Codice di procedura civile Libro Terzo del processo di esecuzione titolo II: dell'espropriazione forzata capo I: dell'espropriazione forzata in generale capo II: dell'espropriazione mobiliare presso il debitore capo III: dell'espropriazione presso terzi sezione I: del pignoramento e dell'intervento sezione II: dell'assegnazione e della vendita - 553. (assegnazione e vendita di crediti)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 553. (Assegnazione e vendita di crediti)
1. Se il terzo si dichiara o è dichiarato debitore di somme esigibili immediatamente o in termini non maggiori di novanta giorni, il giudice dell'esecuzione (1) le assegna in pagamento, salvo esazione, ai creditori concorrenti.
2. Se le somme dovute dal terzo sono esigibili in termine maggiore, o si tratta di censi o di rendite perpetue o temporanee, e i creditori non ne chiedano d'accordo l'assegnazione, si applicano le regole richiamate nell'articolo precedente per la vendita di cose mobili.
3. Il valore delle rendite perpetue e dei censi, quando sono assegnati ai creditori, deve essere ragguagliato in ragione di € 0,052 di capitale per € 0,00258 di rendita.
modifiche - note
COMMENTI
(1) La parola "pretore" è stata sostituita dalle parole "giudice dell'esecuzione" dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
la giurisprudenza
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