Skip to main content

237. (Risoluzione delle contestazioni)

Art. 237. (Risoluzione delle contestazioni)

0 Codice di procedura civile

L'articolo non è inserito in questa pagina ma è visualizzabile, se richiesto, con il link di collegamento al codice ufficiale del poligrafico dello Stato. Questo sistema consente di visualizzare l'articolo vigente, sempre aggiornato e con le annotazioni ufficiali.

Cliccare qui per aprire, in altra pagina web, il codice di procedura aggiornato dal sito del Poligrafico dello Stato e poi per selezionare l'articolo dall'indice.

Un sistema esperto carica in calce le massime della Corte di Cassazione collegate in virtù di riferimento normativo in ordine di pubblicazione). La visualizzazione dei documenti può essere modificata attivando la speciale funzione prevista (es. selezionale Titolo discendente per ordinare le massime in ordine alfabetico). E' possibile anche attivare la ricerca full test tra tutti i documenti visualizzati inserendo una parola chiave nel campo "cerca" e premendo invio. Il sistema visualizzerà solo i documenti con la parola chiave inserita.

___________________________________________________________

Documenti collegati:

Prova civile - giuramento - deferimento - notificazione personale alla parte – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.20777 del 23/11/2012
Difetto - Decadenza dalla facoltà di far assumere il giuramento - Esclusione. Anche nel rito del lavoro, la mancata notifica dell'ordinanza ammissiva del giuramento decisorio nei termini fissati dal provvedimento comporta l'impossibilità di considerare soccombenti le parti alle quali il giuramento è stato deferito e non presentatesi a prestarlo, secondo il disposto dell'art. 239 cod. proc. civ., ma non determina la decadenza del deferente dalla facoltà di farlo assumere, dovendo considerarsi solo ordinatori i termini di cui all'art. 237 cod. proc. civ., in difetto di un'espressa disposizione che li dichiari perentori. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.20777 del 23/11/2012   …...
Prova civile - giuramento - deferimento - notificazione personale alla parte – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6017 del 10/07/1987
Ordinanza emessa fuori udienza - previa comunicazione del provvedimento alla parte che ha deferito il giuramento - necessità.* L'ordinanza del collegio ammissiva del giuramento decisorio, ai sensi dell'art. 237 secondo comma cod. proc. civ., deve essere personalmente notificata, nei confronti della parte chiamata a rendere il giuramento stesso, a cura della parte che l'ha deferito, non del cancelliere. Peraltro, nel caso di ordinanza pronunciata fuori udienza, l'insorgenza di tale Onere, anche al fine dello eventuale decadenza dal mezzo istruttorio in caso di omessa notificazione, postula che la cancelleria provveda alla previa comunicazione del provvedimento, a norma dell'art. 176 secondo comma cod. proc. civ..* Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6017 del 10/07/1987   …...

___________________________________________________________


Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello

Codice procedura civile

cpc

c.p.c.

237

risoluzione

contestazioni