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184.2 bis. (Rimessione in termini)

Art.184-bis. (1) (rimessione in termini)

0 Codice di procedura civile

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Rimessione in termini - Tempestività dell'iniziativa della parte incorsa in decadenza - Cass. n. 25289/2020
Procedimento civile - termini processuali - procedimento civile - termini processuali - Rimessione in termini - Presupposti - Tempestività dell'iniziativa della parte incorsa in decadenza - Immediatezza della reazione - Configurabilità - Fattispecie. La rimessione in termini, sia nella norma dettata dall'art. 184-bis c.p.c. che in quella di più ampia portata contenuta nell'art. 153, comma 2, c.p.c., presuppone che la parte incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile si attivi con tempestività e, cioè, in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rimesso in termini l'appellante principale, la cui mancata tempestiva costituzione era dipesa dall'illegittimo rifiuto di iscrizione a ruolo opposto dalla cancelleria, anche in considerazione del fatto che la scadenza del termine di costituzione si era verificata durante le festività natalizie). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25289 del 11/11/2020 (Rv. 659779 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_184_2, Cod_Proc_Civ_art_342 corte cassazione 25289 2020 …...
Rimessione in termini - Cass. n. 25289/2020
Procedimento civile - termini processuali - Rimessione in termini - Presupposti - Tempestività dell'iniziativa della parte incorsa in decadenza - Immediatezza della reazione - Configurabilità - Fattispecie. La rimessione in termini, sia nella norma dettata dall'art. 184-bis c.p.c. che in quella di più ampia portata contenuta nell'art. 153, comma 2, c.p.c., presuppone che la parte incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile si attivi con tempestività e, cioè, in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rimesso in termini l'appellante principale, la cui mancata tempestiva costituzione era dipesa dall'illegittimo rifiuto di iscrizione a ruolo opposto dalla cancelleria, anche in considerazione del fatto che la scadenza del termine di costituzione si era verificata durante le festività natalizie). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25289 del 11/11/2020 (Rv. 659779 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_184_2, Cod_Proc_Civ_art_342 termini processuali rimessione in termini corte cassazione 25289 2020 …...
Termini processuali - Errore di diritto nell'interpretazione della legge processuale - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 4135 del 12/02/2019
Procedimento civile - termini processuali - Errore di diritto nell'interpretazione della legge processuale - Rimessione in termini per causa non imputabile - Esclusione. La rimessione in termini per causa non imputabile, in entrambe le formulazioni che si sono succedute (artt. 184 bis e 153 c.p.c.), ossia per errore cagionato da fatto impeditivo estraneo alla volontà della parte, che presenti i caratteri dell'assolutezza e non della mera difficoltà e si ponga in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza, non è invocabile in caso di errori di diritto nell'interpretazione della legge processuale, pur se determinati da difficoltà interpretative di norme nuove o di complessa decifrazione, in quanto imputabili a scelte difensive rivelatesi sbagliate. (Principio affermato in relazione ad una ipotesi in cui il difensore aveva rinunciato ad impugnare il lodo per errori di diritto, ritenendo tale possibilità esclusa dalla lettera dell'art. 27 del d.lgs. n. 40 del 2006 anche in riferimento a convezione arbitrale risalente, come nella specie, a data anteriore all'entrata in vigore della norma, interpretazione smentita dalla S.C. solo successivamente all'impugnazione del lodo medesimo). Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 4135 del 12/02/2019 Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_184_2 …...
Procedimento civile - notificazione - a mezzo posta - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18361 del 12/07/2018
Ricorso per cassazione - Deposito di avviso di ricevimento - Funzione - Prova dell'avvenuta notificazione - Omissione - Mancata attività difensiva dell'intimato - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Rimessione in termini - Configurabilità - Condizioni. La produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione ex art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio prevista dall'art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell'art. 372, comma 2, c.p.c. In caso, però, di mancata produzione dell'avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all'adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della l. n. 890 del 1982. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18361 del 12/07/2018   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ammissibilita' del ricorso - Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 21194 del 13/09/2017
Sentenza d’appello di rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione – Omessa impugnazione immediata – Sopraggiunto mutamento interpretativo dell’art. 360, comma 3, c.p.c. - Esclusione di effetto conseguente a "Overruling" - Richiesta di rimessione in termini per ricorrere in cassazione - Rigetto – Fondamento - Fattispecie. La parte che non abbia proposto immediato ricorso per cassazione, facendo affidamento sull'interpretazione dell'art. 360, comma 3, c.p.c., che riteneva non immediatamente ed autonomamente impugnabile la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 353 c.p.c., non ha diritto alla rimessione in termini nella pendenza del giudizio di merito riassunto dinanzi al primo giudice, al fine di impugnare autonomamente detta sentenza d'appello, a seguito del mutamento della giurisprudenza di legittimità, potendo la statuizione sulla questione di giurisdizione della pronuncia d’appello essere impugnata in cassazione nell’ipotesi in cui la decisione, eventualmente sfavorevole nel merito, del giudice di primo grado abbia trovato conferma in appello. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui era stata chiesta, alla luce del mutamento interpretativo sull'art. 360, comma 3, c.p.c., la rimessione in termini ai fini dell'impugnazione avverso la sentenza di appello che aveva affermato la giurisdizione del g.o. declinata dal primo giudice, rimettendo le parti davanti a quest'ultimo). Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 21194 del 13/09/2017   …...
Prova civile - testimoniale - valutazione della prova testimoniale - attendibilita' dei testimoni - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017
Credibilità e scelta delle varie risultanze probatorie - Apprezzamenti riservati al giudice di merito - Estensione di tale attività selettiva alla valutazione sull’attendibilità dei testi - Sussistenza - Conseguenze - Produzione documentale tardiva volta a confutare l’attendibilità dei testi - Inammissibilità. La valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti; tale attività selettiva si estende all’effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull’efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova, con la conseguente inammissibilità di una tardiva produzione documentale volta a confutarla, salva soltanto l’eventuale “remissione in termini”. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017   …...
Procedimento civile - termini processuali - solve et repete - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 5946 del 08/03/2017
Termine lungo per l’impugnazione – Rimessione in termini – Inadempimento, da parte della cancelleria, degli obblighi di comunicazione - Omessa conoscenza della sentenza - Esclusione – Fondamento. La decadenza da un termine processuale, ivi compreso quello per impugnare, non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in termini, ove sia avvenuta per errore di diritto, ravvisabile laddove la parte si dolga dell’omessa comunicazione della data di trattazione dell'udienza e/o della sentenza stessa, atteso che il termine di cui all'art. 327 c.p.c. decorre dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, a prescindere dal rispetto, da parte della cancelleria medesima, degli obblighi di comunicazione alle parti, e che, inoltre, rientra nei compiti del difensore attivarsi per verificare se siano state compiute attività processuali a sua insaputa. Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 5946 del 08/03/2017   …...
Impugnazioni civili - appello - improcedibilità - per mancata costituzione o comparizione dell'appellante – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016
Deposito tempestivo di "velina" - Improcedibilità ex art. 348, comma 1, c.p.c. - Esclusione - Nullità per inosservanza delle forme - Sussistenza - Sanabilità - Limite temporale - Modalità - Mancanza - Conseguenze. La tempestiva costituzione dell'appellante con la copia dell'atto di citazione (cd. velina) in luogo dell'originale non determina l'improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 348, comma 1, c.p.c., ma integra una nullità per inosservanza delle forme indicate dall'art. 165 c.p.c., sanabile, anche su rilievo del giudice, entro l'udienza di comparizione di cui all'art. 350, comma 2, c.p.c. mediante deposito dell'originale da parte dell'appellante, ovvero a seguito di costituzione dell'appellato che non contesti la conformità della copia all'originale (e sempreché dagli atti risulti il momento della notifica ai fini del rispetto del termine ex art. 347 c.p.c.), salva la possibilità per l'appellante di chiedere la remissione in termini ex art. 153 c.p.c. (o 184 bis c.p.c., "ratione temporis" applicabile) per la regolarizzazione della costituzione nulla, dovendosi ritenere, in mancanza, consolidato il vizio ed improcedibile l'appello. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016   …...
Impugnazioni civili - appello - prove - nuove - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7410 del 14/04/2016
Produzione di nuovi documenti - Condizioni - Indispensabilità - Insufficienza - Novità - Mancata richiesta di ammissione in precedenza - Necessità - Fattispecie. In tema di produzione di nuovi documenti in appello, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., nella disciplina, "ratione temporis" applicabile, anteriore alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., nella l. n. 134 del 2012, l'eventuale indispensabilità dei documenti nuovi (nella specie, una scheda testamentaria) è suscettibile di valutazione solo se la loro ammissione non sia stata richiesta in precedenza (nella specie, rigettata per la tardività della produzione, con esclusione, altresì, della sussistenza dei presupposti per la rimessione in termine) Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7410 del 14/04/2016   …...
Termini processuali - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21794 del 27/10/2015
Rimessione in termini - Presupposto - Irregolarità della delibera di ammissione a gratuito patrocinio - Mancata iscrizione a ruolo dell'appello in attesa dell'integrazione della delibera - Configurabilità - Esclusione - Ragioni. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21794 del 27/10/2015 L'istituto della rimessione in termini presuppone che la decadenza sia derivata da una causa non imputabile alla parte perché estranea alla sua volontà, sicché non può essere invocata quando la parte stessa, dovendo integrare una delibera di ammissione al gratuito patrocinio erroneamente emessa da un consiglio dell'ordine degli avvocati incompetente, non abbia per tale ragione provveduto alla iscrizione al ruolo di una causa di appello nel termine di legge, trattandosi di una scelta della parte medesima, che avrebbe potuto pagare il contributo unificato e ricorrere solo successivamente all'assistenza tramite il patrocinio a spese dello Stato. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21794 del 27/10/2015     …...
Procedimento civile - notificazione - a mezzo posta – Corte di Cassazione, Sez. 4, Sentenza n. 19623 del 01/10/2015
Ricorso per cassazione - Omesso deposito dell'avviso di ricevimento - Conseguenza - Inammissibilità - Rinvio dell'udienza - Esclusione - Possibilità della rimessione in termini - Sussistenza - Condizioni. Corte di Cassazione, Sez. 4, Sentenza n. 19623 del 01/10/2015 In tema di ricorso per cassazione, la prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo, ai fini della sua ammissibilità, deve essere data, tramite la produzione dell'avviso di ricevimento, entro l'udienza di discussione, che non può essere rinviata per consentire all'impugnante di provvedere a tale deposito, salvo che lo stesso ottenga la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale, a norma dell'art. 6, comma 1, della legge 20 novembre 1982, n. 890, un duplicato dell'avviso stesso. Corte di Cassazione, Sez. 4, Sentenza n. 19623 del 01/10/2015   …...
procedimento civile - contumacia - costituzione del contumace (tardiva comparizione) - rimessione in termini – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10183 del 09/05/2014
Del contumace allontanatosi dalla residenza senza nulla disporre - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10183 del 09/05/2014 Ai sensi dell'art. 44 cod. civ. la residenza originaria si considera immutata sino alla regolare denunzia del trasferimento, sicché non può essere rimesso in termini ex art. 294 cod. proc. civ. il contumace che lamenti di non aver avuto notizia dell'atto di citazione, notificatogli presso la residenza originaria, essendosene allontanato senza dare disposizioni per essere prontamente informato di quanto a lui indirizzato. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10183 del 09/05/2014   …...
contenzioso tributario - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 8151 del 22/04/2015
Errore sulla norma processuale che disciplina le forme di notifica della sentenza tributaria di appello - Istituto della rimessione in termini ex art. 184 bis cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. L'errore sulla norma processuale che disciplina le forme di notifica della sentenza tributaria in appello è escluso dall'ambito di applicazione dell'istituto della rimessione in termini dell'impugnazione tardivamente proposta - già previsto, anche per il processo tributario, dall'art. 184 bis cod. proc. civ. (applicabile "ratione temporis" e sostituito dalla norma generale di cui all'art. 153, secondo comma, cod. proc. civ.) - in quanto viene a risolversi in un errore di diritto inescusabile e non integra un fatto impeditivo, estraneo alla volontà della parte, della tempestiva proposizione dell'impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha escluso la rimessione in termini per l'Amministrazione finanziaria, la cui tardiva impugnazione era asseritamente imputabile ad un errore indotto dall'"equivoca" modalità di notifica della sentenza di appello effettuata dal contribuente, avvenuta diverso tempo dopo la pubblicazione e priva di "avvertimenti" sulla volontà di voler far decorrere il termine breve di impugnazione, sì da far ritenere che l'atto fosse stato solo "comunicato"). Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 8151 del 22/04/2015   …...
tributi (in generale) - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - in genere – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 8151 del 22/04/2015
Errore sulla norma processuale che disciplina le forme di notifica della sentenza tributaria di appello - Istituto della rimessione in termini ex art. 184 bis cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 8151 del 22/04/2015 L'errore sulla norma processuale che disciplina le forme di notifica della sentenza tributaria in appello è escluso dall'ambito di applicazione dell'istituto della rimessione in termini dell'impugnazione tardivamente proposta - già previsto, anche per il processo tributario, dall'art. 184 bis cod. proc. civ. (applicabile "ratione temporis" e sostituito dalla norma generale di cui all'art. 153, secondo comma, cod. proc. civ.) - in quanto viene a risolversi in un errore di diritto inescusabile e non integra un fatto impeditivo, estraneo alla volontà della parte, della tempestiva proposizione dell'impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha escluso la rimessione in termini per l'Amministrazione finanziaria, la cui tardiva impugnazione era asseritamente imputabile ad un errore indotto dall'"equivoca" modalità di notifica della sentenza di appello effettuata dal contribuente, avvenuta diverso tempo dopo la pubblicazione e priva di "avvertimenti" sulla volontà di voler far decorrere il termine breve di impugnazione, sì da far ritenere che l'atto fosse stato solo "comunicato"). Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 8151 del 22/04/2015   …...
Procedimento civile - litisconsorzio - necessario – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 25307 del 28/11/2014
Integrazione del contraddittorio - Ordine del giudice - Osservanza del termine perentorio per la notificazione dell'atto - Mancato perfezionamento della notificazione per incompleta trascrizione dell'indirizzo del destinatario - Rimedio utilizzabile - Rimessione in termini - Esclusione - Rinnovazione della notificazione ex art. 291 cod. proc. civ. - Applicabilità. Nei giudizi a litisconsorzio necessario, qualora la notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio, benché effettuata nel termine perentorio concesso dal giudice, non si sia perfezionata per incompleta trascrizione dell'indirizzo del destinatario, non trova applicazione l'istituto della rimessione in termini, di cui all'art. 184 bis cod. proc. civ., "ratione temporis" vigente, la cui applicabilità presuppone che la parte sia incorsa in una decadenza, ma va fissato, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., un termine perentorio per la rinnovazione della notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio, trattandosi di vizio assimilabile alla violazione delle norme che disciplinano il procedimento di notificazione. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 25307 del 28/11/2014   …...
Procedimento civile - contumacia - costituzione del contumace (tardiva comparizione) - rimessione in termini – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 10183 del 09/05/2014
Del contumace allontanatosi dalla residenza senza nulla disporre - Esclusione - Fondamento. Ai sensi dell'art. 44 cod. civ. la residenza originaria si considera immutata sino alla regolare denunzia del trasferimento, sicché non può essere rimesso in termini ex art. 294 cod. proc. civ. il contumace che lamenti di non aver avuto notizia dell'atto di citazione, notificatogli presso la residenza originaria, essendosene allontanato senza dare disposizioni per essere prontamente informato di quanto a lui indirizzato. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 10183 del 09/05/2014   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ammissibilità del ricorso – Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 23836 del 21/12/2012
Ricorso per cassazione proposto in forme e termini irrituali - Scusabilità dell'errore per "overruling" - Fondamento - Condizioni - Conseguenze - Fattispecie. Alla luce del principio costituzionale del giusto processo, non ha rilevanza preclusiva l'errore della parte che abbia proposto ricorso per cassazione facendo affidamento su una consolidata giurisprudenza di legittimità sulle norme regolatrici del processo, poi travolta da un mutamento interpretativo, sicché il ricorso non può essere dichiarato inammissibile o improcedibile per inosservanza di forme e termini il cui rispetto non era prescritto al momento dell'impugnazione, essendo stato imposto dall'"overruling". Il mezzo per ovviare all'errore oggettivamente scusabile è dato dalla rimessione in termini ex art. 184-bis cod. proc. civ. (applicabile "ratione temporis"), non ostando il difetto dell'istanza di parte, atteso che la causa non imputabile è conosciuta dalla Corte di cassazione, che, con la sua stessa giurisprudenza, ha dato indicazioni sul rito, "ex post" rivelatesi inattendibili. (Principio affermato circa il ricorso per cassazione proposto dal consulente tecnico dell'autorità giudiziaria penale nelle forme del rito penale anteriormente alla sentenza n. 19161 del 2009, con la quale le Sezioni Unite, innovando la giurisprudenza della S.C., hanno stabilito la natura civile del giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso, pur se emesso in sede penale). Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 23836 del 21/12/2012   …...
fonti del diritto - gerarchia delle fonti – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 28967 del 27/12/2011
Interpretazione giurisprudenziale - Natura ed effetti - Fonte del diritto - Esclusione - Mutamento di giurisprudenza ("c.d. "overruling") sull'interpretazione di norma processuale in materia di decadenze o di preclusioni - Condizioni - Applicabilità in tema di garanzie procedimentali di cui all'art. 7, secondo e terzo comma, della legge n. 300 del 1970 - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 28967 del 27/12/2011 Affinché un orientamento del giudice della nomofilachia non sia retroattivo come, invece, dovrebbe essere in forza della natura formalmente dichiarativa degli enunciati giurisprudenziali, ovvero affinché si possa parlare di "prospective overruling", devono ricorrere cumulativamente i seguenti presupposti: che si verta in materia di mutamento della giurisprudenza su di una regola del processo; che tale mutamento sia stato imprevedibile in ragione del carattere lungamente consolidato nel tempo del pregresso indirizzo, tale, cioè, da indurre la parte a un ragionevole affidamento su di esso; che il suddetto "overruling" comporti un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte. La prima e la terza condizione non ricorrono nel caso di mutamento della giurisprudenza in ordine alle garanzie procedimentali di cui all'art. 7, secondo e terzo comma, della legge n. 300 del 1970, non equiparabili a regole processuali perché finalizzate non già all'esercizio di un diritto di azione o di difesa del datore di lavoro, ma alla possibilità di far valere all'interno del rapporto sostanziale una giusta causa o un giustificato motivo di recesso. (Principio espresso in relazione al mutamento di giurisprudenza conseguente a Cass., S.U., 30 marzo 2007 n. 7880). Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 28967 del 27/12/2011     …...
Procedimento civile - termini processuali – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 27086 del 15/12/2011
Pronuncia delle Sezioni Unite - Soluzione di contrasto - Norme regolatrici del processo - Adozione ad opera della parte dell'orientamento non prescelto dalle S.U. - Diritto alla rimessione in termini - Esclusione - Fondamento. L'intervento regolatore delle Sezioni Unite, derivante da un preesistente contrasto di orientamenti di legittimità in ordine alle norme regolatrici del processo, induce ad escludere che possa essere ravvisato un errore scusabile, ai fini dell'esercizio del diritto alla rimessione in termini ai sensi dell'art. 153 cod. proc. civ. o dell'abrogato art. 184-bis cod. proc. civ., in capo alla parte che abbia confidato sull'orientamento che non è prevalso. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 27086 del 15/12/2011   …...
termini processuali - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 27086 del 15/12/2011
Pronuncia delle Sezioni Unite - Soluzione di contrasto - Norme regolatrici del processo - Adozione ad opera della parte dell'orientamento non prescelto dalle S.U. - Diritto alla rimessione in termini - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 27086 del 15/12/2011 L'intervento regolatore delle Sezioni Unite, derivante da un preesistente contrasto di orientamenti di legittimità in ordine alle norme regolatrici del processo, induce ad escludere che possa essere ravvisato un errore scusabile, ai fini dell'esercizio del diritto alla rimessione in termini ai sensi dell'art. 153 cod. proc. civ. o dell'abrogato art. 184-bis cod. proc. civ., in capo alla parte che abbia confidato sull'orientamento che non è prevalso. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 27086 del 15/12/2011   …...
Procedimento civile - termini processuali – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23561 del 11/11/2011
Rimessione in termini - Art. 184-bis, abrogato, e art. 153, secondo comma, novellato, cod. proc. civ. - Presupposto comune - Tempestività dell'iniziativa della parte incorsa in decadenza - Necessaria immediatezza della reazione - Fattispecie. La rimessione in termini, tanto nella versione prevista dall'art. 184-bis cod. proc. civ., quanto in quella di più ampia portata prefigurata nel novellato art. 153, secondo comma, cod. proc. civ., presuppone la tempestività dell'iniziativa della parte che assuma di essere incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile, tempestività da intendere come immediatezza della reazione della parte stessa al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato inammissibile per tardività la domanda di manleva proposta da un convenuto nei confronti di altro convenuto solo in sede di precisazione delle conclusioni, non risultando specificato se il primo, ricorrente in cassazione, avesse, o meno, avanzato immediata istanza di rimessione in termini, ai fini della proposizione di quella domanda, in conseguenza di quanto già emerso a seguito di un'ordinanza istruttoria di esibizione documentale). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23561 del 11/11/2011   …...
termini processuali - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23561 del 11/11/2011
Rimessione in termini - Art. 184-bis, abrogato, e art. 153, secondo comma, novellato, cod. proc. civ. - Presupposto comune - Tempestività dell'iniziativa della parte incorsa in decadenza - Necessaria immediatezza della reazione - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23561 del 11/11/2011 La rimessione in termini, tanto nella versione prevista dall'art. 184-bis cod. proc. civ., quanto in quella di più ampia portata prefigurata nel novellato art. 153, secondo comma, cod. proc. civ., presuppone la tempestività dell'iniziativa della parte che assuma di essere incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile, tempestività da intendere come immediatezza della reazione della parte stessa al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato inammissibile per tardività la domanda di manleva proposta da un convenuto nei confronti di altro convenuto solo in sede di precisazione delle conclusioni, non risultando specificato se il primo, ricorrente in cassazione, avesse, o meno, avanzato immediata istanza di rimessione in termini, ai fini della proposizione di quella domanda, in conseguenza di quanto già emerso a seguito di un'ordinanza istruttoria di esibizione documentale). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23561 del 11/11/2011   …...
Termini processuali – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 19836 del 28/09/2011
Rimessione in termini - Art. 184 - Bis, abrogato, e art. 153, secondo comma, novellato, cod. proc. civ. - Presupposto comune - Causa non imputabile - Contenuto - Limiti - Fattispecie. La rimessione in termini, tanto nella versione prevista dall'art. 184-bis cod.proc. civ. che in quella di più ampia portata contenuta nell'art. 153, secondo comma, cod. proc. civ., come novellato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà. (Nella specie la S.C. ha negato la sussistenza del nesso causale tra la situazione di forza maggiore e le carenze del ricorso per cassazione, posto che la sopravvenuta possibilità di consultare i fascicoli d'ufficio e di parte, prima impedita dal terremoto accaduto nella città dell'Aquila, non aveva determinato variazioni nei motivi d'impugnazione, ma solo nella formulazione dei quesiti di diritto rispetto ai quali la concreta disponibilità di copia degli atti non poteva ritenersi avere avuto alcuna incidenza eziologica). Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 19836 del 28/09/2011   …...
termini processuali - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 19836 del 28/09/2011
Rimessione in termini - Art. 184 - Bis, abrogato, e art. 153, secondo comma, novellato, cod. proc. civ. - Presupposto comune - Causa non imputabile - Contenuto - Limiti - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 19836 del 28/09/2011 La rimessione in termini, tanto nella versione prevista dall'art. 184-bis cod.proc. civ. che in quella di più ampia portata contenuta nell'art. 153, secondo comma, cod. proc. civ., come novellato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà. (Nella specie la S.C. ha negato la sussistenza del nesso causale tra la situazione di forza maggiore e le carenze del ricorso per cassazione, posto che la sopravvenuta possibilità di consultare i fascicoli d'ufficio e di parte, prima impedita dal terremoto accaduto nella città dell'Aquila, non aveva determinato variazioni nei motivi d'impugnazione, ma solo nella formulazione dei quesiti di diritto rispetto ai quali la concreta disponibilità di copia degli atti non poteva ritenersi avere avuto alcuna incidenza eziologica). Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 19836 del 28/09/2011   …...
Procedimento civile - termini processuali – Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16365 del 26/07/2011
Ricorso per cassazione - Inammissibilità conseguente a mutato orientamento di legittimità - "Revirement" successivo alla proposizione del ricorso - Errore scusabile - Configurabilità - Rimessione in termini ex art. 184 bis cod. proc. civ. - Necessità - Pronuncia sulla competenza - Istituto della rimessione in termini - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa alla competenza territoriale nei giudizi di equa riparazione per eccessiva durata del processo presupposto diverso dal giudizio ordinario. Alla luce del principio costituzionale del giusto processo, la parte che abbia proposto ricorso per cassazione facendo affidamento su una consolidata giurisprudenza di legittimità in ordine alle norme regolatrici del processo, successivamente travolta da un mutamento di orientamento interpretativo, incorre in errore scusabile ed ha diritto ad essere rimessa in termini ai sensi dell'art. 184-bis cod. proc. civ., "ratione temporis" applicabile, anche in assenza di un'istanza di parte, se, esclusivamente a causa del predetto mutamento, si sia determinato un vizio d'inammissibilità od improcedibilità dell'impugnazione dovuto alla diversità delle forme e dei termini da osservare sulla base dell'orientamento sopravvenuto alla proposizione del ricorso, che abbia reso impossibile una decisione sul merito della pretesa fatta valere in giudizio; l'istituto della rimessione in termini, tuttavia, non si applica con riguardo ad una pronuncia sulla competenza, consentendo questa, ai sensi dell'art. 50 cod. proc. civ., la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente e non determinando, pertanto, alcuna inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, né rendendo impossibile una decisione sul merito della domanda proposta. (Fattispecie decisa con riguardo al criterio di individuazione della corte d'appello territorialmente competente, ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 3, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, ritenuto applicabile anche ai giudizi presupposti diversi da quelli svolti avanti al giudice ordinario, sulla base di un mutato indirizzo della S.C.). Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16365 del 26/07/2011   …...
Termini processuali – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 15144 del 11/07/2011
Mutamento di giurisprudenza (c.d. "overruling") sull'interpretazione di norma processuale in materia di decadenze o di preclusioni - Natura ed effetti - Individuazione - "Overruling" caratterizzata dall'imprevedibilità - Conseguenze - Tutela della parte processuale colpita dalla decadenza o dalla preclusione perché incolpevolmente confidante nel consolidato orientamento precedente all'"overruling" - Necessità - Fondamento - Modalità - Fattispecie in tema di termini di impugnazione della sentenza del TSAP. Il mutamento della propria precedente interpretazione della norma processuale da parte del giudice della nomofilachia (c.d. "overruling"), il quale porti a ritenere esistente, in danno di una parte del giudizio, una decadenza od una preclusione prima escluse, opera - laddove il significato che essa esibisce non trovi origine nelle dinamiche evolutive interne al sistema ordinamentale - come interpretazione correttiva che si salda alla relativa disposizione di legge processuale "ora per allora", nel senso di rendere irrituale l'atto compiuto o il comportamento tenuto dalla parte in base all'orientamento precedente. Infatti, il precetto fondamentale della soggezione del giudice soltanto alla legge (art. 101 Cost.) impedisce di attribuire all'interpretazione della giurisprudenza il valore di fonte del diritto, sicché essa, nella sua dimensione dichiarativa, non può rappresentare la "lex temporis acti", ossia il parametro normativo immanente per la verifica di validità dell'atto compiuto in correlazione temporale con l'affermarsi dell'esegesi del giudice. Tuttavia, ove l'"overruling" si connoti del carattere dell'imprevedibilità (per aver agito in modo inopinato e repentino sul consolidato orientamento pregresso), si giustifica una scissione tra il fatto (e cioè il comportamento della parte risultante "ex post" non conforme alla corretta regola del processo) e l'effetto, di preclusione o decadenza, che ne dovrebbe derivare, con la conseguenza che - in considerazione del bilanciamento dei valori in gioco, tra i quali assume preminenza quello del giusto processo (art. 111 Cost.), volto a tutelare l'effettività dei mezzi di azione e difesa anche attraverso la celebrazione di un giudizio che tenda, essenzialmente, alla decisione di merito - deve escludersi l' …...
Termini processuali – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza interlocutoria n. 12515 del 08/06/2011
Mutamento di giurisprudenza di legittimità sulle regole processuali - Conseguenze - Rimessione in termine - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie. Il diritto alla rimessione in termini, nell'ipotesi di mutamento di giurisprudenza ad opera della Corte di Cassazione, relativo ad un'interpretazione precedentemente consolidata riguardante norme processuali relative al giudizio di legittimità, non può essere riconosciuto quando il ricorso sia proposto dopo tre mesi dalla pronuncia modificativa del precedente orientamento salvo che, come nella specie, non riguardi l'impugnazione di un provvedimento emesso dal giudice di merito in sede di rinvio, giacché in tal caso, la procedura seguita si è conformata integralmente al precedente indirizzo interpretativo, con conseguente giustificabile incertezza circa l'applicabilità o meno ad un procedimento non definito di un orientamento "medio tempore" mutato. (Fattispecie relativa ad impugnazione del provvedimento di rigetto di opposizione proposta ex art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sulla liquidazione dei compensi ad ausiliari del giudice, emesso dal Tribunale penale in sede di rinvio a seguito di precedente annullamento disposto dalla sezione penale della Corte di cassazione). Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza interlocutoria n. 12515 del 08/06/2011   …...
Civile - Termini processuali - Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 8127 del 11/04/2011
Ricorso per cassazione - Inammissibilità conseguente a mutato orientamento di legittimità - Errore scusabile - Rimessione in termini ex art. 184 bis cod. proc. civ. - Configurabilità - Limiti - Impossibilità di decisione nel merito per effetto del mutamento giurisprudenziale - Sussistenza - Pregressa piena conoscenza della pretesa azionata da parte del giudice adito - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. Il principio secondo cui, alla luce della norma costituzionale del giusto processo, la parte che abbia proposto ricorso per cassazione facendo affidamento su una consolidata giurisprudenza di legittimità, successivamente travolta da un mutamento di orientamento interpretativo incorre in un errore scusabile ed ha diritto ad essere rimessa in termini ex art. 184 bis cod. proc. civ., si applica solamente nell'ipotesi in cui il mutamento giurisprudenziale abbia reso impossibile una decisione sul merito delle questioni sottoposte al giudice scelto dalla parte e non quando la pretesa azionata sia stata compiutamente conosciuta dal giudice dotato di giurisdizione secondo le norme vigenti al momento dell'introduzione della controversia, come all'epoca generalmente interpretate, atteso che in tale ipotesi il ricorrente, senza poter lamentare alcuna lesione del suo diritto di difesa, già pienamente esercitato, mira ad ottenere un nuovo pronunciamento sul merito della questione. (Nella specie, relativa all'impugnazione della sanzione disciplinare della destituzione ai sensi dell'art. 58 del r.d. n. 149 del 1931 per il personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in concessione, il TAR aveva rigettato il ricorso, con conseguente formazione del giudicato implicito sulla giurisdizione che non era mai stata oggetto di contestazione; nelle more del giudizio di impugnazione, le S.U., innovando sul punto, avevano affermato che la materia a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 29 del 1993 era devoluta al giudice ordinario e il Cons. Stato aveva affrontato d'ufficio la questione - pur ormai preclusa - affermando, in ogni caso, la giurisdizione del giudice amministrativo; contro questa decisione il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 362 cod. proc. civ., che la S.C. ha dichiarato inammissibile). Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 8127 del …...
Termini processuali - rimessione in termini – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 7003 del 25/03/2011
Art. 184 bis, abrogato e 153, secondo comma cod. proc. civ. - Presupposto comune - Causa non imputabile - Contenuto - Limiti. La rimessione in termini, tanto nella versione prevista dall'art. 184 bis cod.proc. civ. che in quella di più ampia portata contenuta nell'art. 153, secondo comma, cod. proc. civ., richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte perchè dettata da un fattore estraneo alla sua volontà del quale è necessario fornire la prova ai sensi dell'art. 294 cod. proc. civ. Ne consegue che non rientrano in tale categoria le scelte discrezionali della parte, quale quella di non eccepire la prescrizione di un diritto finchè sono in corso trattative con la controparte. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 7003 del 25/03/2011   …...
termini processuali - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5260 del 04/03/2011
Mancata costituzione nel giudizio di primo grado a causa di infedele patrocinio del difensore - Istanza di rimessione in termini in appello ex art. 184 bis cod. proc. civ. - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5260 del 04/03/2011 La rimessione in termini, disciplinata dall'art. 184 bis cod. proc. civ., "ratione temporis" applicabile, non può essere riferita ad un evento esterno al processo, impeditivo della costituzione della parte, quale la circostanza dell'infedeltà del legale che non abbia dato esecuzione al mandato difensivo, giacchè attinente esclusivamente alla patologia del rapporto intercorrente tra la parte sostanziale e il professionista incaricato ai sensi dell'art. 83 cod. proc. civ. che può assumere rilevanza soltanto ai fini di un'azione di responsabilità promossa contro quest'ultimo, e non già, quindi, spiegare effetti restitutori al fine del compimento di attività precluse alla parte dichiarata contumace, o, addirittura, comportare la revoca, in grado d'appello, di tale dichiarazione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5260 del 04/03/2011   …...
Civile - Termini processuali - Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 2799 del 05/02/2011
Ricorso per cassazione - Mutamento dell'orientamento giurisprudenziale successivo alla proposizione del ricorso - Errore scusabile - Configurabilità - Conseguenze - Formazione di un orientamento giurisprudenziale su una nuova norma - Errore scusabile - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie. Il principio secondo cui, alla luce della norma costituzionale del giusto processo, la parte che abbia proposto ricorso per cassazione facendo affidamento su una consolidata giurisprudenza di legittimità, successivamente travolta da un mutamento di orientamento interpretativo incorre in un errore scusabile ed ha diritto ad essere rimessa in termini ex art. 184-bis cod. proc. civ., non si applica nel caso in cui la giurisprudenza ha fornito l'interpretazione di una nuova norma entrata in vigore anteriormente al deposito del ricorso, senza in alcun modo innovare una posizione pregressa. (In applicazione del principio la S.C. ha respinto l'istanza avanzata dal ricorrente, ex art. 378 cod. proc. civ., di essere rimessa in termini per non avere formulato il quesito previsto dall'art. 366-bis cod. proc. civ. in modo corretto, ed in particolare senza la sintesi originale ed autosufficiente della censura, in quanto tale modalità di formulazione del quesito era stata ritenuta indispensabile dalla giurisprudenza, formatasi dopo la proposizione del ricorso). Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 2799 del 05/02/2011   …...
Termini processuali - ricorso per cassazione – Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 2799 del 05/02/2011
Mutamento dell'orientamento giurisprudenziale successivo alla proposizione del ricorso - Errore scusabile - Configurabilità - Conseguenze - Formazione di un orientamento giurisprudenziale su una nuova norma - Errore scusabile - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie. Il principio secondo cui, alla luce della norma costituzionale del giusto processo, la parte che abbia proposto ricorso per cassazione facendo affidamento su una consolidata giurisprudenza di legittimità, successivamente travolta da un mutamento di orientamento interpretativo incorre in un errore scusabile ed ha diritto ad essere rimessa in termini ex art. 184-bis cod. proc. civ., non si applica nel caso in cui la giurisprudenza ha fornito l'interpretazione di una nuova norma entrata in vigore anteriormente al deposito del ricorso, senza in alcun modo innovare una posizione pregressa. (In applicazione del principio la S.C. ha respinto l'istanza avanzata dal ricorrente, ex art. 378 cod. proc. civ., di essere rimessa in termini per non avere formulato il quesito previsto dall'art. 366-bis cod. proc. civ. in modo corretto, ed in particolare senza la sintesi originale ed autosufficiente della censura, in quanto tale modalità di formulazione del quesito era stata ritenuta indispensabile dalla giurisprudenza, formatasi dopo la proposizione del ricorso). Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 2799 del 05/02/2011   …...
Cosa giudicata civile - giudicato sulla giurisdizione – Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 2067 del 28/01/2011
Sentenza n. 24883 del 2008 delle Sezioni Unite - Giudicato implicito sulla giurisdizione - Assoluta novità - Esclusione - Conclusione di un processo interpretativo già avviato - Sussistenza - Appello proposto in data precedente - Formazione del giudicato implicito - Rimedi ripristinatori - Ammissibilità - Esclusione.  La sentenza n. 24883 del 2008, emessa in punto di giudicato implicito sulla giurisdizione dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, non ha rappresentato una svolta inopinata e repentina rispetto ad un diritto vivente fermo e consolidato, ma ha solo portato a termine un processo di rilettura dell'art. 37 cod. proc. civ., pervenendo ad un esito interpretativo da tempo in via di elaborazione; ne consegue che la parte la quale, proponendo appello in epoca precedente a tale pronuncia, non abbia contestato la giurisdizione implicitamente affermata dal giudice di primo grado, così da non impedire il formarsi del relativo giudicato, non può invocare il ricorso a rimedi ripristinatori quali la rimessione in termini o la semplice esclusione della sanzione di inammissibilità della questione. Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 2067 del 28/01/2011   …...
Procedimento civile - termini processuali - Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 98 del 04/01/2011
Rimessione in termini - Situazioni esterne al giudizio - Proposizione del ricorso per cassazione - Ammissibilità - Ordine di rinnovazione della notifica disposto dalla Corte di cassazione - Tempestiva consegna all'ufficiale giudiziario - Mancato deposito nel termine di cui all'art. 371-bis cod. proc. civ. - Ricovero in ospedale dell'unico difensore - Rimessione in termini - Configurabilità - Sussistenza. L'istituto della rimessione in termini - regolato dall'art. 184-bis cod. proc. civ. e, dopo l'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, dall'art. 153 cod. proc. civ. - è applicabile, alla luce del principio costituzionale del giusto processo, anche alle situazioni esterne allo svolgimento del giudizio, quali sono le attività necessarie alla proposizione del ricorso per cassazione; ne consegue che ricorrono le condizioni per l'applicazione di tale norma ove, una volta disposta dalla Corte di cassazione la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti di una parte entro un termine stabilito, il ricorrente dimostri di aver tempestivamente eseguito tale ordine mediante consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario e di non aver potuto poi depositare il ricorso, con la prova dell'avvenuta notifica, nel termine di venti giorni di cui all'art. 371-bis cod. proc. civ., a causa del ricovero in ospedale del proprio unico difensore (poi deceduto). Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 98 del 04/01/2011   …...
Civile - termini processuali - in genere - Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 98 del 04/01/2011
Rimessione in termini - Situazioni esterne al giudizio - Proposizione del ricorso per cassazione - Ammissibilità - Ordine di rinnovazione della notifica disposto dalla Corte di cassazione - Tempestiva consegna all'ufficiale giudiziario - Mancato deposito nel termine di cui all'art. 371-bis cod. proc. civ. - Ricovero in ospedale dell'unico difensore - Rimessione in termini - Configurabilità - Sussistenza. L'istituto della rimessione in termini - regolato dall'art. 184-bis cod. proc. civ. e, dopo l'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, dall'art. 153 cod. proc. civ. - è applicabile, alla luce del principio costituzionale del giusto processo, anche alle situazioni esterne allo svolgimento del giudizio, quali sono le attività necessarie alla proposizione del ricorso per cassazione; ne consegue che ricorrono le condizioni per l'applicazione di tale norma ove, una volta disposta dalla Corte di cassazione la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti di una parte entro un termine stabilito, il ricorrente dimostri di aver tempestivamente eseguito tale ordine mediante consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario e di non aver potuto poi depositare il ricorso, con la prova dell'avvenuta notifica, nel termine di venti giorni di cui all'art. 371-bis cod. proc. civ., a causa del ricovero in ospedale del proprio unico difensore (poi deceduto). Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 98 del 04/01/2011   …...
Termini processuali - ordinatori – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 23227 del 17/11/2010
Proroga - Ammissibilità - Condizioni - Limiti - Fondamento. I termini ordinatori possono essere prorogati ai sensi dell'art. 154 cod. proc. civ. dal giudice solo a condizione che essi non siano ancora scaduti e che la proroga non superi la durata del termine originario, potendosi ammettere una eventuale ulteriore proroga - sia per l'effetto preclusivo determinato dallo spirare del termine, sia per il contemporaneo verificarsi della decadenza dal diritto di compiere l'attività che ne consegue - subordinatamente alla ricorrenza di motivi particolarmente gravi, atteso che tale soluzione, da un lato, è aderente al dato normativo che consente al giudice la proroga anche d'ufficio del termine non stabilito a pena di decadenza e, dall'altro, è rispettosa delle esigenze di difesa in quanto rimette alla presenza di gravi ragioni, riconosciute con prudente apprezzamento dal giudice, in linea con la disciplina della rimessione in termini di cui all'art. 184 bis cod. proc. civ.. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 23227 del 17/11/2010   …...
CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 22245 del 29/10/2010
Notifica del ricorso per cassazione - Esito negativo - Causa non imputabile al ricorrente - Istanza di rimessione in termini ex art. 184 bis cod. proc. civ. - Condizioni - Deposito nel termine ex art. 369 cod. proc. civ. - Conseguenze - Assegnazione di un termine perentorio per la rinnovazione. Nel procedimento di cassazione, nell'ipotesi in cui la notifica del ricorso non sia andata a buon fine per causa non imputabile al ricorrente, il deposito tempestivo, nel termine di cui all'art. 369, primo comma, cod. proc. civ., del ricorso medesimo e dell'istanza formulata ai sensi dell''art. 184 bis, cod. proc. civ., applicabile "ratione temporis" consente la concessione della rimessione in termini e la fissazione di un termine perentorio per provvedere alla rinnovazione della notifica del ricorso. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 22245 del 29/10/2010   …...
CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17704 del 29/07/2010
Rimessione in termini - Presupposti - Incolpevolezza della decadenza dall'osservanza del termine - Conseguenze - Decadenza dovuta ad errore di diritto - Inescusabilità - Omessa comunicazione dell'avvenuto deposito della sentenza - Incidenza sul decorso del termine lungo (art. 327 cod. proc. civ.) per impugnare - Esclusione - Questione di costituzionalità dell'art. 327 cod. proc. civ. - Manifesta infondatezza. La decadenza da un termine processuale, ivi compreso quello per impugnare, non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in termini, ove sia avvenuta per errore di diritto. Tale errore sussiste, in particolare, allorché la parte decaduta dall'impugnazione per l'avvenuto decorso del termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ. si dolga della non tempestiva comunicazione della sentenza da parte della cancelleria, posto che il termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ. decorre dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, e non dall'omessa comunicazione da parte del cancelliere, non ravvisandosi in tale regime delle impugnazioni alcun dubbio di costituzionalità. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17704 del 29/07/2010   …...
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17704 del 29/07/2010
Rimessione in termini - Disciplina anteriore alla riforma di cui alla legge n. 69 del 2009 - Applicabilità alla decadenza dall'impugnazione - Ammissibilità - Fondamento - Condizioni. L'istituto della rimessione in termini di cui all'art. 184 bis cod. proc. civ. (nella formulazione anteriore all'abrogazione disposta dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69) applicabile "ratione temporis", deve essere letto alla luce dei principi costituzionali di effettività del contraddittorio e delle garanzie difensive; tale istituto, pertanto, può trovare applicazione non solo nel caso di decadenza dai poteri processuali di parte interni al giudizio di primo grado, ma anche nel caso di decadenza dall'impugnazione per incolpevole decorso del termine. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17704 del 29/07/2010   …...
Termini processuali – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17704 del 29/07/2010
Rimessione in termini - Presupposti - Incolpevolezza della decadenza dall'osservanza del termine - Conseguenze - Decadenza dovuta ad errore di diritto - Inescusabilità - Omessa comunicazione dell'avvenuto deposito della sentenza - Incidenza sul decorso del termine lungo (art. 327 cod. proc. civ.) per impugnare - Esclusione - Questione di costituzionalità dell'art. 327 cod. proc. civ. - Manifesta infondatezza. La decadenza da un termine processuale, ivi compreso quello per impugnare, non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in termini, ove sia avvenuta per errore di diritto. Tale errore sussiste, in particolare, allorché la parte decaduta dall'impugnazione per l'avvenuto decorso del termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ. si dolga della non tempestiva comunicazione della sentenza da parte della cancelleria, posto che il termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ. decorre dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, e non dall'omessa comunicazione da parte del cancelliere, non ravvisandosi in tale regime delle impugnazioni alcun dubbio di costituzionalità. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17704 del 29/07/2010   …...
Procedimento civile - termini processuali – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17704 del 29/07/2010
Rimessione in termini - Disciplina anteriore alla riforma di cui alla legge n. 69 del 2009 - Applicabilità alla decadenza dall'impugnazione - Ammissibilità - Fondamento - Condizioni. L'istituto della rimessione in termini di cui all'art. 184 bis cod. proc. civ. (nella formulazione anteriore all'abrogazione disposta dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69) applicabile "ratione temporis", deve essere letto alla luce dei principi costituzionali di effettività del contraddittorio e delle garanzie difensive; tale istituto, pertanto, può trovare applicazione non solo nel caso di decadenza dai poteri processuali di parte interni al giudizio di primo grado, ma anche nel caso di decadenza dall'impugnazione per incolpevole decorso del termine. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17704 del 29/07/2010   …...
termini processuali - in genere – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17704 del 29/07/2010
Rimessione in termini - Presupposti - Incolpevolezza della decadenza dall'osservanza del termine - Conseguenze - Decadenza dovuta ad errore di diritto - Inescusabilità - Omessa comunicazione dell'avvenuto deposito della sentenza - Incidenza sul decorso del termine lungo (art. 327 cod. proc. civ.) per impugnare - Esclusione - Questione di costituzionalità dell'art. 327 cod. proc. civ. - Manifesta infondatezza. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17704 del 29/07/2010 La decadenza da un termine processuale, ivi compreso quello per impugnare, non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in termini, ove sia avvenuta per errore di diritto. Tale errore sussiste, in particolare, allorché la parte decaduta dall'impugnazione per l'avvenuto decorso del termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ. si dolga della non tempestiva comunicazione della sentenza da parte della cancelleria, posto che il termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ. decorre dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, e non dall'omessa comunicazione da parte del cancelliere, non ravvisandosi in tale regime delle impugnazioni alcun dubbio di costituzionalità. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17704 del 29/07/2010   …...
Termini processuali – Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 14627 del 17/06/2010
Rimessione in termini - Art. 184 bis cod. proc. civ. - Ambito di applicazione - Limitazione alla trattazione della causa - Esclusione - Introduzione e prosecuzione del giudizio di legittimità - Applicabilità - Fondamento. L'istituto della rimessione in termini, previsto dall'art. 184 bis cod. proc. civ. (abrogato dall'art. 46, terzo comma, della l. n. 69 del 2009, con decorrenza dal 4 luglio 2009, per l'entrata in vigore del novellato art. 153, secondo comma cod. proc. civ.), ancorché collocato sotto la rubrica della "trattazione della causa" e riferito al "giudice istruttore", è applicabile, alla luce del principio costituzionale del giusto processo, anche alle situazioni esterne allo svolgimento del giudizio, quali sono le attività necessarie alla proposizione del ricorso per cassazione ed alla prosecuzione del procedimento. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 14627 del 17/06/2010   …...
termini processuali - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 14627 del 17/06/2010
Rimessione in termini - Art. 184 bis cod. proc. civ. - Ambito di applicazione - Limitazione alla trattazione della causa - Esclusione - Introduzione e prosecuzione del giudizio di legittimità - Applicabilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 14627 del 17/06/2010 L'istituto della rimessione in termini, previsto dall'art. 184 bis cod. proc. civ. (abrogato dall'art. 46, terzo comma, della l. n. 69 del 2009, con decorrenza dal 4 luglio 2009, per l'entrata in vigore del novellato art. 153, secondo comma cod. proc. civ.), ancorché collocato sotto la rubrica della "trattazione della causa" e riferito al "giudice istruttore", è applicabile, alla luce del principio costituzionale del giusto processo, anche alle situazioni esterne allo svolgimento del giudizio, quali sono le attività necessarie alla proposizione del ricorso per cassazione ed alla prosecuzione del procedimento. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 14627 del 17/06/2010   …...
CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 14627 del 17/06/2010
Ricorso per cassazione - Inammissibilità conseguente a mutato orientamento di legittimità - "Revirement" successivo alla proposizione del ricorso - Errore scusabile - Configurabilità - Rimessione in termini ex art. 184 bis cod. proc. civ. - Necessità - Istanza di parte - Mancanza - Irrilevanza - Fondamento - Giusto processo - Principi regolatori . Alla luce del principio costituzionale del giusto processo, la parte che abbia proposto ricorso per cassazione facendo affidamento su una consolidata giurisprudenza di legittimità in ordine alle norme regolatrici del processo, successivamente travolta da un mutamento di orientamento interpretativo, incorre in errore scusabile ed ha diritto ad essere rimessa in termini ai sensi dell'art. 184-bis cod. proc. civ., "ratione temporis" applicabile, anche in assenza di un'istanza di parte, se, esclusivamente a causa del predetto mutamento, si sia determinato un vizio d'inammissibilità od improcedibilità dell'impugnazione dovuto alla diversità delle forme e dei termini da osservare sulla base dell'orientamento sopravvenuto alla proposizione del ricorso. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 14627 del 17/06/2010   …...
CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 14627 del 17/06/2010
Rimessione in termini - Art. 184 bis cod. proc. civ. - Ambito di applicazione - Limitazione alla trattazione della causa - Esclusione - Introduzione e prosecuzione del giudizio di legittimità - Applicabilità - Fondamento. L'istituto della rimessione in termini, previsto dall'art. 184 bis cod. proc. civ. (abrogato dall'art. 46, terzo comma, della l. n. 69 del 2009, con decorrenza dal 4 luglio 2009, per l'entrata in vigore del novellato art. 153, secondo comma cod. proc. civ.), ancorché collocato sotto la rubrica della "trattazione della causa" e riferito al "giudice istruttore", è applicabile, alla luce del principio costituzionale del giusto processo, anche alle situazioni esterne allo svolgimento del giudizio, quali sono le attività necessarie alla proposizione del ricorso per cassazione ed alla prosecuzione del procedimento. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 14627 del 17/06/2010   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - deposito di atti - del ricorso - Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 4356 del 23/02/2010
Inosservanza del termine per il deposito del ricorso - Conseguenze - Improcedibilità - Causa del ritardo - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie. L'inosservanza del termine stabilito dall'art. 369 cod. proc. civ. per il deposito in cancelleria del ricorso per cassazione ne comporta l'improcedibilità, non assumendo alcun rilievo la causa del mancato tempestivo adempimento di tale onere, in quanto nel giudizio di cassazione non trova applicazione l'istituto della rimessione in termini. (Nell'enunciare tale principio, la S.C. ha peraltro escluso che nella specie potesse configurare una causa di non imputabilità del ritardo l'avvenuta sottrazione del plico contenente il ricorso al vettore incaricato del recapito al collega del difensore in Roma, che ne avrebbe dovuto curare il deposito, dipendendo l'impossibilità di tale adempimento dal mezzo a tal fine prescelto dal difensore, in luogo dell'invio per posta direttamente al cancelliere della Corte di cassazione). Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 4356 del 23/02/2010   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26889 del 10/11/2008
Omesso deposito dell'avviso di ricevimento della notificazione effettuata a mezzo posta in cause inscindibili - Effetti - Ordine di integrazione del contraddittorio "ex" art. 331 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Esclusione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Eccezione - Sussistenza di una ipotesi di rimessione in termini ai sensi dell'art. 184 bis cod. proc. civ. L'art. 331 cod. proc. civ., in virtù del quale il giudice deve ordinare d'ufficio l'integrazione del contraddittorio quando l'impugnazione della sentenza pronunciata in cause inscindibili o dipendenti non sia avvenuta nei confronti di tutte le parti, non si applica quando la parte impugnante abbia correttamente individuato tutti i contraddittori, ma poi riguardo ad uno di essi la notificazione sia stata omessa o sia inesistente ovvero non ne venga dimostrato il perfezionamento; pertanto, ove il ricorrente per cassazione ometta di depositare nei termini l'avviso di ricevimento della notificazione del ricorso effettuata a mezzo del servizio postale, non potendosi applicare in via analogica l'art. 331 cod. proc. civ. per difetto della "eadem ratio", ed alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111 Cost., l'impugnazione dev'essere dichiarata inammissibile, ferma restando la facoltà della parte interessata di invocare la rimessione in termini "ex" art. 184 bis cod. proc. civ., previa la debita dimostrazione che l'omessa produzione del suddetto avviso di ricevimento non è dipesa da propria colpa. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26889 del 10/11/2008   …...
impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili - Omesso deposito dell'avviso di ricevimento della notificazione effettuata a mezzo posta in cause inscindibili - Eff
  impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - deposito di atti - in genere - Omesso deposito dell'avviso di ricevimento della notificazione effettuata a mezzo posta, in cause inscindibili - Effetti - Ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 331 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Esclusione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Eccezione - Sussistenza di una ipotesi di rimessione in termini ai sensi dell'art. 184 bis cod. proc. civ.. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26889 del 10/11/2008 L'art. 331 cod. proc. civ., in virtù del quale il giudice deve ordinare d'ufficio l'integrazione del contraddittorio quando l'impugnazione della sentenza pronunciata in cause inscindibili o dipendenti non sia avvenuta nei confronti di tutte le parti, non si applica quando la parte impugnante abbia correttamente individuato tutti i contraddittori, ma poi riguardo ad uno di essi la notificazione sia stata omessa o sia inesistente ovvero non ne venga dimostrato il perfezionamento; pertanto, ove il ricorrente per cassazione ometta di depositare nei termini l'avviso di ricevimento della notificazione del ricorso effettuata a mezzo del servizio postale, non potendosi applicare in via analogica l'art. 331 cod. proc. civ. per difetto della "eadem ratio", ed alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111 Cost., l'impugnazione dev'essere dichiarata inammissibile, ferma restando la facoltà della parte interessata di invocare la rimessione in termini "ex" art. 184 bis cod. proc. civ., previa la debita dimostrazione che l'omessa produzione del suddetto avviso di ricevimento non è dipesa da propria colpa. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26889 del 10/11/2008   …...
Procedimento civile - termini processuali - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18203 del 03/07/2008
Rimessione in termini - Presupposti - Incolpevolezza della decadenza - Conseguenze - Decadenza dovuta alla ristrettezza di un termine volontariamente scelto dalla parte - Rimessione in termini - Esclusione - Fattispecie relativa ad opposizione a decreto ingiuntivo con abbreviazione dei termini per la costituzione. Poiché la rimessione in termini "ex" art. 184 bis cod. proc. civ. può essere disposta solo a favore della parte incorsa incolpevolmente in una decadenza, tale istituto non può essere invocato dall'opponente a decreto ingiuntivo che, avendo scelto la dimidiazione dei termini, non sia poi riuscito a costituirsi nel minor termine di cui all'art. 163 bis, secondo comma, cod. proc. civ.. Chi, infatti, opta per la dimidiazione dei termini è tenuto conoscere il particolare onere di diligenza che tale scelta processuale gli richiede e non può, di conseguenza dolersi di non avere potuto rispettare un termine ridotto che egli stesso aveva scelto. (Nella specie l'opponente a decreto ingiuntivo aveva fissato all'opposto un termine a comparire risultante dalla doppia dimidiazione di cui agli artt. 163 bis e 645 cod. proc. civ., costituendosi però cinque giorni dopo la notifica della citazione; il giudice di merito, ritenendo che in tal caso anche il termine a comparire dovesse ridursi di due volte, dichiarava tardiva l'opposizione; la S.C. ha confermato tale decisione, ritenendo insussistenti, alla stregua del complessivo principio enunciato, i presupposti per la rimessione in termini). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18203 del 03/07/2008   …...
termini processuali - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18203 del 03/07/2008
Rimessione in termini - Presupposti - Incolpevolezza della decadenza - Conseguenze - Decadenza dovuta alla ristrettezza di un termine volontariamente scelto dalla parte - Rimessione in termini - Esclusione - Fattispecie relativa ad opposizione a decreto ingiuntivo con abbreviazione dei termini per la costituzione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18203 del 03/07/2008 Poiché la rimessione in termini "ex" art. 184 bis cod. proc. civ. può essere disposta solo a favore della parte incorsa incolpevolmente in una decadenza, tale istituto non può essere invocato dall'opponente a decreto ingiuntivo che, avendo scelto la dimidiazione dei termini, non sia poi riuscito a costituirsi nel minor termine di cui all'art. 163 bis, secondo comma, cod. proc. civ.. Chi, infatti, opta per la dimidiazione dei termini è tenuto conoscere il particolare onere di diligenza che tale scelta processuale gli richiede e non può, di conseguenza dolersi di non avere potuto rispettare un termine ridotto che egli stesso aveva scelto. (Nella specie l'opponente a decreto ingiuntivo aveva fissato all'opposto un termine a comparire risultante dalla doppia dimidiazione di cui agli artt. 163 bis e 645 cod. proc. civ., costituendosi però cinque giorni dopo la notifica della citazione; il giudice di merito, ritenendo che in tal caso anche il termine a comparire dovesse ridursi di due volte, dichiarava tardiva l'opposizione; la S.C. ha confermato tale decisione, ritenendo insussistenti, alla stregua del complessivo principio enunciato, i presupposti per la rimessione in termini). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18203 del 03/07/2008   …...
notificazione - a mezzo posta – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 627 del 14/01/2008
Ricorso per cassazione - Deposito di avviso di ricevimento - Funzione - Prova dell'avvenuta notificazione - Omissione - Mancata attività difensiva dell'intimato - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Rimessione in termini ai sensi dell'art. 184 - bis cod. proc. civ. - Configurabilità - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 627 del 14/01/2008 La produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione di cui all'art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell'art. 372, secondo comma, cod. proc. civ.. In caso, però, di mancata produzione dell'avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all'adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell'art. 184-bis cod. proc. civ., per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso, secondo quanto previsto dall'art. 6, primo comma, della legge n. 890 del 1982. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 627 del 14/01/2008 …...
Procedimento civile - notificazione - a mezzo posta - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 627 del 14/01/2008
Ricorso per cassazione - Deposito di avviso di ricevimento - Funzione - Prova dell'avvenuta notificazione - Omissione - Mancata attività difensiva dell'intimato - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Rimessione in termini ai sensi dell'art. 184 - bis cod. proc. civ. - Configurabilità - Condizioni. La produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione di cui all'art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell'art. 372, secondo comma, cod. proc. civ.. In caso, però, di mancata produzione dell'avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all'adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell'art. 184-bis cod. proc. civ., per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso, secondo quanto previsto dall'art. 6, primo comma, della legge n. 890 del 1982. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 627 del 14/01/2008   …...
Procedimento civile - notificazione - a mezzo posta – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 627 del 14/01/2008
Ricorso per cassazione - Deposito di avviso di ricevimento - Funzione - Prova dell'avvenuta notificazione - Omissione - Mancata attività difensiva dell'intimato - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Rimessione in termini ai sensi dell'art. 184 - bis cod. proc. civ. - Configurabilità - Condizioni. La produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione di cui all'art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell'art. 372, secondo comma, cod. proc. civ.. In caso, però, di mancata produzione dell'avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all'adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell'art. 184-bis cod. proc. civ., per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso, secondo quanto previsto dall'art. 6, primo comma, della legge n. 890 del 1982. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 627 del 14/01/2008   …...
Impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24762 del 28/11/2007
Ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di parte contumace deceduta - Termine - Inosservanza - Istanza di rimessione in termini - Omessa valutazione dell'istanza da parte del giudice - Conseguenze - Violazione dell'art. 184 bis cod. proc. civ. - Ravvisabilità - Condizioni. In relazione a giudizio d'appello introdotto con ricorso (nella specie, controversia agraria soggetta al rito del lavoro), il giudice - che abbia assegnato un termine per l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di convenuto rimasto contumace in primo grado ed al quale la notificazione del ricorso in appello non abbia potuto essere eseguita per essere deceduto - viola l'art. 184 bis cod. proc. civ. se non prenda in considerazione l'istanza con la quale l'appellante, richiedendo di essere rimesso in termini, allega l'impossibilità, a lui non imputabile, di eseguire nel termine assegnato la notificazione agli eredi collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto per essere risultato che il destinatario della notifica era deceduto da oltre un anno. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24762 del 28/11/2007   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24762 del 28/11/2007
Ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di parte contumace deceduta - Termine - Inosservanza - Istanza di rimessione in termini - Omessa valutazione dell'istanza da parte del giudice - Conseguenze - Violazione dell'art. 184 bis cod. proc. civ. - Ravvisabilità - Condizioni. In relazione a giudizio d'appello introdotto con ricorso (nella specie, controversia agraria soggetta al rito del lavoro), il giudice - che abbia assegnato un termine per l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di convenuto rimasto contumace in primo grado ed al quale la notificazione del ricorso in appello non abbia potuto essere eseguita per essere deceduto - viola l'art. 184 bis cod. proc. civ. se non prenda in considerazione l'istanza con la quale l'appellante, richiedendo di essere rimesso in termini, allega l'impossibilità, a lui non imputabile, di eseguire nel termine assegnato la notificazione agli eredi collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto per essere risultato che il destinatario della notifica era deceduto da oltre un anno. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24762 del 28/11/2007   …...
Procedimento civile - notificazione - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6360 del 19/03/2007
Perfezionamento - Principio c.d. della scissione degli effetti stabilito dalle sentenze della Corte costituzionale - Perfezionamento per il notificante - Consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - Mancato perfezionamento nei confronti del destinatario per fatto non imputabile al notificante - Rinnovazione - Ammissibilità - Fattispecie in tema di impugnazione per opposizione di terzo. A seguito delle decisioni della Corte costituzionale n. 477 del 2002, nn. 28 e 97 del 2004 e 154 del 2005, circa il principio della scissione fra il momento del perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario, deve ritenersi che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, con la conseguenza che, ove tempestiva, quella consegna evita alla parte la decadenza correlata all'inosservanza del termine perentorio entro il quale la notifica andava effettuata e consente alla medesima parte notificante, una volta conosciuto il motivo dell'esito negativo della notificazione per causa indipendente dalla sua volontà, di procedere legittimamente, in un tempo ragionevole, alla sua rinnovazione nei confronti dell'avente diritto anche oltre il suddetto termine previsto per la proposizione dell'atto processuale, ovvero nell'ulteriore termine appositamente concesso dal giudice per detta rinnovazione. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza, con la quale era stata ritenuta l'inammissibilità dell'impugnazione per opposizione di terzo di una sentenza, malgrado la parte notificante avesse proceduto tempestivamente alla prima notifica dell'atto impugnatorio, senza che, però, la stessa fosse andata a buon fine per il constatato trasferimento del destinatario dal domicilio anagrafico ancora risultante dai registri anagrafici, e poi avesse effettuato ritualmente la rinotificazione dell'atto ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ. in seguito all'avvenuta rifissazione dell'udienza di trattazione del giudizio. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6360 del 19/03/2007   …...
notificazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6360 del 19/03/2007
Perfezionamento - Principio c.d. della scissione degli effetti stabilito dalle sentenze della Corte costituzionale - Perfezionamento per il notificante - Consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - Mancato perfezionamento nei confronti del destinatario per fatto non imputabile al notificante - Rinnovazione - Ammissibilità - Fattispecie in tema di impugnazione per opposizione di terzo. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6360 del 19/03/2007 A seguito delle decisioni della Corte costituzionale n. 477 del 2002, nn. 28 e 97 del 2004 e 154 del 2005, circa il principio della scissione fra il momento del perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario, deve ritenersi che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, con la conseguenza che, ove tempestiva, quella consegna evita alla parte la decadenza correlata all'inosservanza del termine perentorio entro il quale la notifica andava effettuata e consente alla medesima parte notificante, una volta conosciuto il motivo dell'esito negativo della notificazione per causa indipendente dalla sua volontà, di procedere legittimamente, in un tempo ragionevole, alla sua rinnovazione nei confronti dell'avente diritto anche oltre il suddetto termine previsto per la proposizione dell'atto processuale, ovvero nell'ulteriore termine appositamente concesso dal giudice per detta rinnovazione. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza, con la quale era stata ritenuta l'inammissibilità dell'impugnazione per opposizione di terzo di una sentenza, malgrado la parte notificante avesse proceduto tempestivamente alla prima notifica dell'atto impugnatorio, senza che, però, la stessa fosse andata a buon fine per il constatato trasferimento del destinatario dal domicilio anagrafico ancora risultante dai registri anagrafici, e poi avesse effettuato ritualmente la rinotificazione dell'atto ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ. in seguito all'avvenuta rifissazione dell'udienza di trattazione del giudizio. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6360 del 19/03/2007 Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_138, Cod_Proc_Civ_art_139, Cod_Proc_Civ_art_143, …...
Procedimento civile - fascicolo - d'ufficio - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14752 del 26/06/2006
In tema di procedimento civile, la temporanea assenza del fascicolo d'ufficio non esonera la parte dall'obbligo di osservare il termine perentorio assegnatole dal giudice ex art. 184 bis cod. proc. civ. ,giacchè il deposito delle istanze istruttorie può essere effettuato in cancelleria con annotazione del cancelliere della mancanza del fascicolo e con la formazione, autorizzata dal giudice, di un fascicolo provvisorio. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14752 del 26/06/2006   …...
notificazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 10216 del 04/05/2006
Principi sul perfezionamento stabiliti dalle sentenze della Corte costituzionale - Perfezionamento per il notificante - Consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - Non completamento per fatto non imputabile al notificante - Rinnovazione - Ammissibilità - Fattispecie relativa a opposizione tardiva a decreto ingiuntivo. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 10216 del 04/05/2006 A seguito delle decisioni della Corte costituzionale n. 477 del 2002, nn. 28 e 97 del 2004 e 154 del 2005 ed in particolare dell'affermarsi del principio della scissione fra il momento di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario, deve ritenersi che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, con la conseguenza che, ove tempestiva, quella consegna evita alla parte la decadenza correlata all'inosservanza del termine perentorio entro il quale la notifica va effettuata. Pertanto nell'ipotesi di notifica della opposizione a decreto ingiuntivo tempestivamente consegnata all'ufficiale giudiziario, ma non effettuata per mancato completamento della procedura notificatoria nella fase sottratta al potere d'impulso della parte, quest'ultima ha la facoltà di rinnovare la notifica secondo il modulo e nel termine previsto per l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 cod. proc. civ. (Fattispecie relativa a notificazione non eseguita tempestivamente, perché in occasione del primo tentativo un terzo aveva fornito all'ufficiale giudiziario l'errata informazione che l'avvocato presso il quale l'ingiungente aveva eletto domicilio "era sloggiato"; le Sezioni Unite, in applicazione del principio di cui sopra, hanno cassato la sentenza di merito che aveva escluso la sussistenza dei presupposti di ammissibilità della opposizione tardiva). Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 10216 del 04/05/2006   …...
Procedimento civile - termini processuali - prorogabilità – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1064 del 19/01/2005
Termini ordinatori - Prorogabilità - Condizioni e limiti. Poichè i termini stabiliti dal giudice per il compimento di una atto processuale sono,ai sensi dell'art. 152 cod.proc.civ.,ordinatori,salvo che la legge li dichiari espressamente perentori o la perentorietà consegua allo scopo e alla funzione adempiuta,ad essi non si applica il divieto di abbreviazione e di proroga sancito dall'art. 153 cod.proc.civ. per i termini perentori;peraltro,la proroga,anche d'ufficio,dei termini ordinatori è consentita dall'art.154 cod.proc.civ. soltanto prima della loro scadenza,sicchè il loro decorso senza la presentazione di un istanza di proroga,determinando gli stessi effetti preclusivi della scadenza dei termini perentori,impedisce la concessione di un nuovo termine,salva,per quanto riguarda la fase istruttoria della causa,la rimessione in termini prevista dall'art. 184 bis cod.proc.civ.,sempre la decadenza si sia verificata per causa non imputabile alla parte. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1064 del 19/01/2005   …...
termini processuali - prorogabilità – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1064 del 19/01/2005
Termini ordinatori - Prorogabilità - Condizioni e limiti. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1064 del 19/01/2005 Poichè i termini stabiliti dal giudice per il compimento di una atto processuale sono,ai sensi dell'art. 152 cod.proc.civ.,ordinatori,salvo che la legge li dichiari espressamente perentori o la perentorietà consegua allo scopo e alla funzione adempiuta,ad essi non si applica il divieto di abbreviazione e di proroga sancito dall'art. 153 cod.proc.civ. per i termini perentori;peraltro,la proroga,anche d'ufficio,dei termini ordinatori è consentita dall'art.154 cod.proc.civ. soltanto prima della loro scadenza,sicchè il loro decorso senza la presentazione di un istanza di proroga,determinando gli stessi effetti preclusivi della scadenza dei termini perentori,impedisce la concessione di un nuovo termine,salva,per quanto riguarda la fase istruttoria della causa,la rimessione in termini prevista dall'art. 184 bis cod.proc.civ.,sempre la decadenza si sia verificata per causa non imputabile alla parte. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1064 del 19/01/2005   …...
Procedimento civile - termini processuali - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11136 del 27/07/2002
Decadenza per causa non imputabile alla parte - Disciplina ex art. 184 bis cod. proc. civ. - Applicabilità alle decadenze verificatisi in sede di impugnazione - Esclusione. La disciplina della rimessione in termini di cui all'art. 184 bis cod. proc. civ., riferita alla parte che dimostra di essere incorsa nelle decadenze previste dagli artt. 183 e 184 del codice di rito per causa ad essa non imputabile, è applicabile alle sole decadenze concernenti la fase istruttoria del giudizio di primo grado, e non anche a quelle verificatisi in sede di impugnazione. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11136 del 27/07/2002   …...

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