Codice di procedura civile Libro primo: disposizioni generali titolo VI: degli atti processuali capo I: delle forme degli atti e dei provvedimenti sezione I: degli atti in generale sezione II: delle udienze - 127. (Direzione dell'udienza)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 127. (Direzione dell'udienza)
1.L'udienza è diretta dal giudice singolo o dal presidente del collegio.
2.Il giudice che la dirige può fare o prescrivere quanto occorre affinché la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo, regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara chiusa quando la ritiene sufficiente.
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