Determinazione della competenza - divorzio - amministrazione del patrimonio personale del figlio minorenne - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 10318 del 16/04/2024 (Rv. 671087-01)Conflitto tra genitori e figli dopo la conclusione del giudizio di divorzio - Nomina del curatore speciale - Liquidazione del relativo compenso - Competenza - Giudice tutelare.
In tema di scioglimento del matrimonio, la domanda di un genitore, volta ad ottenere provvedimenti relativi all'amministrazione del patrimonio personale del figlio minore, ove il contrasto con l'altro genitore sia insorto dopo la conclusione del procedimento di divorzio, va proposta dinanzi al giudice tutelare, competente, altresì, ai sensi dell'art. 321 c.p.c., alla nomina del curatore speciale, stante il conflitto di interessi dei genitori con il minore, ed alla liquidazione del relativo compenso, non potendo trovare applicazione l'art. 38 disp.att. c.c., che opera nella pendenza dei procedimenti di separazione o divorzio o di quelli per le modifiche dei provvedimenti relativi alla prole, introdotti ex artt. 710 c.p.c. o 337-quinquies c.c..
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 10318 del 16/04/2024 (Rv. 671087-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0337, Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Civ_art_0337_5, Cod_Proc_Civ_art_320, Cod_Proc_Civ_art_321, Cod_Proc_Civ_art_710 …...
Mancata indicazione specifica dei mezzi di prova – Cass. n. 12610/2023Procedimento civile - domanda giudiziale - citazione - contenuto - nullità - Procedimento davanti al giudice di pace - Citazione - Contenuto - Mancata indicazione specifica dei mezzi di prova - Nullità - Esclusione - Conseguenze.
Nel giudizio civile dinanzi al giudice di pace, il contenuto dell'atto di citazione è disciplinato esclusivamente dall'art. 318 c.p.c., il quale, diversamente dall'art. 163, comma 1, n. 5), prescrive che l'atto contenga a pena di nullità unicamente l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto del giudizio, con la conseguenza che la mancata indicazione specifica dei mezzi di prova non è causa di invalidità dell'atto introduttivo.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 12610 del 10/05/2023 (Rv. 667575 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_163, Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_318, Cod_Proc_Civ_art_320
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Chiamata in causa del terzo ad opera del convenuto – Cass. n. 10189/2022Procedimento civile - intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) - in genere - Chiamata in causa del terzo ad opera del convenuto nel giudizio dinanzi al giudice di pace - Forme e termini - Individuazione - Ammissibilità della richiesta di autorizzazione ad evocare un terzo in udienza successiva alla prima - Esclusione - Fondamento.
Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, il convenuto che intenda chiamare in causa un terzo ha l'onere di costituirsi nel termine di rito e, a pena di decadenza, farne esplicita richiesta nell'atto di costituzione, chiedendo nel contempo il differimento della prima udienza, a cui il predetto giudice deve dar luogo anche nel caso in cui lo stesso convenuto si costituisca direttamente alla prima udienza e si renda necessario provvedervi in base all'attività svolta dalle parti in tale udienza. Al di fuori di dette situazioni processuali al convenuto non è consentito di invocare la chiamata in causa di un terzo all'udienza successiva alla prima che eventualmente venga celebrata, ostandovi la struttura concentrata e tendenzialmente completa dell'udienza prevista dall'art. 320 c.p.c., tesa a compendiare le fasi di trattazione preliminare, istruttoria e conclusiva.
Corte Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10189 del 30/03/2022 (Rv. 664458 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Proc_Civ_art_269, Cod_Proc_Civ_art_311, Cod_Proc_Civ_art_320
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Procedimento davanti al pretore (o al conciliatore) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17437 del 19/08/2011Udienza di comparizione - Esperimento del tentativo di conciliazione - Preclusione per ingiustificata assenza di una parte - Violazione dell'art. 320 cod. proc. civ. - Lesione del diritto di difesa - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.
In tema di procedimento dinanzi al giudice di pace, non sussiste violazione dall'art. 320 cod. proc. civ. ove il tentativo di conciliazione, contemplato da tale norma, sia stato precluso dalla ingiustificata assenza di una di una parte all'udienza di comparizione, né è ipotizzabile alcuna lesione del diritto di difesa, ove la parte assente sia stata posta in condizione di presenziare all'udienza, mediante la comunicazione di apposita ordinanza riservata.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17437 del 19/08/2011
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Competenza civile - incompetenza - per territorio – Cass. n. 12272/2009Procedimento davanti al giudice di pace - Incompetenza per materia - Rilevabilità fino alla prima udienza - Udienza di mero rinvio - Rilevabilità all'udienza successiva - Sussistenza - Incompetenza per territorio - Relativa eccezione - Sollevabilità alla prima udienza effettiva - Sussistenza - Svolgimento di precedente udienza - Irrilevanza.
Nel procedimento davanti al giudice di pace, atteso che non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione e che il rito è, tuttavia, caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, dette preclusioni sono collegate allo svolgimento della prima udienza effettiva. Ne consegue che, se la prima udienza sia stata di mero rinvio, l'incompetenza per materia può essere rilevata, dalla parte che ne ha interesse o d'ufficio, anche all'udienza immediatamente successiva, in cui la causa ha avuto effettiva trattazione, così come, ai fini dell'incompetenza territoriale, la prima udienza di trattazione, rilevante ex art. 38 cod. proc. civ. nonché per la tempestività della relativa eccezione, deve ritenersi quella fissata dal giudice adito per l'audizione delle parti e per la definizione delle relative domande, pur se sia stata tenuta altra udienza in precedenza.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12272 del 27/05/2009
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ausiliari del giudice - interpreti e traduttori – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9448 del 21/04/2009Opposizione ad ordinanza ingiunzione nei confronti di cittadino straniero - Istanza di audizione e nomina di un interprete - Rigetto - Violazione del principio costituzionale del diritto al contraddittorio - Sussistenza - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9448 del 21/04/2009
In tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti di cittadino straniero, laddove quest'ultimo abbia fatto istanza di essere ascoltato previa nomina di un interprete, ribadendo la richiesta, tramite il proprio difensore, all'udienza di comparizione, ed essa sia stata disattesa, la relativa pronuncia va cassata, in quanto emessa in violazione del principio, costituzionalmente garantito, del contraddittorio e delle regole di cui all'art. 122 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9448 del 21/04/2009
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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - controversie assoggettate - Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 21418 del 07/08/2008Art. 3 legge n. 102 del 2006 - Rinvio alle norme processuali relative al rito del lavoro per le cause di risarcimento danni da morte o lesioni derivanti da fatti di circolazione stradale - Applicazione del rito del lavoro nei procedimenti instaurati davanti al giudice di pace - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Applicabilità della suddetta norma solo per le indicate cause appartenenti alla competenza del Tribunale - Sussistenza.
Il rinvio alle norme processuali riguardanti il rito del lavoro, stabilito nell'art. 3 della legge n. 102 del 2006 per le cause di risarcimento danni da morte o lesioni derivanti da fatti di circolazione stradale, non si applica alle controversie instaurate davanti al giudice di pace, in quanto già regolate, ai sensi degli artt. 319, 320, 321 e 322 cod. proc. civ., da un procedimento speciale ispirato dagli stessi obiettivi di concentrazione e celerità propri del rito del lavoro e senza che il citato art. 3 contenga un'espressa previsione- come imposto, in via generale, dall'art. 311 cod. proc. civ.- di estensione del rito del lavoro anche al procedimento dinanzi al giudice di pace. Pertanto, alla stregua dell' "intentio legis" sottesa alla suddetta norma di cui all'art. 3 della legge n. 102 del 2006, si deve ritenere che la stessa sia riferita solo all'ipotesi di causa riguardante la specificata materia quando ricadono nella competenza del Tribunale.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 21418 del 07/08/2008
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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - controversie assoggettate - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 21418 del 07/08/2008Art. 3 legge n. 102 del 2006 - Rinvio alle norme processuali relative al rito del lavoro per le cause di risarcimento danni da morte o lesioni derivanti da fatti di circolazione stradale - Applicazione del rito del lavoro nei procedimenti instaurati davanti al giudice di pace - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Applicabilità della suddetta norma solo per le indicate cause appartenenti alla competenza del Tribunale - Sussistenza.
Il rinvio alle norme processuali riguardanti il rito del lavoro, stabilito nell'art. 3 della legge n. 102 del 2006 per le cause di risarcimento danni da morte o lesioni derivanti da fatti di circolazione stradale, non si applica alle controversie instaurate davanti al giudice di pace, in quanto già regolate, ai sensi degli artt. 319, 320, 321 e 322 cod. proc. civ., da un procedimento speciale ispirato dagli stessi obiettivi di concentrazione e celerità propri del rito del lavoro e senza che il citato art. 3 contenga un'espressa previsione- come imposto, in via generale, dall'art. 311 cod. proc. civ.- di estensione del rito del lavoro anche al procedimento dinanzi al giudice di pace. Pertanto, alla stregua dell' "intentio legis" sottesa alla suddetta norma di cui all'art. 3 della legge n. 102 del 2006, si deve ritenere che la stessa sia riferita solo all'ipotesi di causa riguardante la specificata materia quando ricadono nella competenza del Tribunale.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 21418 del 07/08/2008
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Competenza civile - incompetenza - per territorio – Cass. n. 10032/2007Procedimento davanti al giudice di pace - Incompetenza per materia - Rilevabilità fino alla prima udienza - Udienza di mero rinvio - Rilevabilità all'udienza successiva - Sussistenza.
Nel procedimento davanti al giudice di pace - nel quale non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, ed il cui rito è tuttavia caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale - le preclusioni sono collegate allo svolgimento della prima udienza effettiva: ne consegue che se la prima udienza sia stata di mero rinvio, avendo il giudice soltanto rimesso alcuni procedimenti pendenti tra le stesse parti al coordinatore del suo ufficio per i provvedimenti del caso, l'incompetenza per materia, (nella specie, in favore del giudice del lavoro) può essere rilevata, dalla parte che ne ha interesse o anche d'ufficio, anche alla udienza immediatamente successiva, in cui la causa ha avuto effettiva trattazione.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10032 del 27/04/2007
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Procedimento civile - domanda giudiziale - citazione – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7685 del 13/04/2005Contenuto - nullità - Giudizio avanti al giudice di pace - Citazione - Contenuto.
In relazione al giudizio davanti al giudice di pace il contenuto dell'atto di citazione è disciplinato esclusivamente dall'art. 318 cod. proc. civ., il quale prescrive che il medesimo deve contenere l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto e, in ottemperanza al principio di massima semplificazione delle forme di tale giudizio, è possibile integrare i fatti già dedotti ed allegare fatti nuovi entro i limiti temporali previsti dall'art. 320 cod.proc. civ..Pertanto, l'atto di citazione deve ritenersi nullo solo nel caso in cui per la mancata o incompleta esposizione dei fatti non è possibile l'instaurazione del contraddittorio.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7685 del 13/04/2005
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