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184.1 (Limiti delle nuove deduzioni e produzioni)

Art. 184. (1) (Limiti delle nuove deduzioni e produzioni)

0 Codice di procedura civile

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Documenti collegati:

Domanda di risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale – Cass. n. 10141/2021
Procedimento civile - domanda giudiziale - citazione - contenuto - esposizione dei fatti e della "causa petendi" - Domanda di risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale - Onere di indicare i fatti lesivi del proprio diritto e di allegare le specifiche circostanze integranti l'inadempimento - Necessità - Fondamento - Deduzione di un fatto diverso da quello originario - Mera "emendatio libelli" - Esclusione - Mutamento della "causa petendi" - Configurabilità - Fattispecie. Nel caso di proposizione di una domanda di risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale, l'attore ha l'onere di indicare le specifiche circostanze materiali lesive del proprio diritto e di allegare le specifiche circostanze integranti l'inadempimento, in quanto l'allegazione costituisce l'imprescindibile presupposto che circoscrive i fatti cui si correla il diritto di difesa, a presidio del contraddittorio; la deduzione, nel corso del giudizio, di un fatto diverso da quello originario non costituisce una mera "emendatio libelli", ma configura un mutamento della "causa petendi", indipendentemente dal fatto che il comportamento successivamente dedotto costituisca, a sua volta, violazione degli obblighi contrattuali. (La S.C. nella specie, applicando il principio esposto, ha rigettato la domanda della parte acquirente che aveva incentrato la sua azione sull'esistenza di un patto di divieto di cessione del bene a terzi e di un connesso diritto di prelazione a proprio favore, considerando mutamento della domanda la deduzione in corso di causa di un aggiramento del divieto da parte dell'alienante attraverso la sua partecipazione alla produzione del bene da parte di un terzo). Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 10141 del 16/04/2021 (Rv. 661000 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Proc_Civ_art_163_1, Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_184_1 …...
Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione – Cass. n. 18468/2020
Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) -Azione di divisione ereditaria e azione di riduzione - Diversità di presupposti e di finalità - Conseguenze - Ammissibilità della domanda di divisione e di collazione in sede di giudizio di riduzione - Accettazione del contradittorio - Necessità. L'azione di divisione ereditaria e quella di riduzione sono fra loro autonome e diverse, perché la prima presuppone la qualità di erede e l'esistenza di una comunione ereditaria che si vuole sciogliere, mentre la seconda implica la qualità di legittimario leso nella quota di riserva ed è diretta alla reintegra in essa, indipendentemente dalla divisione; ne consegue che la domanda di divisione e collazione non può ritenersi implicitamente inclusa in quella di riduzione, sicché una volta proposta la domanda di riduzione, quella di divisione e collazione, avanzate nel corso del giudizio di primo grado con le memorie ex art. 183 c.p.c., sono da ritenersi nuove e, come tali, inammissibili ove la controparte abbia sul punto rifiutato il contraddittorio. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 18468 del 04/09/2020 (Rv. 659168 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0553, Cod_Civ_art_0554, Cod_Civ_art_0555, Cod_Civ_art_0713, Cod_Proc_Civ_art_184_1 CORTE CASSAZIONE 18468 2020 …...
Domanda giudiziale - rinuncia rinunzia all'azione - portata - necessità di un mandato speciale - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 4837 del 19/02/2019
Procedimento civile - domanda giudiziale - rinuncia rinunzia all'azione - portata - necessità di un mandato speciale - poteri del difensore - differenza rispetto alla rinuncia ad una parte della domanda - fondamento. La rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede, in capo al difensore, un mandato "ad hoc", senza che sia a tal fine sufficiente quello "ad litem", in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 4837 del 19/02/2019 Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_084, Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_184_1, Cod_Proc_Civ_art_306 …...
Domanda giudiziale - nuova domanda - Modificazione dell'ammontare del risarcimento conseguente al manifestarsi di danni in corso di causa
Procedimento civile - domanda giudiziale - nuova domanda - Modificazione dell'ammontare del risarcimento conseguente al manifestarsi di danni in corso di causa - Domanda nuova - Esclusione - Ammissibilità. Non costituisce domanda nuova, e deve ritenersi ammessa nel corso di tutto il giudizio di primo grado e finché non si precisano le conclusioni, la modificazione quantitativa del risarcimento del danno in origine richiesto, intesa non esclusivamente come modifica della valutazione economica del danno costituito dalla perdita o dalla diminuzione di valore di una cosa determinata, ma anche come richiesta dei danni, provocati dallo stesso fatto che ha dato origine alla causa, che si manifestano solo nel corso del giudizio. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2038 del 24/01/2019   …...
Domanda giudiziale - nuova domanda - proposizione all'udienza di precisazione delle conclusioni
Procedimento civile - domanda giudiziale - nuova domanda - proposizione all'udienza di precisazione delle conclusioni - accettazione implicita del contraddittorio - condizioni – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 30699 del 27/11/2018 La domanda proposta all'udienza di precisazione delle conclusioni deve ritenersi ritualmente introdotta in giudizio, per accettazione implicita del contraddittorio, qualora la parte verso la quale essa è rivolta non ne abbia eccepito, nella stessa udienza, la preclusione, non essendo utile allo scopo l'opposizione fatta in comparsa conclusionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza con la quale, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introdotto anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 353 del 1990, la corte d'appello aveva rilevato d'ufficio, in assenza di tempestiva contestazione dell'interessato, l'inammissibilità della domanda del creditore contro soggetto diverso dall'originario ingiunto presentata in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado). Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 30699 del 27/11/2018   …...
Nuova domanda - rilevabilità d'ufficio
Procedimento civile - domanda giudiziale - nuova domanda - regime normativo anteriore alla novella del codice di rito del 1990 - divieto di proposizione nel corso del giudizio di primo grado - violazione - rilevabilità d'ufficio - limiti - accettazione espressa o implicita del contraddittorio - accettazione implicita - configurabilità - criteri. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 27644 del 30/10/2018 Nel regime normativo antecedente alla novella del codice di rito introdotta dalla l. n. 353 del 1990, la novità della domanda in primo grado non è eccezione riservata alla parte, ma rilevabile anche su iniziativa del giudice. Questo potere officioso, tuttavia, non è illimitato poiché si esaurisce allorquando la parte, che potrebbe avere interesse ad impedire l'ingresso della domanda, abbia dichiarato di accettare il contraddittorio o tenuto un comportamento implicante accettazione; tale comportamento, peraltro, non può essere ravvisato nel mero silenzio o nel difetto di reazione, persino prolungato nel tempo, alla domanda nuova, dovendo estrinsecarsi in un atteggiamento difensivo inequivoco concretantesi in una contestazione specifica riferita al merito della pretesa e non semplicemente affidata a formule di stile. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 27644 del 30/10/2018 …...
Riunione di cause identiche - autonomia delle cause
Procedimento civile - riunione e separazione di causa - riunione di cause identiche - autonomia delle cause - decadenze processuali verificatesi nel primo giudizio – superamento attraverso la trattazione del secondo giudizio - esclusione - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24529 del 05/10/2018 >>> Le decadenze processuali verificatesi nel giudizio di primo grado non possono essere aggirate dalla parte che vi sia incorsa mediante l'introduzione di un secondo giudizio identico al primo e a questo riunito, in quanto la riunione di cause identiche non realizza una vera e propria fusione dei procedimenti, tale da determinarne il concorso nella definizione dell'effettivo"thema decidendum et probandum", restando anzi intatta l'autonomia di ciascuna causa. Ne consegue che, in tale evenienza,il giudice - in osservanza del principio del "ne bis in idem" e allo scopo di non favorire l'abuso dello strumento processuale e di non ledere il diritto di difesa della parte in cui favore sono maturate le preclusioni - deve trattare soltanto la causa iniziata per prima, decidendo in base ai fatti tempestivamente allegati e al materiale istruttorio in essa raccolto, salva l'eventualità che, non potendo tale causa condurre ad una pronuncia sul merito, venga meno l'impedimento alla trattazione della causa successivamente instaurata. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24529 del 05/10/2018 …...
Deduzione della nullità come motivo d'appello
Procedimento civile - udienza - prima udienza - decisione della causa nel merito da parte del giudice di primo grado, prima che le parti abbiano definito "thema decidendum"e "thema probandum" - deduzione della nullità come motivo d'appello - necessità - onere di specificazione, da parte dell'appellante, del "thema decidendum" e delle prove da assumere - sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 24402 del 04/10/2018 >>> Qualora venga dedotto il vizio della sentenza di primo grado per avere il tribunale deciso la causa nel merito prima ancora che le parti avessero definito il "thema decidendum" e il "thema probandum", l'appellante che faccia valere tale nullità non può limitarsi a dedurre detta violazione, ma deve specificare quale sarebbe stato il "thema decidendum" sul quale il giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare, ove fosse stata consentita la richiesta appendice di cui all'art. 183 c.p.c., e quali prove sarebbero state dedotte, con l'evidenziazione del concreto pregiudizio derivato dalla loro mancata ammissione. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 24402 del 04/10/2018 …...
Omessa assegnazione del termine ex art. 184 c.p.c.
Procedimento civile - atti e provvedimenti in genere - nullità - in genere - omessa assegnazione del termine ex art. 184 c.p.c. nella formulazione precedente alle modifiche introdotte con la legge n.80 del 2005 applicabile “ratione temporis” - conseguenze - nullità della sentenza - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23314 del 27/09/2018 >>> E' nulla la sentenza che abbia deciso la domanda nel merito, senza che sia stata concessa alla parte la possibilità di formulare le proprie richieste istruttorie, in conseguenza dell'omesso riconoscimento del termine per la produzione di documenti e l'indicazione di nuovi mezzi di prova, di cui all'art. 184 c.p.c., nella formulazione introdotta con la l. n. 534 del 1995, trattandosi di un termine non rimesso alla discrezionalità del giudice, ma conseguente automaticamente alla rituale richiesta della parte. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23314 del 27/09/2018 …...
Prova civile - testimoniale - valutazione della prova testimoniale - attendibilita' dei testimoni - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017
Credibilità e scelta delle varie risultanze probatorie - Apprezzamenti riservati al giudice di merito - Estensione di tale attività selettiva alla valutazione sull’attendibilità dei testi - Sussistenza - Conseguenze - Produzione documentale tardiva volta a confutare l’attendibilità dei testi - Inammissibilità. La valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti; tale attività selettiva si estende all’effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull’efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova, con la conseguente inammissibilità di una tardiva produzione documentale volta a confutarla, salva soltanto l’eventuale “remissione in termini”. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017   …...
Procedimento civile - domanda giudiziale - nuova domanda - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13769 del 31/05/2017
Regime successivo alla l. n. 353 del 1990 - Preclusioni - Domanda nuova - Tardività - Rilievo d'ufficio - Ammissibilità - Accettazione tacita del contraddittorio - Esclusione. In seguito all’entrata in vigore della l. n. 353 del 1990, il giudice può rilevare d’ufficio la tardiva proposizione di una domanda nuova, dovendosi escludere, alla luce del regime delle preclusioni introdotto dalla citata legge, che alla mancata opposizione della controparte consegua la tacita accettazione del contraddittorio in ordine a tale domanda. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13769 del 31/05/2017   …...
Proprieta' - acquisto - a titolo originario - accessione - esclusione - occupazione di porzione di fondo attiguo - Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 12415 del 17/05/2017
Accessione invertita - Natura - Difesa o eccezione - Esclusione - Domanda principale o riconvenzionale - Configurabilità - Conseguenze - Proponibilità per la prima volta in appello - Divieto. La deduzione della cd. accessione invertita di cui all'art. 938 c.c. non dà luogo ad una mera difesa o eccezione, ma ad una vera e propria domanda (principale o riconvenzionale), volta a conseguire un provvedimento giudiziale ad un tempo costitutivo del diritto di proprietà a favore del costruttore ed estintivo del diritto del proprietario del suolo, oltre che impositivo del pagamento del doppio del valore dell'area stessa, sicché tale richiesta è soggetta ai limiti ed alle preclusioni di cui agli artt. 183 e 184 c.p.c., ed è inammissibile ove proposta, per la prima volta, in appello, ex art. 345 c.p.c.. Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 12415 del 17/05/2017   …...
Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - comunione legale – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8803 del 05/04/2017
Comunione legale dei coniugi - Natura di comunione senza quote - Scioglimento - Conseguenze. La natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi permane sino al momento del suo scioglimento, di cui all’art. 191 c.c., allorquando i beni cadono in comunione ordinaria e ciascun coniuge, che abbia conservato il potere di disporre della propria quota, può liberamente e separatamente alienarla, essendo venuta meno l’esigenza di tutela del coniuge a non entrare in rapporto di comunione con estranei. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8803 del 05/04/2017   …...
Procedimento civile - domanda giudiziale - nuova domanda – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22573 del 07/11/2016
Regime anteriore alla l. n. 353 del 1990 - Riassunzione della causa - Divieto di proporre domande nuove - Violazione - Rilevabilità d'ufficio ad opera del giudice - Limiti - Accettazione del contraddittorio - Condizioni. Nei giudizi ai quali non si applica la novella recata dalla l. n. 353 del 1990, l'introduzione di una domanda nuova con l'atto di riassunzione ex art. 50 c.p.c. integra una "mutatio libelli" che dà luogo a una nullità rilevabile d'ufficio,sebbene sanabile con l'accettazione del contraddittorio, a condizione che questa intervenga entrol'udienza di precisazione delle conclusioni. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22573 del 07/11/2016   …...
Prova civile - testimoniale - ammissione (procedimento) - modo di deduzione - lista dei testimoni - in genere – Sez. 3, Sentenza n. 14706 del 19/07/2016
Mancata indicazione, nell'atto di citazione, del nominativo del teste da escutere - Successiva indicazione nei termini di rito - Possibilità di desumere da tale contegno argomenti di prova - Esclusione. Qualora nell'atto introduttivo del giudizio sia stata proposta istanza istruttoria di prova testimoniale senza indicare il nome del teste, e quest'ultimo, tuttavia, sia stato successivamente indicato entro i termini che il rito consente per il completo dispiegamento delle istanze istruttorie, è precluso al giudice attribuire a tale legittima scelta dell'istante un significato a lui sfavorevole ex art.116 c.p.c. Sez. 3, Sentenza n. 14706 del 19/07/2016   …...
Prova civile - consulenza tecnica - poteri del giudice - valutazione della consulenza - in genere – Corte Cassazione, Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8403 del 27/04/2016
Tardiva produzione di documenti nuovi concernenti fatti e situazioni poste direttamente a fondamento della domanda - Esame da parte del c.t.u. contabile - Esclusione - Documenti meramente accessori - Esame da parte del c.t.u. contabile - Ammissibilità ex art. 198 c.p.c. - Fattispecie. In tema di preclusioni nel corso di una consulenza tecnica contabile, si deve escludere l'ammissibilità della produzione tardiva di prove documentali concernenti fatti e situazioni poste direttamente a fondamento della domanda e delle eccezioni di merito, essendo, al riguardo irrilevante il consenso della controparte atteso che, ai sensi dell'art. 198 c.p.c., quest'ultimo può essere espresso solo con riferimento all'esame di documenti accessori, cioè utili a consentire una risposta più esauriente ed approfondita al quesito posto dal giudice. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva considerato inammissibile la produzione di nuova ed ulteriore documentazione volta ad accertare la morosità della controparte ed il calcolo, su di essa, dei relativi interessi, tenuto anche conto della riconvocazione in grado d'appello dei consulenti per fornire chiarimenti). Corte Cassazione, Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8403 del 27/04/2016   …...
Impugnazioni civili - appello - prove - nuove - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7410 del 14/04/2016
Produzione di nuovi documenti - Condizioni - Indispensabilità - Insufficienza - Novità - Mancata richiesta di ammissione in precedenza - Necessità - Fattispecie. In tema di produzione di nuovi documenti in appello, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., nella disciplina, "ratione temporis" applicabile, anteriore alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., nella l. n. 134 del 2012, l'eventuale indispensabilità dei documenti nuovi (nella specie, una scheda testamentaria) è suscettibile di valutazione solo se la loro ammissione non sia stata richiesta in precedenza (nella specie, rigettata per la tardività della produzione, con esclusione, altresì, della sussistenza dei presupposti per la rimessione in termine) Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7410 del 14/04/2016   …...
Prova civile - testimoniale - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18324 del 18/09/2015
Potere del giudice monocratico di disporre d'ufficio la prova testimoniale - Esercizio nelle cause pendenti alla data del 2 giugno 1999 - Mancato decorso dei termini per le istanze istruttorie - Necessità. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18324 del 18/09/2015 Il potere del giudice monocratico di disporre d'ufficio la prova testimoniale ex art. 281 ter c.p.c., ai sensi del combinato disposto degli artt. 135, lettera b), e 136, del d.lgs. n. 51 del 1998, può essere esercitato nelle cause pendenti e non trattenute in decisione alla data del 2 giugno 1999, purché non siano maturate le preclusioni istruttorie. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18324 del 18/09/2015   …...
Tributi (in generale) - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento – Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8715 del 15/04/2014
Rimessione in termini - Applicabilità - Ambito operativo - Fattispecie. L'istituto della rimessione in termini, previsto dall'art. 184 bis cod. proc. civ. (utilizzabile "ratione temporis", abrogato dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n.69, e sostituito dalla norma generale di cui all'art. 153, secondo comma, del medesimo codice), è senz'altro applicabile anche al rito tributario, alla luce dei principi costituzionali che vi presiedono, non meno che di quanto attengano al rito civile, e nell'ottica della tutela delle garanzie difensive e dell'attuazione del giusto processo, operando sia con riferimento alle decadenze relative ai poteri processuali "interni" al giudizio, sia a quelle correlate alle facoltà esterne e strumentali al processo, quali l'impugnazione dei provvedimenti sostanziali che sono oggetto delle tutele processuali concesse. (Così statuendo, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva invece ritenuto che la natura perentoria del termine previsto dalla legge per l'impugnazione esimesse dal considerare nel merito la fondatezza dell'istanza di rimessione in termini proposta dalla parte odierna ricorrente al fine di asseverare la non imputabilità della decadenza). Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8715 del 15/04/2014   …...
Competenza civile - incompetenza - rilevabilità d'ufficio – Cass. n. 5225/2014
Incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile - Rilevabilità di ufficio - Limite - Ordinanza con la quale il giudice decide sulle istanze istruttorie - Esclusione. Ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ., l'incompetenza per materia, al pari di quella per valore e per territorio nei casi previsti dall'art. 28 del codice di rito, è rilevata, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione, la quale, nel rito ordinario, si identifica con l'udienza di cui all'art. 183 cod. proc. civ.; ne deriva che il giudice non può rilevare tale incompetenza nell'ordinanza con la quale, all'esito, ovvero fuori della predetta udienza a norma dell'art. 187, comma settimo, cod. proc. civ., decida in ordine all'ammissione dei mezzi di prova. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5225 del 05/03/2014 _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 5225 2014   …...
arbitrato - procedimento arbitrale - norme applicabili – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3558 del 14/02/2014
Fissazione di termini perentori per istanze istruttorie ex art. 184 cod. proc. civ. - Legittimità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3558 del 14/02/2014 È legittima la fissazione, da parte degli arbitri alle parti, dei termini perentori di cui all'art. 184 cod. proc. civ., quale frutto della libera e lecita scelta di recepimento di un modello processuale ispirato ad esigenze di speditezza e concentrazione istruttoria. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3558 del 14/02/2014   …...
Arbitrato - procedimento arbitrale - norme applicabili – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3558 del 14/02/2014
Fissazione di termini perentori per istanze istruttorie ex art. 184 cod. proc. civ. - Legittimità - Fondamento. È legittima la fissazione, da parte degli arbitri alle parti, dei termini perentori di cui all'art. 184 cod. proc. civ., quale frutto della libera e lecita scelta di recepimento di un modello processuale ispirato ad esigenze di speditezza e concentrazione istruttoria. Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3558 del 14/02/2014   …...
Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - verificazione - disconoscimento - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 26641 del 28/11/2013
Termine di disconoscimento - Individuazione - Nel regime di cui all'art. 184 cod. proc. civ. anteriore alla sostituzione del 2005. Il disconoscimento della scrittura privata, agli effetti dell'art. 215 cod. proc. civ., deve avvenire "nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione", termini non rimessi alla volontà della parte onerata dell'atto, ma operanti nel senso che il sopraggiungere del primo termine preclude di disconoscere nel termine successivo. Pertanto, con riguardo alla disciplina delle acquisizioni probatorie ex art. 184 cod. proc. civ. (nel testo vigente "ratione temporis", anteriore al d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in legge 14 maggio 2005, n. 80), il disconoscimento deve essere effettuato nella memoria successiva alla produzione della scrittura privata in originale, memoria che costituisce la prima risposta successiva alla produzione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 26641 del 28/11/2013   …...
Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18540 del 02/08/2013
Giudizio ordinario anteriore alla legge n. 353 del 1990 - Mancata attivazione della parte per l'espletamento della prova testimoniale ammessa - Richiesta di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni - Rinuncia alla prova - Presunzione - Configurabilità - Fondamento. Nel rito ordinario anteriore all'entrata in vigore della novella di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353, la richiesta, formulata dalla parte che aveva domandato ed ottenuto l'ammissione di una prova testimoniale, di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni in luogo dell'assunzione dei testimoni, è incompatibile con la volontà di proseguire nella fase istruttoria del procedimento, dimostrando, al contrario, l'intenzione di passare a quella decisoria, e consentendo, quindi, di presumere l'avvenuta implicita rinuncia alla suddetta prova, atteso che proprio la mancata predeterminazione normativa di un sistema di preclusioni e decadenze, caratterizzante quel rito, interamente governato dall'impulso delle parti, impone di valorizzare ed interpretare rigorosamente i comportamenti da esse tenuti. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18540 del 02/08/2013   …...
Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - ammissione della prova Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 26175 del 06/12/2011
Richieste istruttorie implicite - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. In tema di prova, deve ritenersi del tutto estranea alla logica formale del processo la configurabilità di richieste istruttorie implicite desumibili dal contenuto degli atti difensivi, poiché la disciplina introdotta dalla legge 26 novembre 1990, n. 353 si impernia sul principio del "clare loqui", evidenziando, in special modo negli art. 163, terzo comma, n. 5, e 184 cod. proc. civ., l'onere per le parti di indicare specificamente i mezzi di prova dei quali intendono chiedere l'ammissione al giudice. (Nella specie, la S.C. ha negato l'equivalenza tra l'atto di citazione, diretto ad ottenere la condanna dell'Amministrazione finanziaria al rimborso di somme indebitamente versate a titolo di tassa annuale sulle concessioni governative e l'istanza di ammissione di prova documentale ovvero di accesso ai documenti amministrativi ex art. 25 della legge n. 241 del 1990). Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 26175 del 06/12/2011   …...
prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - ammissione della prova - in genere – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 26175 del 06/12/2011
Richieste istruttorie implicite - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 26175 del 06/12/2011 In tema di prova, deve ritenersi del tutto estranea alla logica formale del processo la configurabilità di richieste istruttorie implicite desumibili dal contenuto degli atti difensivi, poiché la disciplina introdotta dalla legge 26 novembre 1990, n. 353 si impernia sul principio del "clare loqui", evidenziando, in special modo negli art. 163, terzo comma, n. 5, e 184 cod. proc. civ., l'onere per le parti di indicare specificamente i mezzi di prova dei quali intendono chiedere l'ammissione al giudice. (Nella specie, la S.C. ha negato l'equivalenza tra l'atto di citazione, diretto ad ottenere la condanna dell'Amministrazione finanziaria al rimborso di somme indebitamente versate a titolo di tassa annuale sulle concessioni governative e l'istanza di ammissione di prova documentale ovvero di accesso ai documenti amministrativi ex art. 25 della legge n. 241 del 1990). Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 26175 del 06/12/2011   …...
Prova civile - onere della prova Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 15691 del 15/07/2011
Legge 26 novembre 1990, n. 353 nel testo anteriore alle modifiche di cui alle leggi n. 80 e n. 263 del 2005 – Mezzi di prova - Omessa indicazione negli atti introduttivi - Articolazione nei termini perentori ex art. 184 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Fondamento. Nel nuovo rito ordinario, nel regime processuale di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353, prima delle modifiche introdotte dalle leggi 14 maggio 2005, n. 80 e 28 dicembre 2005, n. 263, è possibile articolare i mezzi di prova sino alla scadenza dei termini perentori previsti dall'art. 184 cod. proc. civ, anche in mancanza della loro indicazione negli atti introduttivi, stante l'omessa previsione, nell'art. 167 cod. proc. civ., di decadenze per il convenuto che non li abbia tempestivamente indicati e considerato che l'art. 164 cod. proc. civ., nel prevedere nullità e sanatorie per i vizi dell'atto di citazione, nulla dispone riguardo all'onere di indicazione dei mezzi di prova. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 15691 del 15/07/2011   …...
Termini processuali - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5260 del 04/03/2011
Mancata costituzione nel giudizio di primo grado a causa di infedele patrocinio del difensore - Istanza di rimessione in termini in appello ex art. 184 bis cod. proc. civ. - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. La rimessione in termini, disciplinata dall'art. 184 bis cod. proc. civ., "ratione temporis" applicabile, non può essere riferita ad un evento esterno al processo, impeditivo della costituzione della parte, quale la circostanza dell'infedeltà del legale che non abbia dato esecuzione al mandato difensivo, giacchè attinente esclusivamente alla patologia del rapporto intercorrente tra la parte sostanziale e il professionista incaricato ai sensi dell'art. 83 cod. proc. civ. che può assumere rilevanza soltanto ai fini di un'azione di responsabilità promossa contro quest'ultimo, e non già, quindi, spiegare effetti restitutori al fine del compimento di attività precluse alla parte dichiarata contumace, o, addirittura, comportare la revoca, in grado d'appello, di tale dichiarazione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5260 del 04/03/2011   …...
Prova civile - consulenza tecnica - poteri del giudice - valutazione della consulenza - in genere – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 24549 del 02/12/2010
Documenti nuovi prodotti tardivamente dalle parti - Esame da parte del ctu contabile - Esclusione - Documenti meramente accessori - Esame da parte del ctu - Ammissibilità ex art. 198 cod. proc. civ. - Fattispecie. In tema di preclusione relative a produzioni documentali, nel corso di una consulenza contabile, si deve escludere l'ammissibilità della produzione tardiva di prove documentali concernenti fatti e situazioni poste direttamente a fondamento della domanda e delle eccezioni di merito, essendo, al riguardo irrilevante il consenso della controparte atteso che, ai sensi dell'art. 198 cod. proc. civ. tale consenso può essere espresso solo con riferimento all'esame di documenti accessori, cioè utili a consentire una risposta più esauriente ed approfondita al quesito posto dal giudice. (Nella fattispecie la pronuncia di secondo grado, con valutazione condivisa in sede di legittimità, aveva dichiarato l'inammissibilità della produzione di contabili bancarie in corso di ctu relativa a revocatoria fallimentare di rimesse). Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 24549 del 02/12/2010   …...
Prova civile - consulenza tecnica - poteri del giudice - valutazione della consulenza - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24549 del 02/12/2010
Documenti nuovi prodotti tardivamente dalle parti - Esame da parte del ctu contabile - Esclusione - Documenti meramente accessori - Esame da parte del ctu - Ammissibilità ex art. 198 cod. proc. civ. - Fattispecie. In tema di preclusione relative a produzioni documentali, nel corso di una consulenza contabile, si deve escludere l'ammissibilità della produzione tardiva di prove documentali concernenti fatti e situazioni poste direttamente a fondamento della domanda e delle eccezioni di merito, essendo, al riguardo irrilevante il consenso della controparte atteso che, ai sensi dell'art. 198 cod. proc. civ. tale consenso può essere espresso solo con riferimento all'esame di documenti accessori, cioè utili a consentire una risposta più esauriente ed approfondita al quesito posto dal giudice. (Nella fattispecie la pronuncia di secondo grado, con valutazione condivisa in sede di legittimità, aveva dichiarato l'inammissibilità della produzione di contabili bancarie in corso di ctu relativa a revocatoria fallimentare di rimesse). Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24549 del 02/12/2010   …...
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PASSAGGIO DAL RITO ORDINARIO AL RITO SPECIALE – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9550 del 22/04/2010
Conseguenze - Rimessione in termini - Esclusione - Preclusioni già verificatesi - Permanenza - Fondamento - Fattispecie in materia di locazione. Il mutamento del rito da ordinario a speciale non determina - neppure a seguito di fissazione del termine perentorio di cui all'art. 426 cod. proc. civ. per l'integrazione degli atti introduttivi - la rimessione in termini rispetto alle preclusioni già maturate alla stregua della normativa del rito ordinario, dovendosi correlare tale integrazione alle decadenze di cui agli artt. 414 e 416 cod. proc. civ. e non valendo la stessa a ricondurre il processo ad una fase anteriore a quella già svoltasi. (Principio affermato dalla S.C. in relazione ad una causa in materia di locazione in cui, dopo la trasformazione del rito ex art. 426 cod. proc. civ., erano stati nuovamente prodotti documenti già prodotti tardivamente nell'anteriore corso della causa secondo il rito ordinario). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9550 del 22/04/2010   …...
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITÀ DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20811 del 07/10/2010
Denuncia di vizio "in procedendo" - Ammissibilità del relativo motivo di ricorso - Indicazione esplicita del pregiudizio patito a seguito della violazione della norma processuale - Necessità - Limiti - Emersione evidente del pregiudizio dal contenuto complessivo del ricorso - Sufficienza. - Fattispecie. Ai fini della ammissibilità di un motivo di ricorso per cassazione con il quale siano denunciati vizi "in procedendo", l'esplicita indicazione del concreto pregiudizio che la parte abbia o ritenga di avere subito dalla affermata violazione della norma processuale non è necessaria ove il pregiudizio lamentato possa essere immediatamente colto dal contenuto complessivo del ricorso. (Nella specie i ricorrenti avevano lamentato la mancata concessione dei termini per le deduzioni istruttorie a causa del mutamento di rito disposto d'ufficio all'udienza ex art. 180 cod. proc. civ. "ratione temporis" vigente). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20811 del 07/10/2010   …...
Provvedimenti del giudice civile - ordinanza - collegiale - contenuto – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 13630 del 04/06/2010
Disciplina anteriore alla riforma di cui alla legge n. 353 del 1990 - Rimessione della causa davanti all'istruttore - Riapertura dell'istruttoria - Facoltà delle parti. In fattispecie regolate dalle norme del codice di rito anteriori alla riforma di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353, l'ordinanza collegiale che, per qualsiasi ragione, rimette la causa dinnanzi all'istruttore determina la riapertura della fase istruttoria nella quale, essendo restituiti al giudice istruttore tutti i poteri per l'ulteriore trattazione della causa (art. 280 cod. proc. civ.), anche le parti debbono essere investite, senza limitazioni di sorta, di tutte le facoltà che esse possono normalmente esercitare in tale fase e della facoltà, quindi, di modificare le domande ("emendatio libelli"), le eccezioni e conclusioni in precedenza formulate e di produrre nuovi documenti e nuove prove. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 13630 del 04/06/2010   …...
Provvedimenti del giudice civile - ordinanza - collegiale - contenuto – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 13630 del 04/06/2010
Disciplina anteriore alla riforma di cui alla legge n. 353 del 1990 - Rimessione della causa davanti all'istruttore - Riapertura dell'istruttoria - Facoltà delle parti. In fattispecie regolate dalle norme del codice di rito anteriori alla riforma di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353, l'ordinanza collegiale che, per qualsiasi ragione, rimette la causa dinnanzi all'istruttore determina la riapertura della fase istruttoria nella quale, essendo restituiti al giudice istruttore tutti i poteri per l'ulteriore trattazione della causa (art. 280 cod. proc. civ.), anche le parti debbono essere investite, senza limitazioni di sorta, di tutte le facoltà che esse possono normalmente esercitare in tale fase e della facoltà, quindi, di modificare le domande ("emendatio libelli"), le eccezioni e conclusioni in precedenza formulate e di produrre nuovi documenti e nuove prove. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 13630 del 04/06/2010   …...
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - COLLEGIALE - CONTENUTO – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13630 del 04/06/2010
Disciplina anteriore alla riforma di cui alla legge n. 353 del 1990 - Rimessione della causa davanti all'istruttore - Riapertura dell'istruttoria - Facoltà delle parti. In fattispecie regolate dalle norme del codice di rito anteriori alla riforma di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353, l'ordinanza collegiale che, per qualsiasi ragione, rimette la causa dinnanzi all'istruttore determina la riapertura della fase istruttoria nella quale, essendo restituiti al giudice istruttore tutti i poteri per l'ulteriore trattazione della causa (art. 280 cod. proc. civ.), anche le parti debbono essere investite, senza limitazioni di sorta, di tutte le facoltà che esse possono normalmente esercitare in tale fase e della facoltà, quindi, di modificare le domande ("emendatio libelli"), le eccezioni e conclusioni in precedenza formulate e di produrre nuovi documenti e nuove prove. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13630 del 04/06/2010   …...
Contratti in genere - scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - per inadempimento - in genere - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13003 del 27/05/2010
Rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione - imputabilità dell'inadempimento, colpa o dolo – Preliminare di compravendita - Domanda di adempimento - Mutamento della domanda in quella di risoluzione - Richiesta di restituzione della somma versata a titolo di prezzo - Ammissibilità - Accettazione del contraddittorio - Necessità - Esclusione. La facoltà, di cui all'art. 1453, secondo comma, cod. civ., di poter mutare nel corso del giudizio di primo grado, nonché in appello, e persino in sede di rinvio la domanda di adempimento in quella di risoluzione in deroga al divieto di "mutatio libelli" sancito dagli artt. 183, 184 e 345 cod. proc. civ., sempreché si resti nell'ambito dei fatti posti a base della inadempienza originariamente dedotta, senza introdurre un nuovo tema di indagine, comporta che, in tema di contratto preliminare di compravendita, qualora sia sostituita la domanda di adempimento con quella di risoluzione, possa essere chiesta la restituzione della somma versata a titolo di prezzo, quale domanda consequenziale a quella di risoluzione, implicando l'accoglimento di questa, per l'effetto retroattivo espressamente previsto dall'art. 1458 cod. civ., l'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta, onde di tale domanda il giudice può decidere anche se su di essa non vi sia stata accettazione del contraddittorio. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13003 del 27/05/2010   …...
Competenza civile - incompetenza - per territorio – Cass. n. 12272/2009
Procedimento davanti al giudice di pace - Incompetenza per materia - Rilevabilità fino alla prima udienza - Udienza di mero rinvio - Rilevabilità all'udienza successiva - Sussistenza - Incompetenza per territorio - Relativa eccezione - Sollevabilità alla prima udienza effettiva - Sussistenza - Svolgimento di precedente udienza - Irrilevanza.  Nel procedimento davanti al giudice di pace, atteso che non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione e che il rito è, tuttavia, caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, dette preclusioni sono collegate allo svolgimento della prima udienza effettiva. Ne consegue che, se la prima udienza sia stata di mero rinvio, l'incompetenza per materia può essere rilevata, dalla parte che ne ha interesse o d'ufficio, anche all'udienza immediatamente successiva, in cui la causa ha avuto effettiva trattazione, così come, ai fini dell'incompetenza territoriale, la prima udienza di trattazione, rilevante ex art. 38 cod. proc. civ. nonché per la tempestività della relativa eccezione, deve ritenersi quella fissata dal giudice adito per l'audizione delle parti e per la definizione delle relative domande, pur se sia stata tenuta altra udienza in precedenza. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12272 del 27/05/2009   _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 12272  2009 …...
prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18688 del 06/09/2007
Ammissione di istanza istruttoria - Mancata attivazione della parte istante per la fissazione dell'udienza di espletamento della prova - Richiesta di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni - Rinuncia alla prova - Presunzione - Configurabilità - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18688 del 06/09/2007 In tema di istruzione probatoria nel rito ordinario, spetta alla parte attivarsi per l'espletamento del richiesto mezzo istruttorio che il giudice abbia ammesso; sicché, ove la parte rimanga inattiva, chiedendo la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni senza più instare per l'espletamento del mezzo di prova, è presumibile che abbia rinunciato alla prova stessa . (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato l'implicita rinuncia all'ammessa prova testimoniale nel fatto che la parte istante aveva chiesto non già la fissazione dell'udienza per l'assunzione della prova, bensì la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18688 del 06/09/2007   …...
Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18688 del 06/09/2007
Ammissione di istanza istruttoria - Mancata attivazione della parte istante per la fissazione dell'udienza di espletamento della prova - Richiesta di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni - Rinuncia alla prova - Presunzione - Configurabilità - Fattispecie. In tema di istruzione probatoria nel rito ordinario, spetta alla parte attivarsi per l'espletamento del richiesto mezzo istruttorio che il giudice abbia ammesso; sicché, ove la parte rimanga inattiva, chiedendo la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni senza più instare per l'espletamento del mezzo di prova, è presumibile che abbia rinunciato alla prova stessa . (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato l'implicita rinuncia all'ammessa prova testimoniale nel fatto che la parte istante aveva chiesto non già la fissazione dell'udienza per l'assunzione della prova, bensì la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18688 del 06/09/2007   …...
Competenza civile - incompetenza - per territorio – Cass. n. 10032/2007
Procedimento davanti al giudice di pace - Incompetenza per materia - Rilevabilità fino alla prima udienza - Udienza di mero rinvio - Rilevabilità all'udienza successiva - Sussistenza.  Nel procedimento davanti al giudice di pace - nel quale non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, ed il cui rito è tuttavia caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale - le preclusioni sono collegate allo svolgimento della prima udienza effettiva: ne consegue che se la prima udienza sia stata di mero rinvio, avendo il giudice soltanto rimesso alcuni procedimenti pendenti tra le stesse parti al coordinatore del suo ufficio per i provvedimenti del caso, l'incompetenza per materia, (nella specie, in favore del giudice del lavoro) può essere rilevata, dalla parte che ne ha interesse o anche d'ufficio, anche alla udienza immediatamente successiva, in cui la causa ha avuto effettiva trattazione. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10032 del 27/04/2007   _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 10032  2007 …...
Procedimento civile - domanda giudiziale - nuova domanda – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 5215 del 07/03/2007
Rinuncia, esplicita od implicita, ad una domanda - Rimessione sul ruolo istruttorio della causa già trattenuta in decisione - Effetti - Reviviscenza della domanda rinunciata - Configurabilità - Esclusione - Inclusione della detta domanda tra le conclusioni definitive formulate successivamente alla rimessione sul ruolo - Domanda nuova - Sussistenza. Una volta che la causa sia stata trattenuta in decisione, la rimessione sul ruolo istruttorio non può far rivivere una domanda alla quale la parte abbia, espressamente o implicitamente, rinunciato. Pertanto, l'inclusione della domanda rinunciata tra le conclusioni definitive successivamente alla predetta rimessione sul ruolo integra gli estremi della formulazione di una domanda nuova, la quale come tale va considerata, alla luce della disciplina "ratione temporis" applicabile. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 5215 del 07/03/2007   …...
prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - ammissione della prova - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14611 del 12/07/2005
Rigetto della relativa istanza istruttoria - Motivazione implicita - Sufficienza. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14611 del 12/07/2005 Il giudice di merito non è tenuto a respingere espressamente e motivatamente le richieste di tutti i mezzi istruttori avanzate dalle parti qualora nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, insindacabili in sede di legittimità, ritenga sufficientemente istruito il processo. Al riguardo la superfluità dei mezzi non ammessi può implicitamente dedursi dal complesso delle argomentazioni contenute nella sentenza. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14611 del 12/07/2005   …...
Assunzione dei mezzi di prova in genere - decadenza – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14586 del 12/07/2005
Per mancata comparizione del difensore - A causa dello stato di malattia del procuratore - Rimessione in termini - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. L'art. 9, terzo comma, della legge 22 gennaio 1934, n. 36, prevedendo la possibilità per il procuratore costituito di farsi rappresentare per il compimento di singoli atti da un altro procuratore, con incarico dato per iscritto negli atti di causa o anche con dichiarazione separata, senza ulteriori formalità, esclude che lo stato di malattia del difensore possa rappresentare causa di impedimento non imputabile, tale da giustificare la rimessione in termini della parte, ai sensi dell'art. 184-bis cod. proc. civ., in ordine alla decadenza dalla prova testimoniale verificatasi per mancata comparizione del procuratore in udienza. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14586 del 12/07/2005   …...
Competenza civile - connessione di cause - riconvenzionali – Cass. n. 3585/2005
Domanda principale rimessa alla cognizione del tribunale in composizione monocratica e domanda riconvenzionale rimessa a quella del tribunale in composizione collegiale - Eccezione di continenza formulata rispetto alla domanda riconvenzionale - Spettanza al collegio, ex art. 281 - Nonies cod. proc. civ., del potere di decidere entrambe le domande ovvero di disporne la separazione - Configurabilità - Provvedimento del giudice istruttore contenente una pronuncia sulla domanda di connessione o di continenza e il rinvio per il prosieguo - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. Allorquando innanzi al medesimo giudice penda una controversia nella quale sono state proposte due domande, l'una devoluta alla cognizione del Tribunale in composizione collegiale (nella specie, domanda di nullità di brevetto, proposta in via riconvenzionale e in relazione alla quale era stata dedotta la continenza rispetto ad altra causa pendente avanti ad altro giudice) e l'altra alla cognizione del tribunale in composizione monocratica (nella specie, domanda di risarcimento danni da concorrenza sleale), poiché, ai sensi dell'art. 281-nonies cod. proc. civ., spetta al collegio, una volta che il giudice istruttore abbia provveduto sulla domanda di connessione o di continenza, decidere entrambe le domande ovvero disporne la separazione ai sensi dell'art. 279 cod. proc. civ., mentre il giudice istruttore è privo di "potestas iudicandi" per dare un provvedimento decisorio in materia di competenza, il provvedimento con il quale il giudice istruttore, rilevata la infondatezza della eccezione di continenza, rinvii la causa in prosieguo, ai sensi dell'art. 184 cod. proc. civ., è privo del carattere di decisorietà, trattandosi di provvedimento ordinatorio, ancorché suscettibile di essere modificato dal collegio, e nei suoi confronti non è quindi esperibile il regolamento di competenza. Sez. 1, Ordinanza n. 3585 del 22/02/2005   _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 3585 2005 …...
Provvedimenti del giudice civile - ordinanza - collegiale - contenuto – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 11881 del 07/08/2002
Rimessione della causa dinanzi all'istruttore - Natura decisoria - Esclusione. L'ordinanza collegiale che rimette la causa dinanzi al giudice istruttore ( nel caso di specie, perché questi accerti le donazioni fatte in vita dal "de cuius") non ha natura decisoria ma ordinatoria, e quindi non è autonomamente impugnabile dalle parti, che potranno impugnare solo la decisione che risolva la controversia indicando in quella sede anche i vizi del procedimento che si ripercuotano sulla correttezza della decisione. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 11881 del 07/08/2002   …...
Arbitrato - procedimento arbitrale - in genere – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8937 del 04/07/2000
Procedura ordinaria - Osservanza - Obbligo - Esclusione - Modifica ed ampliamento degli iniziali quesiti - Ammissibilità - Limiti - Osservanza del principio del contraddittorio - Necessità. In tema di arbitrato, ove gli arbitri non siano stati vincolati all'osservanza della procedura ordinaria, è consentito alle parti, nell'ambito dei termini della clausola compromissoria, di modificare ed ampliare gli iniziali quesiti, senza possibilità di evocare il disposto degli articoli 183 e 184 cod. proc. civ., ma sempre nell'osservanza del principio del contraddittorio. Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8937 del 04/07/2000   …...
Prova civile - testimoniale - ammissione (procedimento) - modo di deduzione - prova contraria – Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 7682 del 19/07/1999
Assunzione - Rinvio ad udienza successiva a quella di espletamento della prova diretta - Legittimità - Fondamento - Violazione dei principi dell' unità e infrazionabilità della prova testimoniale o dell' art. 184 cod. proc. civ. - Esclusione. Ai sensi dell'art. 202 cod. proc. civ., secondo comma, il giudice legittimamente può differire la prosecuzione dei mezzi di prova il cui espletamento non si esaurisce nell'udienza fissata e poiché tale norma è applicabile anche alla prova testimoniale, il giudice non è obbligato ad assumere la prova contraria nella medesima udienza di assunzione di quella diretta, ne' tale differimento viola i principi dell'unità e contestualità della prova testimoniale, ovvero l'art.184 cod. proc. civ., che fissa delle preclusioni per le deduzioni istruttorie, non per l'assunzione delle prove. Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 7682 del 19/07/1999   …...
Prova civile - testimoniale - ammissione (procedimento) - modo di deduzione - lista dei testimoni - in genere – Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 7682 del 19/07/1999
Deposito dopo la scadenza del termine assegnato dal giudice - Perentorietà del termine - Decadenza dall' assunzione - Esclusione - Fondamento. La parte che deposita la lista testimoniale dopo la scadenza del termine assegnatole dal giudice non incorre in alcuna decadenza perché l'art. 184 secondo comma cod. proc. civ. prevede la perentorietà del termine per indicare nuovi mezzi di prova, non per indicare i nomi dei testi di una prova già ammessa. Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 7682 del 19/07/1999   …...
Procedimento civile - domanda giudiziale - modificazioni – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8043 del 04/10/1994
Rapporto di dare ed avere - Poste passive ammesse dalla parte debitrice - Variazione in riduzione - "Mutatio libelli" - Configurabilità - Esclusione - Giudice - Sostituzione alla parte interessata nella "emendatio libelli" - Potere - Esclusione - Fattispecie. Il principio secondo cui non costituisce "mutatio libelli" la richiesta di somme maggiori di quelle indicate con l'atto introduttivo del giudizio, allorché tale ampliamento non comporti immutazione dei fatti giuridici posti a fondamento dell'azione e non introduca un tema d'indagine completamente nuovo, è applicabile anche alle ipotesi di variazione (in riduzione) delle poste passive ammesse dalla parte debitrice nell'ambito di un complesso rapporto di dare ed avere. Tuttavia, poiché il principio, nella sua duplice espressione, afferisce sempre all'attività delle parti ed alla disponibilità dei rispettivi diritti, deve escludersi che il giudice possa sostituirsi alla parte interessata operando in sua vece anche la (semplice) "emendatio libelli". (Nella specie, la S.C., enunciando il suddetto principio, ha cassato la sentenza impugnata, che non aveva ravvisato vizio di ultrapetizione nella pronunzia degli arbitri, i quali, di fronte alla richiesta del creditore di condanna al pagamento di quanto sarebbe risultato dovuto per i titoli dedotti, avevano ridotto il debito rispetto alla misura ammessa dallo stesso debitore). Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8043 del 04/10/1994   …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - motivazione - poteri (o obblighi) del giudice - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 868 del 12/03/1976
Esame ed eventuale ammissione delle richieste istruttorie gia formulate - potere-dovere del collegio.* Il collegio, cui la causa sia rimessa per la decisione, ha potere- dovere di esaminare ed, eventualmente, di ammettere le richieste istruttorie formulate dalle parti al giudice istruttore. ( V 1060/71, mass n 351090; ( V 644/64, mass n 300870).* Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 868 del 12/03/1976   …...
Procedimento civile in genere - domanda giudiziale - nuova - nozione – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1670 del 14/05/1969
Emendatio libelli - differenze - richiamo di norma diversa dall'originariamente invocata - domanda nuova - esclusione. Costituisce modificazione non consentita dal codice di rito, e cioe domanda nuova, quella che, esorbitando dall'ambito dell'originario petitum, e, spostando in modo radicale i termini della controversia, introduca nel processo un tema di indagine e di decisione completamente diverso da quello prospettato nell'atto introduttivo del giudizio. Deve, al contrario ritenersi semplice emendatio libelli, consentita anche in appello, la modificazione che non importi variazione del fatto giuridico posto a fondamento della pretesa e non aggiunga o sostituisca al bene della vita controverso, come specificato nell'atto di citazione un diverso oggetto della pretesa. Pertanto non puo ravvisarsi una domanda nuova nel semplice richiamo, fatto nel corso del giudizio, ad una disposizione di legge (art.882 cod.civ.) diversa da quella (art.883 cod.civ.) menzionata nell'atto introduttivo. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1670 del 14/05/1969   …...

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