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238. (Prestazione)

Art. 238. (Prestazione)

0 Codice di procedura civile

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Prova civile - giuramento - prestazione - in genere - Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 19264 del 19/07/2018
Giuramento decisorio - Omessa pronuncia della parola "giuro" - Nullità - Esclusione - Fondamento - Limiti - Raggiungimento dello scopo dell'atto - Fattispecie. In tema di giuramento decisorio, non comportano nullità la mancata verbalizzazione della formula e l'omessa pronuncia della parola "giuro", atteso che detta nullità, ipotizzabile solo nei casi tipizzati dalla legge a norma dell'art. 156 c.p.c., non è prevista dagli artt. 238 e 239 c.p.c., sempre che l'atto presenti tutti i requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo per il quale è stato introdotto, a norma dell'art. 156, comma 3, c.p.c. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha condiviso la decisione della corte d'appello secondo cui, al di là della differente formula usata - «è vero», in luogo di «giuro» - il giuramento era stato correttamente svolto). Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 19264 del 19/07/2018 …...
Procedimento civile - atti e provvedimenti in genere - nullità - rilevabilità – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 27026 del 12/11/2008
Eccezione della parte - Deduzione - Termine - Mancata deduzione della nullità nella prima istanza o difesa successiva dell'atto viziato o alla notizia di esso - Conseguenze - Sanatoria - Fattispecie relativa a giuramento decisorio. Ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. proc. civ., affinchè sussista l'obbligo del giudice di esaminare l'eccezione di nullità (relativa) di un atto processuale, è necessario che la deduzione della medesima, ad opera della parte, avvenga nella prima istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso; in mancanza di tale deduzione, la nullità resta sanata e non può più essere eccepita dalla parte che, non opponendosi nella prima difesa successiva all'atto, ha implicitamente rinunciato a farla valere. (Fattispecie relativa all'attestazione - nel verbale del giuramento prestato dalla parte dinanzi alla corte d'appello prima che questa si ritirasse per la decisione - dell'avvenuta pronunzia delle parole "nego" anziché "giuro e giurando nego"). Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 27026 del 12/11/2008   …...
prova civile - giuramento - prestazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 27026 del 12/11/2008
Giuramento decisorio - Omessa pronuncia della parola "giuro" - Nullità - Esclusione - Fondamento - Limiti - Raggiungimento dello scopo dell'atto - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 27026 del 12/11/2008 In tema di giuramento decisorio, non comportano nullità la mancata verbalizzazione della formula e l'omessa pronuncia della parola "giuro", atteso che detta nullità, ipotizzabile solo nei casi tipizzati dalla legge a norma dell'art. 156 cod. proc. civ., non è prevista dagli artt. 238 e 239 cod. proc. civ., sempre che l'atto presenti tutti i requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo per il quale è stato introdotto, a norma dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ.. (Fattispecie relativa all'attestazione, nel verbale di prestazione negativa del giuramento decisorio - deferito sull'intervenuto recesso del lavoratore per dimissioni -, dell'affermazione "nego" anziché l'affermazione solenne"giuro e giurando nego", in controversia in cui l'atto aveva raggiunto lo scopo cui era diretto, di obbligare il dichiarante ad affermare/negare le circostanze dedotte nei capitoli dell'avversario e ad assumersi piena responsabilità, a tutti gli effetti di legge, della propria dichiarazione). Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 27026 del 12/11/2008   …...
Prova civile - giuramento - prestazione – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 27026 del 12/11/2008
Giuramento decisorio - Omessa pronuncia della parola "giuro" - Nullità - Esclusione - Fondamento - Limiti - Raggiungimento dello scopo dell'atto - Fattispecie. In tema di giuramento decisorio, non comportano nullità la mancata verbalizzazione della formula e l'omessa pronuncia della parola "giuro", atteso che detta nullità, ipotizzabile solo nei casi tipizzati dalla legge a norma dell'art. 156 cod. proc. civ., non è prevista dagli artt. 238 e 239 cod. proc. civ., sempre che l'atto presenti tutti i requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo per il quale è stato introdotto, a norma dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ.. (Fattispecie relativa all'attestazione, nel verbale di prestazione negativa del giuramento decisorio - deferito sull'intervenuto recesso del lavoratore per dimissioni -, dell'affermazione "nego" anziché l'affermazione solenne"giuro e giurando nego", in controversia in cui l'atto aveva raggiunto lo scopo cui era diretto, di obbligare il dichiarante ad affermare/negare le circostanze dedotte nei capitoli dell'avversario e ad assumersi piena responsabilità, a tutti gli effetti di legge, della propria dichiarazione). Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 27026 del 12/11/2008   …...
Procedimento civile - atti e provvedimenti in genere - nullità - rilevabilità – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16204 del 03/08/2005
Eccezione della parte - Deduzione - Termine - Mancata deduzione della nullità nella prima istanza o difesa successiva dell'atto viziato o alla notizia di esso - Conseguenze - Sanatoria - Fattispecie relativa a verbalizzazione del giuramento della parte. Ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. proc. civ., affinchè sussista l'obbligo del giudice di esaminare l'eccezione di nullità (relativa) di un atto processuale, è necessario che la deduzione della medesima ad opera della parte avvenga nella prima istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso, atteso che, in mancanza di tale deduzione, la nullità resta sanata e non può più essere eccepita dalla parte che, non opponendosi nella prima difesa successiva all'atto, ha implicitamente rinunciato a farla valere. (Fattispecie relativa alla omessa attestazione - nel verbale del giuramento prestato dalla parte - dell'avvenuta pronunzia delle parole "Lo giuro"). Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16204 del 03/08/2005   …...

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