale - Decorso del termine - Inizio durante il periodo di sospensione - Calcolo - Giorno 16 settembre - Inclusione - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 688 del 16/01/2006
In tema di sospensione dei termini durante il periodo feriale, dal 1 agosto al 15 settembre, l'art.1 della legge 7 ottobre 1969, n.742 - il quale stabilisce che se il decorso del termine ha inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo - va interpretato nel senso che il giorno 16 settembre deve essere compreso nel novero di quelli concessi dal termine, atteso che esso segna non già l'inizio di quest'ultimo, bensì del suo decorso, in relazione al quale il " dies a quo ", in base all'art.155, primo comma, cod. proc. civ., non va computato ( in applicazione di questo principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile, perché proposto oltre il termine breve di impugnazione, un ricorso per cassazione notificato il 15 novembre avverso una sentenza notificata durante il periodo feriale ).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 688 del 16/01/2006
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Procedimento civile - termini processuali - computo – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 19530 del 07/10/2005Termine a ritroso - Modalità di computo - Fattispecie.
Ai fini dell'osservanza del termine previsto dall'art.378 cod. proc. civ., in base al quale, nel giudizio di cassazione, le parti possono presentare memorie non oltre cinque giorni prima dell'udienza di discussione, non possono computarsi, come giorni utili, né il giorno dell'udienza, che - trattandosi di termine a ritroso - costituisce il "dies a quo" e non è, pertanto, calcolabile, ai sensi dell'art.155, comma primo, cod. proc. civ., né il giorno dell'effettivo deposito, se esso ricade nel periodo di sospensione feriale, nelle ipotesi in cui essa si applica ( in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto tardiva una memoria depositata il giorno 15 settembre per l'udienza del giorno 20 successivo).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 19530 del 07/10/2005
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - termine annuale dalla pubblicazione della sentenza – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6748 del 31/03/2005Periodo feriale - Sospensione dei termini - Computo - Criteri - Termini scadenti in giorno festivo - Proroga della scadenza al primo giorno seguente non festivo - Legittimità.
In tema di impugnazione, al termine annuale di decadenza dal gravame, di cui all'art.327, primo comma, cod. proc. civ., che va calcolato "ex nominatione dierum", prescindendo cioè dal numero dei giorni da cui è composto ogni singolo mese o anno, ai sensi dell'art.155, secondo comma, cod. proc. civ., devono aggiungersi 46 giorni , ai sensi del combinato disposto dell'art.155, primo comma, stesso codice e 1, primo comma, legge n.742 del 1969, non dovendosi tenere conto dei giorni compresi tra il primo agosto e il quindici settembre di ciascun anno per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale; e, se il termine viene conseguentemente a cadere in giorno festivo, giusta il disposto dell'art. 155, terzo comma, cod. proc. civ., esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6748 del 31/03/2005
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Procedimento civile - termini processuali - computo - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6679 del 30/03/2005Sospensione durante il periodo feriale - Decorso del termine - Inizio durante il periodo di sospensione - Calcolo - Giorno 16 settembre - Inclusione - Cadenza in giorno festivo - Irrilevanza.
In tema di sospensione dei termini durante il periodo feriale dall'1 agosto al 15 settembre, l'art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 (il quale stabilisce che, se il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo) va inteso nel senso che il giorno 16 settembre deve essere compreso nel novero dei giorni concessi dal termine, atteso che esso segna non già l'inizio di quest'ultimo bensì del suo decorso, in relazione al quale il "dies a quo" non è, in applicazione del principio fissato dall'art. 155, primo comma, cod. proc. civ., da computarsi. Né tale regola subisce deroga nel caso in cui il detto giorno 16 cada in giorno festivo (nel caso, domenica), in quanto la proroga di diritto al primo giorno successivo non festivo costituisce eccezione al principio generale secondo cui i termini si calcolano secondo il calendario comune non computando il giorno iniziale ma quello finale, la cui previsione peraltro nel caso non risulta da norma alcuna, non soccorrendo al riguardo il terzo comma del medesimo art. 155, che concerne la scadenza, e non già l'inizio, del decorso del termine.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6679 del 30/03/2005
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termini processuali - computo – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6679 del 30/03/2005
Sospensione durante il periodo feriale - Decorso del termine - Inizio durante il periodo di sospensione - Calcolo - Giorno 16 settembre - Inclusione - Cadenza in giorno festivo - Irrilevanza. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6679 del 30/03/2005
In tema di sospensione dei termini durante il periodo feriale dall'1 agosto al 15 settembre, l'art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 (il quale stabilisce che, se il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo) va inteso nel senso che il giorno 16 settembre deve essere compreso nel novero dei giorni concessi dal termine, atteso che esso segna non già l'inizio di quest'ultimo bensì del suo decorso, in relazione al quale il "dies a quo" non è, in applicazione del principio fissato dall'art. 155, primo comma, cod. proc. civ., da computarsi. Né tale regola subisce deroga nel caso in cui il detto giorno 16 cada in giorno festivo (nel caso, domenica), in quanto la proroga di diritto al primo giorno successivo non festivo costituisce eccezione al principio generale secondo cui i termini si calcolano secondo il calendario comune non computando il giorno iniziale ma quello finale, la cui previsione peraltro nel caso non risulta da norma alcuna, non soccorrendo al riguardo il terzo comma del medesimo art. 155, che concerne la scadenza, e non già l'inizio, del decorso del termine.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6679 del 30/03/2005
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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - costituzione dell'appellato – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6225 del 23/03/2005Appello incidentale - Termine - Giorno dell'udienza - Esclusione dal computo - Giorno finale calcolato a ritroso - Inclusione.
In relazione al termine di almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione, entro il quale, a norma dell'art. 436 cod. proc. civ., l'appellato deve costituirsi e notificare l'eventuale appello incidentale alla controparte, il giorno dell'udienza di discussione ha il valore di momento iniziale e nel computo a ritroso di detto termine dev'essere escluso dal calcolo, mentre va invece computato il momento terminale (costituito dal decimo giorno), in base al principio generale (artt. 155 cod. proc. civ. e 2963 cod. civ.) secondo cui dies a quo non computatur in termine, dies ad quem computatur.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6225 del 23/03/2005
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procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - costituzione dell'appellato - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6225 del 23/03/2005
Appello incidentale - Termine - Giorno dell'udienza - Esclusione dal computo - Giorno finale calcolato a ritroso - Inclusione. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6225 del 23/03/2005
In relazione al termine di almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione, entro il quale, a norma dell'art. 436 cod. proc. civ., l'appellato deve costituirsi e notificare l'eventuale appello incidentale alla controparte, il giorno dell'udienza di discussione ha il valore di momento iniziale e nel computo a ritroso di detto termine dev'essere escluso dal calcolo, mentre va invece computato il momento terminale (costituito dal decimo giorno), in base al principio generale (artt. 155 cod. proc. civ. e 2963 cod. civ.) secondo cui dies a quo non computatur in termine, dies ad quem computatur.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6225 del 23/03/2005
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termini processuali - computo – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4785 del 04/03/2005Termine iniziato a decorrere prima della sospensione feriale- Giorno 16 settembre - Inclusione nel calcolo - Sussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4785 del 04/03/2005
In tema di computo di termini processuali, ove il termine sia cominciato a decorrere prima dell'inizio della sospensione feriale, il giorno 16 settembre, e cioè il giorno in cui i termini processuali, terminato il periodo di sospensione feriale, è ripreso a decorrere, deve essere computato, giacchè, in relazione ad un termine che, pur essendo frazionato a causa della sospensione feriale, resta comunque unico, non è ipotizzabile che vi siano due giorni - uno, quello in cui si è verificato il momento iniziale del termine; l'altro, consistente nel primo giorno successivo al periodo di sospensione feriale - iniziali, e quindi non computabili, soltanto il primo di essi (quello in cui si è verificato il momento iniziale del termine) dovendo essere escluso dal computo.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4785 del 04/03/2005
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Procedimento civile - termini processuali - computo – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4785 del 04/03/2005Termine iniziato a decorrere prima della sospensione feriale - Giorno 16 settembre - Inclusione nel calcolo - Sussistenza - Fondamento.
In tema di computo di termini processuali, ove il termine sia cominciato a decorrere prima dell'inizio della sospensione feriale, il giorno 16 settembre, e cioè il giorno in cui i termini processuali, terminato il periodo di sospensione feriale, è ripreso a decorrere, deve essere computato, giacchè, in relazione ad un termine che, pur essendo frazionato a causa della sospensione feriale, resta comunque unico, non è ipotizzabile che vi siano due giorni - uno, quello in cui si è verificato il momento iniziale del termine; l'altro, consistente nel primo giorno successivo al periodo di sospensione feriale - iniziali, e quindi non computabili, soltanto il primo di essi (quello in cui si è verificato il momento iniziale del termine) dovendo essere escluso dal computo.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4785 del 04/03/2005
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