Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - Appello - Verifica del contraddittorio - Sostituzione dell'udienza con trattazione scritta - Improcedibilità - Verifica dell'esistenza e regolarità della notifica - Necessità.
Nel giudizio di appello, ove l'udienza destinata alla verifica del contraddittorio sia sostituita con la cd. trattazione scritta - che non consente alle parti il deposito di documenti, ma solo di note contenenti istanze e conclusioni - il giudice, in caso di mancata costituzione dell'appellato, non può dichiarare l'improcedibilità del gravame senza prima verificare l'esistenza e la regolarità della notifica, della quale, conseguentemente dovrà formulare richiesta di esibizione, rinviando a tal uopo ad altra udienza, in presenza o, se del caso, in forma sostitutiva scritta.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 15311 del 31/05/2023 (Rv. 667797 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_127_11, Cod_Proc_Civ_art_348, Cod_Proc_Civ_art_350, Cod_Proc_Civ_art_435
Corte
Cassazione
15311
2023