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202. (Tempo, luogo e modo dell'assunzione)

Art. 202. (Tempo, luogo e modo dell'assunzione)

0 Codice di procedura civile

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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - prova - ammissione – Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 31293 del 29/11/2019 (Rv. 655906 - 01)
Prova testimoniale - Citazione dei testimoni prima della ammissione della prova - Onere della parte a pena di decadenza - Esclusione - Rito cd. Fornero - Estensione. Nel rito del lavoro, per effetto del combinato disposto degli artt. 202, comma 1, 420, commi 5 e 6, e 250 c.p.c., vige il principio che il giudice provvede nella stessa udienza di ammissione della prova testimoniale alla audizione dei testi, comunque presenti, ma non può dichiarare decaduta la parte dalla prova per la loro mancata presentazione, essendone consentita la citazione solo a seguito del provvedimento di ammissione, con la conseguenza che il giudice dovrà fissare altra udienza per la prosecuzione della prova; tali considerazioni valgono anche per il rito cd. "Fornero", caratterizzato - nella fase sommaria - dal principio di libertà delle prove, in relazione al quale non è possibile ipotizzare decadenze, e - nella fase a cognizione piena - dalle disposizioni dettate per il processo del lavoro. Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 31293 del 29/11/2019 (Rv. 655906 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_202, Cod_Proc_Civ_art_420, Cod_Proc_Civ_art_250 …...
Prova civile - testimoniale - ammissione (procedimento) - modo di deduzione - capitoli di prova - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11114 del 28/05/2015
Formulazione dei capitoli di prova - Prova già assunta, sugli stessi capi e tra le medesime parti, in altro giudizio - Utilizzabilità - Condizioni - Rimessione al giudice della scelta tra assunzione della prova o acquisizione dei verbali del diverso processo - Rinuncia alla prova articolata - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11114 del 28/05/2015 Prova civile - prove raccolte in altro processo - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11114 del 28/05/2015 In tema di prova testimoniale, non si verifica rinuncia al mezzo istruttorio articolato, né, tanto meno, alla volontà di dimostrare i fatti contestati, qualora la parte, che ne abbia comunque formulato i relativi capitoli, rimetta all'apprezzamento del giudice se assumerla direttamente o avvalersi, per il proprio convincimento, anche in conformità a principi di economia processuale e di celerità procedimentale, dei verbali di un diverso giudizio tra le stesse parti, sempre che ritualmente prodotti ed offerti al contraddittorio, in cui quella medesima prova sullo specifico punto sia stata già raccolta. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11114 del 28/05/2015   …...
Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - ammissione della prova - in genere – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10615 del 25/09/1999
Procedimenti in camera di consiglio - Ammissione delle prove - Provvedimento collegiale - Necessità - Ammissione con provvedimento del giudice delegato - Mancato espletamento della prova e rimessione delle parti al collegio - Nullità - Configurabilità- Esclusione - Fattispecie. Nei procedimenti in camera di consiglio è riservata al collegio ogni valutazione sulla ammissibilità e rilevanza delle prove, la cui assunzione può essere delegata ad uno dei suoi componenti; conseguentemente, non è viziato il provvedimento con cui il giudice delegato, dopo aver ammesso la prova testimoniale dedotta dalle parti, all'udienza fissata per l'assunzione non vi proceda e rimetta le parti innanzi al collegio; infatti, tale provvedimento non si sostanzia in una irrituale revoca dell'ordinanza istruttoria per motivi attinenti alla rilevanza e ammissibilità della prova, ma pone rimedio ad un precedente errore, consentendo il pieno esercizio dei poteri istruttori al giudice collegiale, cui sono attribuiti in via esclusiva e che può pertanto anche ritenere superflue le prove dedotte e in precedenza irritualmente ammesse. Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10615 del 25/09/1999   …...
Prova civile - testimoniale - ammissione (procedimento) - modo di deduzione - prova contraria – Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 7682 del 19/07/1999
Assunzione - Rinvio ad udienza successiva a quella di espletamento della prova diretta - Legittimità - Fondamento - Violazione dei principi dell' unità e infrazionabilità della prova testimoniale o dell' art. 184 cod. proc. civ. - Esclusione. Ai sensi dell'art. 202 cod. proc. civ., secondo comma, il giudice legittimamente può differire la prosecuzione dei mezzi di prova il cui espletamento non si esaurisce nell'udienza fissata e poiché tale norma è applicabile anche alla prova testimoniale, il giudice non è obbligato ad assumere la prova contraria nella medesima udienza di assunzione di quella diretta, ne' tale differimento viola i principi dell'unità e contestualità della prova testimoniale, ovvero l'art.184 cod. proc. civ., che fissa delle preclusioni per le deduzioni istruttorie, non per l'assunzione delle prove. Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 7682 del 19/07/1999   …...
Prova civile - assunzione dei mezzi di prova in genere - delegazione al pretore – Corte Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 7670 del 20/08/1996
Provvedimento di fissazione della data e del luogo dell'assunzione - Notifica alle parti - Necessità - Esclusione - Concessione di un termine dilatorio a comparire - Necessità - Insussistenza. Il provvedimento del giudice delegato che, anche in controversia soggetta al rito del lavoro, fissa la data e il luogo dell'espletamento della prova rimessagli, non necessita di una notificazione alle parti o ai loro procuratori, ne' quindi, quand'anche notificazione vi sia stata, dell'osservanza di specifici termini dilatori a comparire trattandosi soltanto di verificare, ai fini di stabilire se sia stato o no assicurato il diritto di difesa, che gli interessati siano stati posti in grado di assistere all'udienza fissata. Corte Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 7670 del 20/08/1996   …...
Prova civile - testimoniale - esame dei testimoni - esame a mezzo di rogatoria – Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 3247 del 25/10/1972
Assunzione della prova - provvedimento del giudice delegato - mancata notifica ai difensori - nullita - insussistenza - condizioni.* La mancata notificazione ai procuratori delle parti del provvedimento del giudice delegato (nella specie, giudice francese), che fissa la data ed il luogo per l'assunzione della prova per testimoni, non comporta nullita della prova testimoniale raccolta, qualora risulti che i procuratori delle parti siano stati in qualsiasi modo posti in grado di assistere all'udienza fissata. ( V 151'69, mass n 338061; 3341'68, mass n 336351).* Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 3247 del 25/10/1972   …...
Prova civile - assunzione - decadenza - assunzione ad horam - decorso dell'ora - insufficienza – Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 1954 del 25/07/1967
Apprezzamento dell'entita e delle ragioni del ritardo da parte del giudice di merito - incensurabilita in cassazione.* In base al disposto dell'art. 208 cod.proc.civ. il giudice istruttore, con l'ordinanza ammissiva della prova, puo fissare,per l'assunzione di essa, oltre al giorno ed al luogo,anche l'ora allo scopo di graduare nel tempo i vari incombenti previsti per una stessa udienza e cio impone alle parti l'Onere di attenersi anche a questa ultima indicazione. Senonche, in una siffatta ipotesi, la decadenza dalla prova non puo discendere senz'altro dall'inutile decorso del termine ad horam, dovendo ritenersi consentito un certo margine di tolleranza,a seconda delle circostanze di ogni singolo caso concreto e sempre nell'ambito cronologico di quella determinata udienza istruttoria, in quanto il calendario giudiziario fissa i giorni e l'ora d'inizio delle udienze, ma non anche la loro durata, la quale si protrae piu o meno a lungo nel tempo in relazione all'entita del lavoro da espletare. L'apprezzamento circa l'entita e le ragioni del ritardo e rimesso al criterio discrezionale del giudice di merito, insindacabile in Cassazione. ( nella specie, i giudici di merito avevano ritenuto ingiustificato il ritardo di circa mezz'ora del procuratore legale all'udienza fissata per l'inizio della prova testimoniale sul rilievo che non costituisse ragione plausibile a scusarlo il fatto, addotto dal procuratore stesso, di aver ricevuto una telefonata interurbana di carattere professionale proprio allo scoccare dell'ora fissata per l'udienza. ( Conf. 76-57 39-47).* Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 1954 del 25/07/1967   …...

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