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183.1 (Prima udienza di trattazione)

Art. 183. (1) (Prima udienza di trattazione)

0 Codice di procedura civile

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Documenti collegati:

Manifestazione di volontà diretta a contrastare una pretesa avversaria – Cass. n. 13606/2021
Procedimento civile - eccezione - Proposizione - Formule sacramentali - Necessità - Esclusione - Manifestazione di volontà diretta a contrastare una pretesa avversaria - Sufficienza - Mera produzione di documenti - Proposizione implicita di un'eccezione - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie. La formulazione di un'eccezione, pur non richiedendo espressioni sacramentali, esige pur sempre una manifestazione non equivoca della volontà di contrastare una deduzione di controparte (nella specie, volta ad ottenere l'accertamento dell'estinzione per prescrizione di un diritto), sì che deve escludersi che gli estremi di una siffatta volontà possano essere ravvisati nella mera produzione di documenti, benché il loro contenuto risulti idoneo a dimostrare il fondamento della predetta eccezione. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 13606 del 19/05/2021 (Rv. 661439 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_183_1 …...
Potere del giudice di ammettere prove nuove indispensabili – Cass. n. 11804/2021
Impugnazioni civili - appello - prove - nuove - Art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo previgente alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 - Potere del giudice di ammettere prove nuove indispensabili - Oggetto - Prova introdotta irritualmente in primo grado - Esclusione - Fattispecie. Nel giudizio di appello, il potere del giudice di ammettere una prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non può essere esercitato rispetto a prove già in prime cure dichiarate inammissibili, perché dedotte in modo difforme dalla legge, o a prove dalla cui assunzione il richiedente sia decaduto o per la cui deduzione siano maturate preclusioni, le quali non possono essere qualificate prove "nuove". (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano escluso la debenza del danno da lucro cessante in ragione dell'irritualità del deposito del documento comprovante l'iscrizione all'albo dei mediatori, allegato dalla parte attrice soltanto con la conclusionale, sebbene la mancata allegazione fosse stata eccepita dalla parte convenuta sin dalla costituzione in primo grado). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11804 del 05/05/2021 (Rv. 661323 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_183_1 …...
Domanda di risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale – Cass. n. 10141/2021
Procedimento civile - domanda giudiziale - citazione - contenuto - esposizione dei fatti e della "causa petendi" - Domanda di risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale - Onere di indicare i fatti lesivi del proprio diritto e di allegare le specifiche circostanze integranti l'inadempimento - Necessità - Fondamento - Deduzione di un fatto diverso da quello originario - Mera "emendatio libelli" - Esclusione - Mutamento della "causa petendi" - Configurabilità - Fattispecie. Nel caso di proposizione di una domanda di risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale, l'attore ha l'onere di indicare le specifiche circostanze materiali lesive del proprio diritto e di allegare le specifiche circostanze integranti l'inadempimento, in quanto l'allegazione costituisce l'imprescindibile presupposto che circoscrive i fatti cui si correla il diritto di difesa, a presidio del contraddittorio; la deduzione, nel corso del giudizio, di un fatto diverso da quello originario non costituisce una mera "emendatio libelli", ma configura un mutamento della "causa petendi", indipendentemente dal fatto che il comportamento successivamente dedotto costituisca, a sua volta, violazione degli obblighi contrattuali. (La S.C. nella specie, applicando il principio esposto, ha rigettato la domanda della parte acquirente che aveva incentrato la sua azione sull'esistenza di un patto di divieto di cessione del bene a terzi e di un connesso diritto di prelazione a proprio favore, considerando mutamento della domanda la deduzione in corso di causa di un aggiramento del divieto da parte dell'alienante attraverso la sua partecipazione alla produzione del bene da parte di un terzo). Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 10141 del 16/04/2021 (Rv. 661000 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Proc_Civ_art_163_1, Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_184_1 …...
Modifica della domanda in sede di opposizione – Cass. n. 9668/2021
Procedimento civile - domanda giudiziale – modificazioni - Giudizio monitorio - Modifica della domanda in sede di opposizione - Possibilità - Oggetto - Limiti - Fattispecie. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è sempre ammessa la modifica della domanda da parte del creditore opposto, sia con riguardo al petitum che alla causa petendi, purché la domanda modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non si determini né una violazione dei diritti di difesa della controparte né l'allungamento dei tempi del processo. (Principio enunciato in relazione ad una fattispecie nella quale il pagamento era stato intimato in sede monitoria nei confronti di un soggetto nella sua qualità di garante del debitore, mentre nel corso del giudizio di opposizione la pretesa era stata poi fondata sul fatto che l'opponente risultava essere anche erede del debitore). Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 9668 del 13/04/2021 (Rv. 661065 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_645 …...
Giudizio monitorio - Modifica della domanda in sede di opposizione – Cass. n. 9668/2021
Procedimento civile - domanda giudiziale – modificazioni - Giudizio monitorio - Modifica della domanda in sede di opposizione - Possibilità - Oggetto - Limiti - Fattispecie. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è sempre ammessa la modifica della domanda da parte del creditore opposto, sia con riguardo al petitum che alla causa petendi, purché la domanda modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non si determini né una violazione dei diritti di difesa della controparte né l'allungamento dei tempi del processo. (Principio enunciato in relazione ad una fattispecie nella quale il pagamento era stato intimato in sede monitoria nei confronti di un soggetto nella sua qualità di garante del debitore, mentre nel corso del giudizio di opposizione la pretesa era stata poi fondata sul fatto che l'opponente risultava essere anche erede del debitore). Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 9668 del 13/04/2021 (Rv. 661065 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_645 …...
Petizione di eredita' – Cass. n. 7871/2021
Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - petizione di eredita' (nozione, distinzioni) La "petitio hereditatis" si differenzia dalla "rei vindicatio", malgrado l'affinità del "petitum", in quanto si fonda sull'allegazione dello stato di erede, ed ha per oggetto beni riguardanti elementi costitutivi dell'"universum ius" o di una quota parte di esso. Ne consegue, quanto all'onere probatorio, che, mentre l'attore in "rei vindicatio" deve dimostrare la proprietà dei beni attraverso una serie di regolari passaggi durante tutto il periodo di tempo necessario all'usucapione, nella "hereditatis petitio" può invece limitarsi a provare la propria qualità di erede ed il fatto che i beni, al tempo dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario; pertanto, deve ritenersi inammissibile il mutamento in corso di causa dell'azione di petizione ereditaria in azione di rivendicazione, anche quando non sia contestata dal convenuto la qualità di erede dell'attore, in quanto tale mancata contestazione non fa venire meno la funzione prevalentemente recuperatoria dell'azione ereditaria, ma produce effetti solo sul piano probatorio, senza incidere sulla radicale diversità - per natura, presupposti, oggetto e onere della prova - tra le due azioni. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 7871 del 19/03/2021 (Rv. 661042 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Civ_art_0533, Cod_Civ_art_0948, Cod_Civ_art_2697 …...
Rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione – Cass. n. 6762/2021
Contratti in genere - scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - per inadempimento - rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione - imputabilita' dell'inadempimento, colpa o dolo - eccezione d'inadempimento - Mancato rilievo d'ufficio della tardività dell'eccezione di inadempimento in primo grado - Accoglimento nel merito - Preclusioni - Limiti - Mancata impugnazione sul punto od omessa riproposizione della relativa questione - Rilevabilità d'ufficio da parte del giudice del gravame - Esclusione - Conversione della nullità in motivo di impugnazione - Giudicato implicito - Configurabilità. La pronuncia d'ufficio del giudice di primo grado su una questione processuale per la quale è prescritto un termine di decadenza o il compimento di una determinata attività - in difetto di espressa previsione normativa della rilevabilità "in ogni stato e grado" ed escluse le ipotesi di vizi talmente gravi da pregiudicare interessi di rilievo costituzionale - deve avvenire entro il grado di giudizio nel quale essa si è manifestata; qualora il giudice di primo grado abbia deciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciare d'ufficio sulla questione (nella specie, rilievo del carattere tardivo ex art. 167 c.p.c. dell'eccezione di inadempimento sollevata in primo grado dal convenuto), resta precluso l'esercizio del potere di rilievo d'ufficio sulla stessa, per la prima volta, tanto al giudice di appello quanto a quello di cassazione, ove non sia stata oggetto di impugnazione o non sia stata ritualmente riproposta, essendosi formato un giudicato implicito interno in applicazione del principio di conversione delle ragioni di nullità della sentenza in motivi di gravame previsto dall'art. 161 c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 6762 del 10/03/2021 (Rv. 660906 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Civ_art_1460, Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_329 …...
Modifica della domanda ex art. 183, comma 6, c.p.c. – Cass. n. 4031/2021
Procedimento civile - domanda giudiziale - modificazioni - Modifica della domanda ex art. 183, comma 6, c.p.c. - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie. La modificazione della domanda ammessa dall'art. 183, comma 6, c.p.c. può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della medesima ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, o l'allungamento dei tempi processuali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di appello che, in un giudizio intentato in origine nei confronti di una struttura sanitaria per ottenere il risarcimento dei danni subiti per avere contratto l'epatite C in conseguenza di una trasfusione di sangue, aveva ritenuto inammissibile la successiva domanda, avanzata nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., volta ad accertare che l'attore era stato contagiato dal virus non con tale trasfusione, ma per effetto di una "generica infezione nosocomiale nel periodo di degenza"). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4031 del 16/02/2021 (Rv. 660594 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Civ_art_2043, Cod_Proc_Civ_art_163 …...
Domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento – Cass. n. 3127/2021
Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - ingiustificato arricchimento (senza causa) - Modifica della domanda ex art. 183, comma 6, c.p.c. - Possibilità - Oggetto - Limiti - Sostituzione della domanda di adempimento di obbligazione contrattuale con quella di ingiustificato arricchimento - Ammissibilità - Presupposti - Fattispecie. Nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di appello che aveva ritenuto inammissibile, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la domanda ex art. 2041 c.c. avanzata, in via subordinata, con la memoria prevista dall'art. 183, comma 6, c.p.c., nei confronti di una ASL per il pagamento di somme relative ad attività di pronto soccorso, terapia intensiva e servizio di urgenza e emergenza medica cd. SUEM). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3127 del 09/02/2021 (Rv. 660591 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Civ_art_2041 …...
Ingiustificato arricchimento – Cass. n. 3058/2021
Impugnazioni civili - "causa petendi et petitum" - Domanda di adempimento contrattuale - Successiva domanda in appello di arricchimento senza causa - Inammissibilità - Fondamento. Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - ingiustificato arricchimento (senza causa) - In genere. La domanda di indennizzo per arricchimento senza causa integra, rispetto a quella di adempimento contrattuale originariamente formulata, una domanda nuova ed è, come tale, inammissibile se proposta per la prima volta in appello, ostandovi l'espresso divieto previsto dall'art. 345 c.p.c.. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3058 del 09/02/2021 (Rv. 660579 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Civ_art_2041 …...
Particolare difficolta della prestazione medica - Rilievo d'ufficio – Cass. n. 200/2021
Procedimento civile - azione - principio del contraddittorio - Particolare difficolta della prestazione medica - Rilievo d'ufficio - Ammissibilità - Giudizio di appello - Sottoposizione alle parti della relativa questione, ove non affrontata in primo grado - Necessità - Conseguenze. Responsabilita' civile - professionisti - attivita' medico-chirurgica In genere. In tema di prestazione medica, il rilievo della questione concernente la necessità della soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà può essere compiuto d'ufficio dal giudice, sulla base di risultanze ritualmente acquisite, non costituendo oggetto di un'eccezione in senso stretto. Peraltro, ove tale questione non sia stata né prospettata né discussa in primo grado, la corte di appello che voglia fondare su di essa la propria decisione è tenuta, a pena di nullità, ad invitare previamente le parti ad argomentare al riguardo, anche al fine dell'eventuale sollecitazione dell'esercizio dei poteri ex art. 356 c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 200 del 11/01/2021 Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_356, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_359, Cod_Civ_art_2236 corte cassazione 200 2021 …...
"Petitio hereditatis" proposto da successibile "ex lege" – Cass. n. 28665/2020
Procedimento civile - nuova domanda - procedimento civile - domanda giudiziale - nuova domanda - "Petitio hereditatis" proposto da successibile "ex lege" - Produzione in giudizio di scheda testamentaria da parte del convenuto - Domanda di nullità del testamento formulata dall'attore alla prima udienza - Ammissibilità. Nell'ipotesi di "petitio hereditatis" proposta dal successore "ex lege", la domanda di nullità del testamento formulata dall'attore alla prima udienza dopo la produzione in giudizio della scheda testamentaria da parte del convenuto, ponendosi in nesso di consequenzialità con la relativa difesa, è ammissibile ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 183, comma 4, c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 28665 del 15/12/2020 Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0457, Cod_Civ_art_0533, Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_036, Cod_Proc_Civ_art_167 corte cassazione 28665 2020 …...
Osservanza delle norme del codice di rito – Cass. n. 28189/2020
Arbitrato - procedimento arbitrale - Osservanza delle norme del codice di rito - Mancata previsione - Conseguenze - Modifica ed ampliamento degli iniziali quesiti - Ammissibilità - Limiti. Nell'arbitrato rituale, ove le parti non abbiano vincolato gli arbitri all'osservanza delle norme del codice di rito, è consentito alle medesime di modificare ed ampliare le iniziali domande, senza che trovino applicazione le preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c., salvo il rispetto del principio del contraddittorio. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 28189 del 10/12/2020 Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_816_2 corte cassazione 28189 2020 …...
Effetti del giudicato - Azioni a difesa della proprietà e di altri diritti reali – Cass. n. 22591/2020
Cosa giudicata civile - effetti del giudicato (preclusioni) - Azioni a difesa della proprietà e di altri diritti reali - Passaggio in giudicato della sentenza che accerta la inesistenza del diritto - Nuova azione fondata su di un titolo di acquisto diverso - Preclusione - procedimento civile - domanda giudiziale - modificazioni Atteso il carattere autodeterminato del diritto di proprietà e degli altri diritti reali di godimento, individuati in base alla sola indicazione del loro contenuto - cioè del bene che ne costituisce l'oggetto -, nelle azioni ad essi relative la deduzione del fatto costitutivo rileva ai fini non della loro individuazione, ma soltanto della prova del diritto. Ne consegue che, qualora sia proposta una domanda di accertamento o di condanna, relativa ad uno dei su indicati diritti, sulla base di un determinato fatto costitutivo, e questa venga rigettata per ragioni inerenti al fatto costitutivo dedotto, l'accertamento con efficacia di giudicato dell'inesistenza del diritto stesso preclude la possibilità di far valere "ex novo" il medesimo diritto sulla base di un diverso titolo di acquisto. (Nella fattispecie, la parte ricorrente aveva chiesto accertarsi l'avvenuto acquisto per usucapione di un terreno a seguito del rigetto di precedente domanda volta ad ottenerne la proprietà in virtù di un contratto di rendita vitalizia). Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 22591 del 16/10/2020 (Rv. 659370 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1158, Cod_Civ_art_2909, Cod_Civ_art_0948, Cod_Proc_Civ_art_183_1 corte cassazione 22591 2020 …...
Domanda di costituzione coattiva di servitù – Cass. n. 19555/2020
Servitù' - prediali - servitù' coattive - costituzione servitù' coattive -Domanda di costituzione coattiva di servitù - Allegazione, da parte del convenuto, dell'interclusione del fondo per effetto di alienazione o divisione - Qualificazione in termini di eccezione in senso proprio - Esclusione - Mera difesa - Configurabilità - Conseguenze sul piano processuale. In tema di domanda volta alla costituzione di una servitù coattiva di passaggio, l'allegazione del convenuto di non essere tenuto a subire la servitù in virtù di interclusione del fondo per effetto di alienazione o di divisione ai sensi dell'art. 1054 c.c. non integra una eccezione in senso proprio, bensì una mera difesa, proponibile, come tale, in ogni fase del giudizio. Diff. : Sez. 2, Sentenza n. 5054 del 10/10/1984 (Rv. 436870-01). Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 19555 del 18/09/2020 (Rv. 659231 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1051, Cod_Civ_art_1054, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_346, Cod_Proc_Civ_art_180, Cod_Proc_Civ_art_183_1 CORTE CASSAZIONE 19555 2020 …...
Nuova domanda - Proposizione da parte dell'attore dopo l'udienza ex art. 183 c.p.c. – Cass. n. 18546/2020
Procedimento civile - domanda giudiziale - nuova domanda - Proposizione da parte dell'attore dopo l'udienza ex art. 183 c.p.c. - Condizioni - Teleologica "complanarità" - Requisiti - Fattispecie. Nel processo civile di cognizione, ciò che rende ammissibile l'introduzione in giudizio da parte dell’attore di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza ex art. 183 c.p.c. è il carattere della teleologica "complanarità", dovendo pertanto tale diritto attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere alla realizzazione (almeno in parte) dell'utilità finale già avuta di mira con l'originaria domanda (salva la differenza tecnica di "petitum" mediato) e rivelarsi di conseguenza incompatibile con il diritto per primo azionato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che, in un giudizio promosso per la declaratoria di inefficacia di alcuni pagamenti ex art. 44 l.fall., aveva ritenuto ammissibile l'ulteriore domanda di adempimento formulata dall'attore, in via gradata, nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18546 del 07/09/2020 (Rv. 658999 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_183_1, (Legge Falliment. art. 44 = Dlgs_14_2019_art_144), Cod_Civ_art_1218 CORTE CASSAZIONE 18546 2020 …...
Procedimento sommario di cognizione - Preclusioni - Cass. n. 13879/2020
Procedimenti sommari - Procedimento sommario di cognizione - Preclusioni - Conversione del rito - Rilevanza di tali preclusioni nel giudizio a cognizione piena - Esclusione - Fondamento - Fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c. - Necessità - Conseguenze. In tema di procedimento sommario di cognizione, le preclusioni maturate nel corso dello stesso non si applicano al giudizio ordinario a cognizione piena che si instaura all'esito della conversione del rito, poiché l'art. 702 bis c.p.c. non dispone nulla al riguardo mentre l'art. 702 ter c.p.c. prevede espressamente che il giudice, in seguito alla detta conversione, fissi l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., con conseguente necessità di osservare i termini ex artt. 163 bis, comma 1, c.p.c. e 166 c.p.c. a tutela del diritto di difesa del convenuto. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 13879 del 06/07/2020 (Rv. 658308 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_702_2, Cod_Proc_Civ_art_702_3, Cod_Proc_Civ_art_163_2, Cod_Proc_Civ_art_166, corte cassazione 13879 2020 …...
Contratto d'opera - professioni intellettuali - responsabilita' - Cass. n. 13874/2020
Lavoro - lavoro autonomo (nozione, caratteri, distinzioni) - contratto d'opera (nozione, caratteri, differenze dall'appalto, distinzioni) - professioni intellettuali - responsabilita' - Risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà - Rilievo officioso - Ammissibilità - Fondamento. In materia di contratto di prestazione d'opera, acclarata la colpa del professionista, il rilievo che la prestazione eseguita comporta la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà può essere compiuto d'ufficio dal giudice sulla base di risultanze istruttorie ritualmente acquisite, non formando oggetto di un'eccezione in senso stretto. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13874 del 06/07/2020 (Rv. 658306 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2236, Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Proc_Civ_art_183_1 corte cassazione 13874 2020 …...
difensori - mandato alle liti (procura) - revoca e rinuncia "Ius postulandi" – Cass. n. 12249/2020
Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - revoca e rinuncia "Ius postulandi" – Permanenza fino alla sostituzione con nuovo difensore - Incapacità di volere del mandante - Irrilevanza - Fattispecie. l difensore revocato continua, ai sensi dell'art. 85 c.p.c., a svolgere il suo mandato finché non intervenga la sostituzione con un nuovo difensore, sicché è irrilevante la ridotta o compromessa capacità di intendere e di volere del mandante intervenuta "medio tempore". (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato l'istanza di rimessione in termini per il deposito memorie ex art. 183 c.p.c., proposta dal nuovo difensore della parte sottoposta ad amministrazione di sostegno, che aveva dedotto di essersi trovata, dopo la revoca del precedente difensore e prima della nomina del nuovo, in uno stato di incapacità). Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12249 del 23/06/2020 (Rv. 658059 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_085, Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Civ_art_0404 corte cassazione 12249 2020 …...
Competenza civile - regolamento di competenza – Cass. n. 11866/2020
Conflitto di competenza - Giudice di appello - Termine per il rilievo dell'incompetenza - Preclusione di cui all'art. 38, comma 3, c.p.c. - Applicabilità al giudizio di impugnazione - Sussistenza - Fondamento. La preclusione di cui all'art. 38, comma 3, c.p.c. (il quale dispone che l'incompetenza per materia, per valore e per territorio inderogabile sono eccepite o rilevate entro l'udienza di trattazione) trova applicazione anche nelle ipotesi di regolamento di competenza d'ufficio proposto dal giudice di secondo grado ai sensi dell'art.45 c.p.c., con la conseguenza che detto regolamento, dovendo immediatamente seguire al rilievo dell'incompetenza, deve essere richiesto entro il termine di esaurimento delle attività di trattazione contemplate dall'art.350 c.p.c., ossia prima che il giudice del gravame provveda all'eventuale ammissione delle prove a norma dell'art.356 c.p.c., ovvero - in caso di non espletamento di attività istruttoria - prima che proceda ad invitare le parti alla precisazione delle conclusioni e a dare ingresso alla fase propriamente decisoria. Corte di Cassazione Sez. U - , Sentenza n. 11866 del 18/06/2020 (Rv. 658035 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_045, Cod_Proc_Civ_art_047, Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_350, Cod_Proc_Civ_art_356 _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale CORTE  CASSAZIONE 11866 2020 …...
Impugnazioni civili - appello - giudice dell'appello - Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 11118 del 10/06/2020 (Rv. 658140 - 01)
Erronea individuazione del giudice, per territorio o grado, competente - Eccezione - Rilievo d'ufficio - Modalità e tempi. Nel giudizio di appello la disciplina dell'incompetenza non soggiace ad un regime diverso da quello previsto per tutte le competenze dall'art. 38 c.p.c. Ne consegue che il potere della parte convenuta di eccepire l'incompetenza del giudice del gravame deve ancorarsi alla comparsa di risposta tempestivamente depositata, cosi come quello del giudice di rilevare d'ufficio la propria incompetenza si deve ritenere collegato all’omologo in appello dell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. e, dunque, all'udienza ex art. 350 c.p.c. Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 11118 del 10/06/2020 (Rv. 658140 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_341, Cod_Proc_Civ_art_350 …...
Procedimento civile - domanda giudiziale - modificazioni - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9692 del 26/05/2020 (Rv. 657690 - 01)
Azione risarcitoria nei confronti del proprietario di unità condominiale - Modifica della domanda ex art. 183, comma 6, c.p.c. - Deduzione della qualità di condomino del convenuto - Ammissibilità della "emendatio libelli" - Ragioni. Responsabilita' civile - cose in custodia - incendio - obbligo di custodia In genere. Nell'azione risarcitoria esperita nei confronti del proprietario di un'unità condominiale (nella specie, per danni conseguenti a perdite idriche provenienti da tubazioni), la successiva deduzione della qualità di condomino del convenuto costituisce una modificazione della domanda ammissibile ai sensi e nei limiti dell'art. 183, comma 6, c.p.c. e non incorre nel divieto di formulazione di nuove domande, in quanto l'elemento identificativo soggettivo delle "personae" è immutato e la domanda modificata, relativa alla stessa vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l’atto introduttivo, non modifica le potenzialità difensive della controparte ed è connessa a quella originaria in termini di "alternatività". Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9692 del 26/05/2020 (Rv. 657690 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_163, Cod_Civ_art_1117, Cod_Civ_art_2051 …...
Competenza civile - regolamento di competenza - conflitto (regolamento d'ufficio) - Cass. n. 9552/2020
Regolamento di competenza - Indennità di espropriazione - Competenza funzionale in unico grado della corte d'appello - Tribunale - Rilievo d'ufficio dell'incompetenza in sentenza - Ammissibilità - Esclusione. Espropriazione per pubblico interesse (o utilita') - competenza e giurisdizione In genere. L'incompetenza del tribunale riguardo alle controversie inerenti alla determinazione della giusta indennità di espropriazione, affidate alla competenza funzionale in unico grado della corte di appello, non è rilevabile d'ufficio per la prima volta in sentenza, trovando applicazione l'art. 38, comma 3, c.p.c., che preclude il rilievo d'ufficio dell'incompetenza oltre la prima udienza di cui all'art. 183 c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9552 del 25/05/2020 (Rv. 657738 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_047, Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_183_1 _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 9552 2020 …...
Esecuzione forzata - opposizioni – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3716 del 14/02/2020 (Rv. 657019 - 01)
Titolo esecutivo di formazione giudiziale - Opposizione all'esecuzione - Motivi deducibili - Fatti anteriori alla formazione del titolo - Esclusione - Momento di formazione delle preclusioni nel giudizio nel quale si è costituito tale titolo - Rilevanza. In tema di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, non possono essere dedotti fatti estintivi, impeditivi o modificativi verificatisi prima della maturazione delle preclusioni processuali, ad essi relative, nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione di tale titolo. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3716 del 14/02/2020 (Rv. 657019 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_183_1 ESECUZIONE FORZATA OPPOSIZIONI   …...
Divisione - divisione ereditaria – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2914 del 07/02/2020 (Rv. 657093 - 04)
Divisione ereditaria - Domanda subordinata di riduzione per lesione di legittima - Deduzione in appello dell'assenza di “relictum” - Domanda nuova - Esclusione - Fattispecie. Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva). In un giudizio di divisione ereditaria, ove gli attori coeredi chiedano la divisione della massa ereditaria da calcolare a seguito di collazione dei beni donati al coerede convenuto e, in subordine, la riduzione della donazione per lesione della quota di legittima, non può essere considerata nuova, e, pertanto, inammissibile, la domanda subordinata nel caso in cui solo in appello si deduca l'assenza di "relictum" - e, quindi, la loro totale pretermissione - che consentirebbe agli appellanti di proporla senza essere tenuti ad accettare previamente l'eredità con beneficio di inventario. (Nella specie la S.C. ha affermato il principio sul presupposto che la lamentata pretermissione era stata prospettata in appello come un diverso aspetto della lesione della quota di legittima e, in tal senso, ha ritenuto corretto che l'esercizio dell'azione a tutela della quota di legittima fosse stato formulato in modo alternativo, quale divisione della comunione se fosse stata riconosciuta l'esistenza di una massa ereditaria e quale azione di riduzione della donazione in caso contrario). Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2914 del 07/02/2020 (Rv. 657093 - 04) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0553, Cod_Civ_art_0555, Cod_Civ_art_0563, Cod_Civ_art_0564, Cod_Civ_art_0737, Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_345 DIVISIONE DIVISIONE EREDITARIA   …...
Competenza civile - regolamento di competenza – Cass. n. 2338/2020
Giudizi successivi alla legge n. 69 del 2009 - Questione di competenza - Decisione positiva senza previo invito a precisare le conclusioni - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Condizioni. In tema di regolamento di competenza è inammissibile il ricorso, ex art_ 42 c.p.c., avverso il provvedimento del collegio che disponga la prosecuzione della lite innanzi al giudice istruttore, ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice abbia affermato, in termini inequivoci ed incontrovertibili, l'idoneità della propria decisione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la questione di competenza. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2338 del 03/02/2020 (Rv. 656642 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_187, Cod_Proc_Civ_art_189, Cod_Proc_Civ_art_275, Cod_Proc_Civ_art_279 _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 2338 2020   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - parti comuni dell'edificio - uso - estensione e limiti - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2002 del 29/01/2020 (Rv. 656855 - 01)
Uso della cosa comune da parte del condominio - Superamento dei limiti ex art. 1102 c.c. - Domanda volta al ripristino dello "status quo" - Natura reale - Conseguenze. La domanda azionata da un condomino in base al disposto dell'art. 1102 c.c., ed avente quale fine il ripristino dello "status quo ante" di una cosa comune illegittimamente alterata da altro condomino, ha natura reale, in quanto si fonda sull'accertamento dei limiti del diritto di comproprietà su un bene. Essa, dunque, rientra nel novero delle azioni relative ai diritti autodeterminati, individuati sulla base del bene che ne forma l'oggetto, nel senso che la relativa "causa petendi" s'identifica con lo stesso diritto di comproprietà sul bene comune. Ne consegue che non vi è diversità di domande, agli effetti degli artt. 183 e 345 c.p.c., ove a fondamento della domanda di rimozione delle opere si ponga dapprima il difetto della preventiva autorizzazione dell'assemblea condominiale e poi si deducano i generali criteri di cui all'art. 1102 c.c.; né incorre nel vizio di extrapetizione il giudice che, dedotta in lite l'illegittimità dell'uso particolare del bene comune, ex art. 1102 c.c., accolga la domanda ritenendo che l'opera arrechi pregiudizio al decoro architettonico dell'edificio condominiale, trattandosi di limite legale compreso nel principio generale dettato da tale norma e che perciò deve guidare l'indagine giudiziale sulla verifica delle condizioni di liceità del mutamento d'uso. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2002 del 29/01/2020 (Rv. 656855 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1102, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_345 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI CONDOMINIO NEGLI EDIFICI   …...
Procedimento civile - intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 516 del 15/01/2020 (Rv. 656810 - 01)
Terzo chiamato in causa dal convenuto come effettivo obbligato -Estensione automatica della domanda attorea - Sussistenza - Terzo chiamato in garanzia -Domanda espressa anche nei suoi confronti - Necessità. Diversamente dall'ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore (caso, questo, nel quale la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario), nell'eventualità della chiamata del terzo in garanzia la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 516 del 15/01/2020 (Rv. 656810 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_269, Cod_Proc_Civ_art_106 PROCEDIMENTO CIVILE INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI CHIAMATA SU ISTANZA DI PARTE   …...
Giudizio civile e penale (rapporto) - Giudizio di rinvio innanzi alla corte d'appello civile a seguito di annullamento disposto dalla S.C. in sede penale ai soli effetti civili – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 517 del 15/01/2020 (Rv. 656811 -
Effetti - Piena "translatio" - Conseguenze - Possibilità di formulare nuove conclusioni e di emendare la domanda - Limiti. La decisione della Corte di cassazione ex art. 622 c.p.p. determina una sostanziale "translatio iudicii" dinanzi al giudice civile, sicché la corte di appello competente per valore, cui sia stato rimesso il procedimento ai soli effetti civili, deve applicare le regole, processuali e sostanziali, del giudizio civile; ne consegue, oltre alla possibilità di formulare nuove conclusioni sorte in conseguenza di quanto rilevato dalla sentenza di cassazione penale, anche la legittimità della modificazione della domanda ai fini della prospettazione degli elementi costitutivi dell'illecito civile, sia pure nel limite delle preclusioni fissato dall'art. 183 c.p.c., come interpretato dalla giurisprudenza, e tenuto conto della domanda formulata con l'originaria costituzione di parte civile secondo modalità contenutistiche e formali sostanzialmente omologhe a quelle previste per la citazione. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 517 del 15/01/2020 (Rv. 656811 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Proc_Civ_art_163_1, Cod_Proc_Civ_art_183_1 RAPPORTO GIUDIZIO CIVILE E PENALE EFFETTI   …...
Procedimento civile - capacita' processuale - difetto di rappresentanza o di autorizzazione rilevato dal giudice - Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 33769 del 19/12/2019 (Rv. 656333 - 03)
Difetto di legittimazione processuale - Rilevabilità d'ufficio - Limiti - Necessità di coordinarla con il sistema delle preclusioni - Sussistenza - Proponibilità per la prima volta in cassazione - Esclusione. La questione relativa al difetto di legittimazione processuale, pur essendo rilevabile d'ufficio, deve essere coordinata con il sistema di preclusioni introdotto dalla l. n. 353 del 1990, come modificata dalla l. n. 354 del 1995, in forza del quale l’assenza dei poteri rappresentativi, in primo grado, va contestata non oltre l'udienza di trattazione mentre, in appello, può essere inserita tra i motivi di impugnazione. Ne consegue che, in mancanza di tempestiva censura nel corso dei due predetti momenti processuali e qualora il giudice di merito non abbia ritenuto di chiedere d'ufficio, a una delle parti, la giustificazione dei poteri rappresentativi in capo alla persona che ha rilasciato la procura "ad litem", la doglianza non è proponibile per la prima volta con il ricorso per cassazione. Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 33769 del 19/12/2019 (Rv. 656333 - 03) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_182, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_075, Cod_Proc_Civ_art_183_1 …...
Procedimento civile - intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) - poteri dell'interventore - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 31939 del 06/12/2019 (Rv. 655958 - 01)
Attività assertiva dell'interventore - Soggezione a preclusioni - Esclusione - Decadenze Istruttorie - Possibilità per l'interventore di formulare domande - Sussistenza - Violazione dei princìpi del giusto processo - Esclusione - Fondamento Chi interviene volontariamente in un processo ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia spirato il termine di cui all'art. 183 c.p.c. per la fissazione del "thema decidendum"; né tale interpretazione dell'art. 268 c.p.c. viola il principio di ragionevole durata del processo od il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio, poiché l'interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre, ove sia già intervenuta la relativa preclusione, nuove prove e, di conseguenza non vi è né il rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 31939 del 06/12/2019 (Rv. 655958 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_105, Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_268 …...
Contratti bancari - operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni) - Cass. n. 31927/2019
Contratti bancari - Azione di ripetizione di indebito - Eccezione di prescrizione sollevata dalla banca - Natura solutoria dei versamenti - Prova del contratto di apertura di credito - Onere a carico del correntista - Acquisizione della prova nel processo - Omessa allegazione del correntista - Irrilevanza. In materia di rapporti bancari, a fronte dell'eccezione di prescrizione del credito a decorrere dalle singole rimesse, sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, grava su quest'ultimo la prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate, ma il giudice è comunque tenuto a valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito purché ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, perché la deduzione circa l'esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato da una apertura di credito, costituisce un'eccezione in senso lato e non in senso stretto. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 31927 del 06/12/2019 (Rv. 656479 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2033, Cod_Civ_art_2946, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Civ_art_1842, Cod_Civ_art_1852, Cod_Civ_art_1194 corte cassazione 31927 2019 …...
Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - attivita' - Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 31886 del 06/12/2019 (Rv. 656045 - 01)
Acquisizione di elementi necessari per rispondere ai quesiti - Limiti - Fondamento - Deroghe. Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - attivita' - assunzione di informazioni da terzi - In genere. Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - attivita' - chiarimenti alle parti - In genere. Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - attivita' - indagini - In genere. In tema di consulenza tecnica di ufficio, in virtù del principio dispositivo e dell'operare nel processo civile di preclusioni, assertive ed istruttorie, l'ausiliare del giudice, nello svolgimento delle proprie attività, non può - nemmeno in presenza di ordine del giudice o di acquiescenza delle parti - indagare di ufficio su fatti mai ritualmente allegati dalle parti, né acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi delle domande o delle eccezioni proposte e nemmeno procurarsi, dalle parti o dai terzi, documenti che forniscano tale prova. A tale regola può derogarsi soltanto quando la prova del fatto costitutivo della domanda o dell'eccezione non possa essere oggettivamente fornita dalle parti con i mezzi di prova tradizionali, postulando il ricorso a cognizioni tecnico-scientifiche, oppure per la prova di fatti tecnici accessori o secondari e di elementi di riscontro della veridicità delle prove già prodotte dalle parti. Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 31886 del 06/12/2019 (Rv. 656045 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_061, Cod_Proc_Civ_art_062, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_191, Cod_Proc_Civ_art_194, Cod_Proc_Civ_art_198, Cod_Proc_Civ_art_201, Cod_Civ_art_2697 …...
Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - fatti pacifici - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 31402 del 02/12/2019 (Rv. 656256 - 02)
Principio di non contestazione - Operatività - Limiti - Retrattabilità - Condizioni. La valutazione della condotta processuale del convenuto, agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle preclusioni, che la disciplina del giudizio ordinario di cognizione connette all'esaurimento della fase processuale entro la quale è consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando nuovi fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte; in particolare, la mancata tempestiva contestazione, sin dalle prime difese, dei fatti allegati dall'attore è comunque retrattabile nei termini previsti per il compimento delle attività processuali consentite dall'art. 183 c.p.c., risultando preclusa, all'esito della fase di trattazione, ogni ulteriore modifica determinata dall'esercizio della facoltà deduttiva. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 31402 del 02/12/2019 (Rv. 656256 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Proc_Civ_art_183_1 …...
Procedimento civile - domanda giudiziale - modificazioni - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31078 del 28/11/2019 (Rv. 655978 - 01)
Modifica della domanda ex art. 183 c.p.c. - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie. La modificazione della domanda, consentita dall'art. 183, comma 6, c.p.c., può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali. (Nella specie, la S.C. ha considerato esente da critiche la sentenza che aveva ritenuto costituisse domanda nuova ed ulteriore, rispetto a quella originaria di mero accertamento della natura locatizia del contratto, la richiesta declaratoria di illegittimità dell'avvenuta estromissione dai locali con conseguente loro riconsegna). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31078 del 28/11/2019 (Rv. 655978 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_163 …...
Procedimento civile - domanda giudiziale - modificazioni - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30745 del 26/11/2019 (Rv. 656177 - 01)
Art. 183, comma 6, c.p.c. - Precisazioni e modificazioni della domanda - Limiti. La memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. consente all'attore di precisare e modificare le domande "già proposte", ma non di proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, le quali vanno, invece, presentate, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30745 del 26/11/2019 (Rv. 656177 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_163 …...
Competenza civile - regolamento di competenza - conflitto (regolamento d'ufficio) - Cass. n. 27731/2019
Termine per il rilievo dell'incompetenza - Prima udienza di trattazione - Udienza di mero rinvio - Possibilità di sollevare il conflitto all'udienza di effettiva trattazione - Esclusione - Ragioni - Violazione del termine - Conseguenze - Inammissibilità - Fattispecie. Il regolamento di competenza da parte del giudice investito della controversia, a seguito di pronunzia declinatoria della stessa da parte del giudice preventivamente adito, è tempestivo, secondo quanto si ricava dall'art. 38 c.p.c., purchè promosso entro la prima udienza di trattazione, eventualmente anche a seguito di riserva assunta in quella sede. Il mancato rispetto di detto termine comporta l'inammissibilità del regolamento d'ufficio, pur quando il regolamento venga sollevato all'udienza di trattazione successiva ad altra di mero rinvio, perché la celebrazione di tali udienze è vietata nel nostro ordinamento, stante la finalità costituzionalmente recepita della ragionevole durata del processo. (In applicazione di detto principio, la S.C. ha ritenuto intempestivo il regolamento di competenza sollevato alla prima udienza di effettiva trattazione, perché successiva ad altra di mero rinvio operata con "salvezza dei diritti di prima udienza"). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27731 del 29/10/2019 (Rv. 655646 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_045, Cod_Proc_Civ_art_183_1 _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 27731 2019 …...
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 27388 del 25/10/2019 (Rv. 655521 - 01)
Contratto a progetto - Professioni intellettuali - Deroga - Eccezione in senso stretto - Conseguenze. In tema di lavoro a progetto, la deroga prevista in favore di coloro che svolgono una professione intellettuale, ai sensi dell'art. 61, comma 3, del d.lgs. n. 276 del 2003, introduce nel processo un nuovo tema di indagine riconducibile ad un'eccezione in senso stretto, come tale non rilevabile d'ufficio, né proponibile per la prima volta nel corso del giudizio o in appello. Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 27388 del 25/10/2019 (Rv. 655521 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_421, Cod_Proc_Civ_art_437, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_345 …...
Assicurazione - assicurazione contro i danni - limiti del risarcimento - massimale - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26813 del 21/10/2019 (Rv. 655287 - 01)
Massimale contrattualmente previsto - Natura - Fatto costitutivo della pretesa azionata - Esclusione - Fondamento - Limite del massimale - Oneri di allegazione e prova di detto limite - A carico dell'assicuratore - Rispetto delle preclusioni processuali - Necessità - Esaurimento del massimale in un momento successivo - Irrilevanza. In tema di assicurazione per la responsabilità civile, il massimale non è elemento essenziale del contratto di assicurazione, il quale può essere validamente stipulato senza la relativa pattuizione, e neppure costituisce fatto generatore del credito assicurato, configurandosi piuttosto come elemento limitativo dell'obbligo dell'assicuratore, sicché grava su quest'ultimo l'onere di allegare e provare l'esistenza e la misura del massimale nel rispetto delle preclusioni processuali, a nulla rilevando che al momento dell'introduzione del giudizio quel massimale non fosse ancora esaurito. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26813 del 21/10/2019 (Rv. 655287 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1917, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_346 …...
Procedimento civile - eccezione – Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 25434 del 10/10/2019 (Rv. 655426 - 01)
Eccezioni in senso lato - Specifica e tempestiva allegazione della parte - Necessità - Esclusione - Rilevabilità d'ufficio anche in appello - Ammissibilità - Condizioni - Documentazione dei fatti "ex actis" - Sufficienza - Fondamento - Poteri istruttori d'ufficio ex art. 437 c.p.c. - Configurabilità - Fattispecie. Il rilievo d’ufficio delle eccezioni in senso lato, attesa la distinzione rispetto a quelle in senso stretto, non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, purché i fatti risultino documentati "ex actis"; ne consegue che in presenza di una eccezione in senso lato il giudice può esercitare anche i propri poteri officiosi al fine di ammettere le prove indispensabili, cioè quelle idonee ad elidere ogni incertezza nella ricostruzione degli eventi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva qualificato il rifiuto di ricevere la lettera di licenziamento, annotato in calce alla lettera prodotta in giudizio dal datore di lavoro, come eccezione in senso lato dunque non soggetta a preclusioni, con conseguente legittimità degli esercitati poteri istruttori). Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 25434 del 10/10/2019 (Rv. 655426 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_421, Cod_Proc_Civ_art_437, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_345 …...
Procedimento civile - domanda giudiziale - nuova domanda - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 24040 del 26/09/2019 (Rv. 655306 - 01)
Regime delle preclusioni introdotto dalla l. n. 353 del 1990 - Domanda nuova - Rilevabilità d'ufficio - Conseguenze - Domanda tardiva in primo grado - Proposizione della relativa eccezione in appello - Ammissibilità - Fondamento. Nella vigenza del regime giuridico delle preclusioni introdotto dalla l. n. 353 del 1990, la novità della domanda formulata nel corso del giudizio è rilevabile anche d'ufficio da parte del giudice, trattandosi di una questione sottratta alla disponibilità delle parti, in virtù del principio secondo cui il "thema decidendum" è modificabile soltanto nei limiti e nei termini a tal fine previsti, con la conseguenza che, ove in primo grado tali condizioni non siano state rispettate, l'inammissibilità della domanda può essere fatta valere anche in sede di gravame, non essendo la relativa eccezione annoverabile tra quelle in senso stretto, di cui l'art. 345 c.p.c. esclude la proponibilità in appello. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 24040 del 26/09/2019 (Rv. 655306 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_345 …...
Domanda giudiziale - modificazioni – Cass. 14369/2019
Modificazione della domanda ex art. 183 c.p.c. - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie. La modificazione della domanda ex art. 183 c.p.c. è consentita sempre che rimangano immutate le parti del giudizio nonché la vicenda sostanziale oggetto dello stesso. (Nella specie, in un giudizio di revocazione ordinaria di un atto di disposizione patrimoniale, la S.C. ha ritenuto non ammissibile la sostituzione dell'originaria domanda tesa a conseguire la declaratoria di inefficacia dell'atto di cessione di un credito avente titolo negoziale, con altro di natura risarcitoria derivante da illecito aquiliano, tenuto conto che il credito su cui l'attrice mirava a basare la proposta azione revocatoria era non solo diverso per titolo da quello originario ma anche connotato da un incerto collegamento con la vicenda già posta all'esame dell'adito giudice). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 14369 del 27/05/2019 (Rv. 654204 - 01) Riferimenti normativi:  Cod. Proc. Civ. art. 183.1 – Prima comparizione delle parti e trattazione della causa Cod. Civ. art. 2901 – Condizioni …...
Incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile – Cass. 14170/2019
Poteri di rilevazione di ufficio da parte del giudice - Limiti - Fattispecie. Il rilievo officioso dell'incompetenza inderogabile deve essere svolto dal giudice non oltre la prima udienza, in modo chiaro ed univoco e sulla base dei documenti ritualmente acquisiti. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che la rilevazione dell'incompetenza effettuata dal giudice in prima udienza fosse tempestiva, ancorché irritualmente svolta attraverso la rimessione degli atti al Presidente del Tribunale per l'eventuale assegnazione alla Sezione specializzata agraria, ma invalida in quanto basata su un documento prodotto da una parte non ancora costituita in giudizio). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14170 del 24/05/2019 (Rv. 654221 - 01) Riferimenti normativi:  Cod. Proc. Civ. art. 038 – Incompetenza Cod. Proc. Civ. art. 042 – Regolamento necessario di competenza Cod. Proc. Civ. art. 166 – Costituzione del convenuto Cod. Proc. Civ. art. 167.2 – Comparsa di risposta Cod. Proc. Civ. art. 171.2 – Ritardata costituzione delle parti Cod. Proc. Civ. art. 183.1 –Prima comparizione delle parti e trattazione della causa _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 14170 2019 …...
Conservazione della garanzia patrimoniale - – Cass. 13593/2019
Revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni") - Evocazione in giudizio come litisconsorti l'alienante e l'acquirente - Estinzione della società alienante per cancellazione - Conseguenze - Integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci - Necessità - Fenomeno successorio - Sussistenza - Concessione di termine per la corretta instaurazione del contraddittorio - Necessità. Società - di capitali. In tema di azione revocatoria, il creditore che agisca in giudizio evocando, come litisconsorti necessari, la società debitrice alienante e quella acquirente ha diritto ad integrare il contraddittorio nei confronti dei soci di quest'ultima al fine di conseguire un titolo esecutivo, per un credito insorto "pendente societate", anche dopo la sua estinzione, ove il contraddittorio sia stato instaurato correttamente nei confronti di entrambe le società ma quella alienante si sia estinta con cancellazione dal registro delle imprese anche in data antecedente alla notifica dell'atto di citazione. I soci, difatti, succedono alla società estinta e assumono la veste di legittimati passivi, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti nel corso dell’attività e nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione od illimitatamente; conseguentemente, il giudice, ove verifichi l'estinzione di una delle società litisconsorti, è tenuto, in ogni stato e grado del giudizio, a fissare un termine per la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti dei soci. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13593 del 21/05/2019 (Rv. 654200 - 02) Riferimenti normativi:  Cod. Civ. art. 2901 – CondizioniCod. Civ. art. 2902 – Effetti Cod. Proc. Civ. art. 102 – Litisconsorzio necessario Cod. Proc. Civ. art. 183.1 – Prima comparizione delle parti e trattazione della causa Cod. Proc. Civ. art. 331 – Integraizone del contraddittorio in cause inscindibili …...
Incompetenza - rilevabilità d'ufficio – Cass. 13472/2019
Mutamento del rito ex art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Persistenza delle preclusioni già verificatesi - Conseguenze - Rilevabilità di ufficio dell'incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile nella prima udienza successiva al mutamento di rito - Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza- procedimento di primo grado - passaggio dal rito ordinario al rito speciale In caso di mutamento del rito ex art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011, restano ferme le preclusioni già verificatesi secondo le norme del rito prescelto e, pertanto, l'incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile non può essere rilevata d'ufficio nella prima udienza successiva a detto mutamento, posto che tale meccanismo non comporta una regressione del processo ad una fase anteriore a quella già svoltasi, ma serve esclusivamente a consentire alle parti di adeguare le difese alle regole del rito da seguire. (Nella specie, la S.C. ha escluso che, a fronte del mutamento di rito ex art. 4 cit., disposto in ordine ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in materia di onorari di avvocato introdotto con citazione, sia possibile sollevare d'ufficio, nella prima udienza successiva a detto mutamento, la questione dell'incompetenza territoriale inderogabile - nella specie, in relazione al foro del consumatore - dovendosi ritenere la "prima udienza", rilevante ai fini dell'art. 38, comma 3, c.p.c., esaurita con il provvedimento di mutamento del rito). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 13472 del 18/05/2019 (Rv. 654051 - 01) Riferimenti normativi:  Cod. Proc. Civ. art. 183.1 – Prima comparizione delle parti e trattazione della causa Cod. Proc. Civ. art. 038.3 – Procura alle liti Cod. Proc. Civ. art. 426 – Passaggio dal rito ordinario al rito speciale Cod. Proc. Civ. art. 427 – Passaggio dal rito speciale al rito ordinario _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 13472 2019 …...
Possesso - azioni a difesa del possesso - reintegrazione da spoglio - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 11369 del 29/04/2019 (Rv. 653713 - 01)
Risarcimento del danno - Azione di reintegrazione - Successiva indicazione di un bene diverso da quello menzionato nell'atto introduttivo - Inammissibilità della nuova domanda - Mutamento della prospettazione degli elementi del possesso o dello spoglio - Ammissibilità – Fattispecie Nel giudizio di reintegrazione da spoglio, sussiste domanda nuova, inammissibile a norma dell'art. 183 c.p.c., soltanto nel caso in cui, in corso di causa, venga indicato, come oggetto di spoglio, un bene diverso da quello menzionato nell'atto introduttivo, giacché alla privazione di un bene diverso corrisponde una controversia che esorbita dai limiti dell'originaria pretesa. Per contro, il solo mutamento della prospettazione di elementi relativi al possesso dello stesso bene (modalità, limiti, titolo giustificativo) o allo spoglio (modi d'esecuzione, clandestinità, violenza) non integra un mutamento ma una semplice modificazione della domanda. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice d'appello che aveva reputato nuova la domanda di reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio che, alla prima udienza di trattazione, era stata estesa, con riguardo alle modalità del suo esercizio, a mezzi meccanici di più modeste dimensioni rispetto a quelli indicati nell'atto introduttivo). Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 11369 del 29/04/2019 (Rv. 653713 - 01) Cod_Civ_art_1168, Cod_Proc_Civ_art_183_1 …...
Procedimento civile - domanda giudiziale - modificazioni - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 11226 del 24/04/2019 (Rv. 653638 - 01)
Modifica della domanda ex art. 183 c.p.c. - Possibilità - Oggetto - Limiti - Contestazione della violazione delle distanze fra edifici in aggiunta a quella concernente le distanze dalle vedute - Ammissibilità - Esclusione - Incidenza della natura autodeterminata dei diritti controversi - Esclusione – Fondamento La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), purché la domanda così modificata sia comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non si aggiunga a quella iniziale, ma la sostituisca e si ponga, dunque, rispetto ad essa, in rapporto di alternatività. Pertanto, la domanda finalizzata ad ottenere il rispetto delle distanze tra costruzioni ex art. 873 c.c., che si aggiunga a quella inizialmente proposta per assicurare il rispetto delle distanze legali dalle vedute ex art. 907 c.c., è da considerare nuova e, quindi, inammissibile, stante il diverso scopo perseguito dai due istituti, senza che rilevi la natura autodeterminata dei diritti coinvolti poiché dette azioni non riguardano l'accertamento del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento, postulando, al contrario, che questi non siano controversi. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 11226 del 24/04/2019 (Rv. 653638 - 01) Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Civ_art_0907, Cod_Civ_art_0873 …...
Procedimento civile - atti e provvedimenti in genere - brevetto europeo - nazionalizzazione - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10206 del 11/04/2019 (Rv. 653693 - 01)
Traduzione - Deposito - Termine – Fondamento  Ai sensi del combinato disposto degli artt. 56 e 120 del d.lgs. n. 30 del 2005 è legittima l’acquisizione d'ufficio della documentazione relativa alla domanda di brevetto (ovvero la copia della traduzione del brevetto europeo) nonostante la scadenza dei termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., in quanto l'art. 120 cit., nella parte i cui ammette la proposizione della domanda di nullità del brevetto anche prima che questo sia concesso, con correlativo potere del giudice di sospendere il giudizio in attesa della pronuncia dell'UIBM, deve ritenersi applicabile anche quando il titolo sia stato già concesso ma non ne sia stata redatta la traduzione in italiano. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10206 del 11/04/2019 (Rv. 653693 - 01) Cod_Proc_Civ_art_183_1 …...
Procedimento civile - atti e provvedimenti - brevetto europeo - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10206 del 11/04/2019 (Rv. 653693 - 01)
Brevetto europeo - Nazionalizzazione - Traduzione - Deposito - Termine – Fondamento - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10206 del 11/04/2019 (Rv. 653693 - 01) Ai sensi del combinato disposto degli artt. 56 e 120 del d.lgs. n. 30 del 2005 è legittima l’acquisizione d'ufficio della documentazione relativa alla domanda di brevetto (ovvero la copia della traduzione del brevetto europeo) nonostante la scadenza dei termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., in quanto l'art. 120 cit., nella parte i cui ammette la proposizione della domanda di nullità del brevetto anche prima che questo sia concesso, con correlativo potere del giudice di sospendere il giudizio in attesa della pronuncia dell'UIBM, deve ritenersi applicabile anche quando il titolo sia stato già concesso ma non ne sia stata redatta la traduzione in italiano. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10206 del 11/04/2019 (Rv. 653693 - 01) Cod_Proc_Civ_art_183_1  Brevetto europeo …...
Effetti del contratto - esecuzione di buona fede - Plurime obbligazioni pecuniarie relative a rapporto contrattuale complesso - Rapporto di durata - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 6591 del 07/03/2019
Contratti in genere - effetti del contratto - esecuzione di buona fede - Plurime obbligazioni pecuniarie relative a rapporto contrattuale complesso - Rapporto di durata - Pretese creditorie conseguenti - Possibilità di frazionamento giudiziale - Limiti - Fattispecie. Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale - possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, e, laddove ne manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art. 183 c.p.c., riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art. 101, comma 2, c.p.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva dichiarato improponibili, perché integranti un ingiustificato frazionamento della tutela processuale, le domande di risarcimento del danno da lucro cessante proposte nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli da alcune società per aver dovuto dismettere apparecchi da gioco risultati irregolari nonostante il nullaosta dell'amministrazione convenuta, ancorché per il medesimo fatto dannoso le stesse società avessero richiesto il risarcimento del danno emergente in un precedente giudizio). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 6591 del 07/03/2019 Cod_Civ_art_1375, Cod_Proc_Civ_art_034, Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_183_1 …...
Processo - Competenza funzionale - Tribunale ordinario e Sezione specializzata in materia di immigrazione - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6563 del 06/03/2019
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Processo - Competenza funzionale - Tribunale ordinario e Sezione specializzata in materia di immigrazione - Sussistenza - Violazione - Rilevabilità d'ufficio - Affermazione - Limite temporale - Rinvio della udienza di prima comparizione - Ammissibilità - provvedimenti del giudice civile - sentenza - deliberazione (della) - In genere. In tema di disciplina dell'immigrazione, la competenza a provvedere sull'impugnazione del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari, è da ritenersi di natura funzionale e va attribuita, a far data dal 18 febbraio 2017, alla sezione distrettuale specializzata in materia di immigrazione, ai sensi dell'art.3, comma 1, lettera a) del d.l. n. 13 del 2017. Ne consegue che, a tenore dell'art.38 c.p.c., il Tribunale, rispettando il limite temporale dell'udienza di cui all'art.183 c.p.c. possa tempestivamente rilevare"ex officio" la propria incompetenza funzionale sciogliendo la riserva assunta a detta udienza ed assegnando alle parti i termini per la riassunzione. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6563 del 06/03/2019 Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_183 …...
Invalidità' - nullità' del contratto - Nullità negoziali - Rilievo officioso di una causa diversa da quella allegata - Possibilità - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 6319 del 05/03/2019
Contratti in genere - invalidità' - nullità' del contratto - Nullità negoziali - Rilievo officioso di una causa diversa da quella allegata - Possibilità - Fondamento - Fattispecie. Nelle polizze ”unit linked”, caratterizzate dalla componente causale mista, finanziaria ed assicurativa sulla vita, anche ove sia prevalente la causa finanziaria, la parte qualificata come assicurativa deve rispondere ai principi dettati dal codice civile, delle assicurazioni e della normativa secondaria ad essi collegata, con particolare riferimento al rischio demografico rispetto al quale il giudice di merito deve valutare l’entità della copertura assicurativa, desumibile dall'ammontare del premio versato dal contraente rispetto al capitale garantito, dall'orizzonte temporale e dalla tipologia dell'investimento. (Nella specie la Corte ha ritenuto che erroneamente il giudice del merito non avesse preso in esame l’esiguità del rischio demografico contrattualmente previsto in relazione all'equilibrio delle prestazioni che veniva sostanzialmente vanificato.). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 6319 del 05/03/2019 Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1421, Cod_Proc_Civ_art_099, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Civ_art_1882, Cod_Civ_art_1919 NULLITA' DEL CONTRATTO CONTRATTI …...
Domanda giudiziale - rinuncia rinunzia all'azione - portata - necessità di un mandato speciale - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 4837 del 19/02/2019
Procedimento civile - domanda giudiziale - rinuncia rinunzia all'azione - portata - necessità di un mandato speciale - poteri del difensore - differenza rispetto alla rinuncia ad una parte della domanda - fondamento. La rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede, in capo al difensore, un mandato "ad hoc", senza che sia a tal fine sufficiente quello "ad litem", in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 4837 del 19/02/2019 Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_084, Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_184_1, Cod_Proc_Civ_art_306 …...
Invalidità - nullità del contratto - in genere nullità negoziali - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 3308 del 05/02/2019
contratti in genere - invalidità - nullità del contratto - in genere nullità negoziali - "rilevazione" e "dichiarazione" - rispettive modalità operative – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 3308 del 05/02/2019 La rilevazione d'ufficio delle nullità negoziali - sotto qualsiasi profilo, anche diverso da quello allegato dalla parte, e altresì per le ipotesi di nullità speciali o di protezione - è sempre obbligatoria, purché la pretesa azionata non venga rigettata in base a una individuata "ragione più liquida", e va intesa come indicazione alle parti di tale vizio. La loro dichiarazione, invece, ove sia mancata un'espressa domanda della parte all'esito della suddetta indicazione officiosa, costituisce statuizione facoltativa - salvo per le nullità speciali, che presuppongono una manifestazione di interesse della parte - del medesimo vizio, previo suo accertamento, nella motivazione e/o nel dispositivo della pronuncia, con efficacia di giudicato in assenza di sua impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la sentenza, emessa in altro giudizio e passata in giudicato, con la quale era stata incidentalmente dichiarata la nullità del contratto preliminare di vendita del diritto d'uso di un box auto, spiegasse i suoi effetti anche nel successivo giudizio instaurato dalla promittente alienante nei confronti dei promissari acquirenti per il rilascio del bene e per il pagamento delle spese di gestione e dell'indennità di occupazione). Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 3308 del 05/02/2019 nullità negoziali nullità del contratto preliminare di vendita Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1419, Cod_Civ_art_1421, Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_099, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_183_1 NULLITA' DEL CONTRATTO CONTRATTI   …...
Domanda giudiziale - nuova domanda - Modificazione dell'ammontare del risarcimento conseguente al manifestarsi di danni in corso di causa
Procedimento civile - domanda giudiziale - nuova domanda - Modificazione dell'ammontare del risarcimento conseguente al manifestarsi di danni in corso di causa - Domanda nuova - Esclusione - Ammissibilità. Non costituisce domanda nuova, e deve ritenersi ammessa nel corso di tutto il giudizio di primo grado e finché non si precisano le conclusioni, la modificazione quantitativa del risarcimento del danno in origine richiesto, intesa non esclusivamente come modifica della valutazione economica del danno costituito dalla perdita o dalla diminuzione di valore di una cosa determinata, ma anche come richiesta dei danni, provocati dallo stesso fatto che ha dato origine alla causa, che si manifestano solo nel corso del giudizio. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2038 del 24/01/2019   …...
Domanda giudiziale - nuova domanda - “causa petendi”
Procedimento civile - domanda giudiziale - nuova domanda - “causa petendi” - modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio - “mutatio libelli” - sussistenza – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 32146 del 12/12/2018 Esorbita dai limiti di una consentita "emendatio libelli" il mutamento della "causa petendi" che consista in una vera e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, tale da introdurre nel processo un tema di indagine e di decisione nuovo perché fondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo del giudizio, così da porre in essere una pretesa diversa da quella precedente (nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia impugnata che aveva rigettato la domanda formulata dagli attori che, nel chiedere la rimozione delle opere realizzate dalla controparte in un'area cortilizia, avevano originariamente fondato la pretesa sul presupposto della proprietà esclusiva della stessa mentre, in grado d'appello, alla luce dell'accertamento della comproprietà dell'immobile, avevano chiesto tutela ex art. 1102 c.c.). Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 32146 del 12/12/2018 …...
Domanda giudiziale - nuova domanda - proposizione all'udienza di precisazione delle conclusioni
Procedimento civile - domanda giudiziale - nuova domanda - proposizione all'udienza di precisazione delle conclusioni - accettazione implicita del contraddittorio - condizioni – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 30699 del 27/11/2018 La domanda proposta all'udienza di precisazione delle conclusioni deve ritenersi ritualmente introdotta in giudizio, per accettazione implicita del contraddittorio, qualora la parte verso la quale essa è rivolta non ne abbia eccepito, nella stessa udienza, la preclusione, non essendo utile allo scopo l'opposizione fatta in comparsa conclusionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza con la quale, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introdotto anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 353 del 1990, la corte d'appello aveva rilevato d'ufficio, in assenza di tempestiva contestazione dell'interessato, l'inammissibilità della domanda del creditore contro soggetto diverso dall'originario ingiunto presentata in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado). Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 30699 del 27/11/2018   …...
Giudice - istruttore - poteri e obblighi
Procedimento civile - giudice - istruttore - poteri e obblighi - in genere - sistema anteriore all'introduzione dell'art. 101, comma 2, c.p.c. - rilievo ufficioso di questioni - dovere di sottoporle alle parti - violazione - conseguenze - nullità della sentenza – fondamento - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 30716 del 27/11/2018 Nel sistema anteriore all'introduzione del comma 2 dell'art. 101 c.p.c. (a norma del quale il giudice, se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, deve assegnare alle parti, "a pena di nullità", un termine "per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione"), operata con l'art. 45, comma 13, della l. n. 69 del 2009, il dovere costituzionale di evitare sentenze cosiddette "a sorpresa" o della "terza via", poiché adottate in violazione del principio della "parità delle armi", aveva fondamento normativo nell'art. 183 c.p.c. che al comma 3 (oggi comma 4) faceva carico al giudice di indicare alle parti "le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione", con riferimento, peraltro, alle sole questioni di puro fatto o miste e con esclusione, quindi, di quelle di puro diritto. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 30716 del 27/11/2018   …...
Ricostruzione del "relictum" e "del donatum"  
Impugnazioni civili - appello - domande - nuove - in genere - ricostruzione del "relictum" e "del donatum" - nuove indicazioni di beni, liberalità o pesi effettuate in appello – inammissibilità - limiti - utilizzabilità anche d'ufficio di elementi già acquisiti agli atti - impugnazioni civili - appello - prove – nuove. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28272 del 06/11/2018 >>> Nel giudizio di riduzione per lesione della legittima, come anche in quello di divisione, è esclusa la possibilità di allegare ovvero provare, per la prima volta in appello, l'esistenza di altri beni idonei ad incidere sulla determinazione del "relictum" e, conseguentemente, dell'effettiva entità della lesione, dovendo il potere di specificazione della domanda manifestarsi nel rispetto delle preclusioni previste dal codice di rito. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha chiarito che, in appello, le richieste di ricostruzione del "relictum" e del "donatum" mediante l'inserimento di beni e liberalità o l'indicazione di pesi o debiti del "de cuius" sono ammissibili nei limiti consentiti dagli elementi tempestivamente acquisiti con l'osservanza delle summenzionate preclusioni, trattandosi di operazioni alle quali il giudice è tenuto d'ufficio). Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28272 del 06/11/2018   …...
Rilevabilità d'ufficio anche in appello
Procedimento civile - eccezione - in genere - eccezioni in senso lato - specifica e tempestiva allegazione della parte - necessità - esclusione - rilevabilità d'ufficio anche in appello - ammissibilità - condizioni - documentazione dei fatti "ex actis" - sufficienza - fondamento - preclusioni - operatività - esclusione. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 27998 del 31/10/2018 >>> Il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati "ex actis", poiché il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe sviato ove pure le questioni rilevabili d'ufficio fossero soggette ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 27998 del 31/10/2018 …...
Nuova domanda - rilevabilità d'ufficio
Procedimento civile - domanda giudiziale - nuova domanda - regime normativo anteriore alla novella del codice di rito del 1990 - divieto di proposizione nel corso del giudizio di primo grado - violazione - rilevabilità d'ufficio - limiti - accettazione espressa o implicita del contraddittorio - accettazione implicita - configurabilità - criteri. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 27644 del 30/10/2018 Nel regime normativo antecedente alla novella del codice di rito introdotta dalla l. n. 353 del 1990, la novità della domanda in primo grado non è eccezione riservata alla parte, ma rilevabile anche su iniziativa del giudice. Questo potere officioso, tuttavia, non è illimitato poiché si esaurisce allorquando la parte, che potrebbe avere interesse ad impedire l'ingresso della domanda, abbia dichiarato di accettare il contraddittorio o tenuto un comportamento implicante accettazione; tale comportamento, peraltro, non può essere ravvisato nel mero silenzio o nel difetto di reazione, persino prolungato nel tempo, alla domanda nuova, dovendo estrinsecarsi in un atteggiamento difensivo inequivoco concretantesi in una contestazione specifica riferita al merito della pretesa e non semplicemente affidata a formule di stile. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 27644 del 30/10/2018 …...
Fatti modificativi, impeditivi o estintivi della pretesa attorea
Procedimento civile - eccezione - in genere - allegazione di fatti modificativi, impeditivi o estintivi della pretesa attorea - attività di parte - rilevazione dei suddetti fatti ai fini della decisione - potere-dovere del giudice, tranne nelle ipotesi prevedenti l'intervento della parte per necessità "strutturale" o espressa previsione normativa - legittima acquisizione dei suddetti fatti al processo secondo i tempi e modi previsti dalla specifica disciplina processuale - necessità - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 27405 del 29/10/2018 >>> In relazione all'opzione difensiva del convenuto consistente nel contrapporre alla pretesa attorea fatti ai quali la legge attribuisce autonoma idoneità modificativa, impeditiva o estintiva degli effetti del rapporto sul quale la predetta pretesa si fonda, occorre distinguere il potere di allegazione da quello di rilevazione. Infatti, mentre il primo compete esclusivamente alla parte e va esercitato nei tempi e nei modi previsti dal rito in concreto applicabile (pertanto, soggiacendo alle relative preclusioni e decadenze), il secondo spetta alla parte (ed è soggetto, perciò, alle preclusioni stabilite per le attività di parte) solo qualora la manifestazione della sua volontà sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva (come nell'ipotesi di eccezioni corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva), ovvero quando singole disposizioni espressamente indichino come indispensabile l'iniziativa di parte; in ogni altro caso, si deve ritenere la rilevabilità d'ufficio dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultanti dal materiale probatorio legittimamente acquisito, senza che, peraltro, ciò comporti un superamento del divieto di scienza privata del giudice o delle preclusioni e decadenze imposte, atteso che il generale potere-dovere di rilievo d'ufficio delle eccezioni facente capo al giudice si traduce semplicemente nell'attribuzione di rilevanza, ai fini della decisione di merito, a determinati fatti, purché la richiesta della parte non sia strutturalmente necessaria o espressamente prevista, essendo, però, in entrambe le situazioni necessario che i predetti fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultino legittimamente acquisiti al …...
Domanda del coerede nei confronti degli altri
Procedimento civile - domanda giudiziale - nuova domanda - impresa familiare - iniziale domanda del coerede nei confronti degli altri al fine di conseguire una quota dell'azienda - successiva richiesta diretta a conseguire gli utili ancora dovuti al momento della cessazione del rapporto di collaborazione - “mutatio libelli” - sussistenza - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 26274 del 18/10/2018 >>> In relazione ad un'azienda compresa in un asse ereditario e gestita dal "de cuius" in forma di impresa familiare, ove un coerede agisca nei confronti degli altri per ottenere una quota di tale azienda, nonché la conseguente ripartizione degli utili, dà luogo a "mutatio libelli", vertendosi in tema di diritti eterodeterminati e, dunque, avendo riguardo sia al fatto costitutivo allegato dalla parte che al bene giuridico preteso, la successiva richiesta (formulata, come nella specie, in grado di appello) volta a conseguire, in rapporto alla quantità e qualità del lavoro prestato, gli utili ancora dovuti al momento della cessazione del rapporto di collaborazione, segnata dalla morte del titolare dell'impresa. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 26274 del 18/10/2018 …...
Vizio della motivazione
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione - vizio della motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. nella formulazione successiva al d.l. n. 83 del 2012 – censura relativa a fatto pacifico o "non contestato" - deducibilità - esclusione - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 26274 del 18/10/2018 >>> Il fatto di cui sia stato omesso l'esame, rilevante ai fini dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (nella formulazione conseguente al d.l. n. 83 del 2012), deve essere stato "oggetto di discussione fra le parti" e, quindi, necessariamente "controverso".Ne consegue che, ove il giudice affermi che un fatto è esistente o provato, perché incontroverso o pacifico (e, quindi, non discusso), tale punto della decisione non può essere censurato in termini di vizio della motivazione ex art. 360, comma 1,n. 5, c.p.c., potendosi piuttosto configurare una violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. o degli artt. 115, comma1 (ove applicabile "ratione temporis"), 167, comma 1, 183 c.p.c. e 2697 c.c. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 26274 del 18/10/2018 …...
Plurime obbligazioni pecuniarie – pretese creditorie
Contratti in genere - effetti del contratto - esecuzione di buona fede - plurime obbligazioni pecuniarie relative a rapporto contrattuale complesso – rapporto di durata – pretese creditorie conseguenti – interesse al frazionamento giudiziale – necessità di specifica deduzione - mancanza – conseguenze - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 24698 del 08/10/2018 >>> Quando distinti crediti maturati da un soggetto sono inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo e fondati su un unico rapporto di durata, il frazionamento del credito è ammesso soltanto se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. Laddove manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art.183 c.p.c., riservando la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art.101, comma 2, c.p.c. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha, in una fattispecie in cui un unico rapporto di collaborazione professionale si era protratto con una compagnia assicuratrice per circa dieci anni ed articolato in migliaia di incarichi peritali, ritenuto che la linea difensiva adottata dalla società convenuta, improntata principalmente sulla improponibilità della domanda per abusivo frazionamento del credito, presupponesse logicamente proprio la contestazione dell'esistenza di un interesse meritevole di tutela a tale modalità di esercizio del diritto di azione). Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 24698 del 08/10/2018 …...
Plurime obbligazioni pecuniarie - pretese creditorie
Contratti in genere - effetti del contratto - esecuzione di buona fede - plurime obbligazioni pecuniarie relative a rapporto contrattuale complesso – rapporto di durata – pretese creditorie conseguenti – interesse al frazionamento giudiziale – necessità di specifica deduzione - mancanza – conseguenze - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 24698 del 08/10/2018 >>> Quando distinti crediti maturati da un soggetto sono inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo e fondati su un unico rapporto di durata, il frazionamento del credito è ammesso soltanto se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. Laddove manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art.183 c.p.c., riservando la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art.101, comma 2, c.p.c. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha, in una fattispecie in cui un unico rapporto di collaborazione professionale si era protratto con una compagnia assicuratrice per circa dieci anni ed articolato in migliaia di incarichi peritali, ritenuto che la linea difensiva adottata dalla società convenuta, improntata principalmente sulla improponibilità della domanda per abusivo frazionamento del credito, presupponesse logicamente proprio la contestazione dell'esistenza di un interesse meritevole di tutela a tale modalità di esercizio del diritto di azione). Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 24698 del 08/10/2018 …...
Deduzione della nullità come motivo d'appello
Procedimento civile - udienza - prima udienza - decisione della causa nel merito da parte del giudice di primo grado, prima che le parti abbiano definito "thema decidendum"e "thema probandum" - deduzione della nullità come motivo d'appello - necessità - onere di specificazione, da parte dell'appellante, del "thema decidendum" e delle prove da assumere - sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 24402 del 04/10/2018 >>> Qualora venga dedotto il vizio della sentenza di primo grado per avere il tribunale deciso la causa nel merito prima ancora che le parti avessero definito il "thema decidendum" e il "thema probandum", l'appellante che faccia valere tale nullità non può limitarsi a dedurre detta violazione, ma deve specificare quale sarebbe stato il "thema decidendum" sul quale il giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare, ove fosse stata consentita la richiesta appendice di cui all'art. 183 c.p.c., e quali prove sarebbero state dedotte, con l'evidenziazione del concreto pregiudizio derivato dalla loro mancata ammissione. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 24402 del 04/10/2018 …...
Incompetenza territoriale derogabile
Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione – competenza - incompetenza territoriale derogabile - tempestiva eccezione dell’opponente - incompetenza per foro del consumatore non eccepita dalla parte - declaratoria del giudice in assenza di tempestivo rilievo ex officio - esclusione - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23912 del 02/10/2018 >>> La tempestiva e rituale eccezione di incompetenza territoriale derogabile, formulata dall'opponente con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, non devolve automaticamente al "thema decidendum" la diversa questione relativa all'incompetenza fondata sul foro del consumatore, che, pur rilevabile d'ufficio, deve essere tuttavia esplicitamente sollevata dal Giudice, entro il termine preclusivo dall'udienza di trattazione ex artt. 38, c. 3 e 183, c. 1 c.p.c. , poiché non vi è alcuna fungibilità tra l'incompetenza territoriale derogabile, rimessa all'eccezione in senso stretto della parte, e il rilievo di parte od officioso dell'incompetenza territoriale inderogabile ex art. 33 c. 2, lett. u) del d. lgs. n. 2016/2005, né sul piano strutturale, essendo distinti i presupposti di fatto che fondano la competenza, né in relazione alla disciplina processuale, tenuto conto delle differenti preclusioni processuali previste per la contestazione della parte e per la rilevabilità officiosa. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23912 del 02/10/2018 _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 23912 2018 …...
Domanda giudiziale - Novità
Procedimento civile - domanda giudiziale - nuova domanda - mero concorso di norme, anche convenzionali - domanda nuova - esclusione - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23167 del 27/09/2018 >>> La questione relativa alla novità, o meno, di una domanda giudiziale è correlata all'individuazione del bene della vita in relazione al quale la tutela è richiesta, per cui non può esservi mutamento della domanda ove si sia in presenza di un ipotetico concorso di norme, anche solo convenzionali, a presidio dell'unico diritto azionato, presupponendo il cambiamento della domandala mutazione del corrispondente diritto, non già della sua qualificazione giuridica. Ne consegue che se l'attore invoca, a sostegno della propria pretesa, un presidio normativo ulteriore rispetto a quello originariamente richiamato, fermi i fatti che ne costituiscono il fondamento, ciò non determina alcuna "mutatio libelli", restando invariato il diritto soggettivo del quale è richiesta la tutela. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23167 del 27/09/2018 …...
Modificazione della domanda
Procedimento civile - domanda giudiziale – modificazioni - modificazione della domanda ex art. 183 c.p.c. - ammissibilità - limiti - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 22540 del 25/09/2018 >>> La modificazione della domanda ex art. 183 c.p.c. è consentita sempre che rimangano immutate le parti del giudizio nonché la vicenda sostanziale oggetto dello stesso. (Nella specie, in un giudizio per risarcimento danni da sinistro stradale, la S.C. ha ritenuto ammissibile la sostituzione dell'originaria domanda del terzo trasportato, tesa a far valere la responsabilità del proprietario del veicolo fondata sul contratto di trasporto concluso tra le parti, con un'altra basata sulla presunzione di responsabilità del proprietario medesimo, ex art. 2054 c.c.). Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 22540 del 25/09/2018 …...
Ingiustificato arricchimento (senza causa)
Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - ingiustificato arricchimento (senza causa) - in genere - Modifica della domanda ex art. 183, comma 6, c.p.c. - Possibilità - Oggetto - Limiti - Sostituzione della domanda di adempimento di obbligazione contrattuale con quella di ingiustificato arricchimento – Ammissibilità – Condizioni. procedimento civile - domanda giudiziale – modificazioni. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. U, SENTENZA N. 22404 DEL 13/09/2018 >>> Nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta.   …...
Contratti in genere - effetti del contratto - esecuzione di buona fede - Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 17893 del 06/07/2018
Plurime obbligazioni pecuniarie relative a rapporto contrattuale complesso – Rapporto di durata – Pretese creditorie conseguenti – Possibilità di frazionamento giudiziale – Limiti - Fattispecie. Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benchè relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale - le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, e, laddove ne manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art. 183 c.p.c., riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art. 101, comma 2, c.p.c. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito in una fattispecie in cui un perito aveva svolto, per conto di una compagnia di assicurazioni, un'attività continuativa per molti anni con le medesime modalità e con regolamentazione uniforme, essendo la remunerazione per il singolo incarico collegata unicamente al numero dei sinistri periziati, con accettazione delle parcelle mediante il sistema informatico della compagnia, indipendentemente dal contenuto concreto della prestazione). Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 17893 del 06/07/2018 …...
Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - verificazione - istanza di verificazione - Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 17902 del 06/07/2018
Disconoscimento scrittura privata - Mancata verificazione - Omessa statuizione in primo grado sulla utilizzabilità del documento - Onere di reiterare il disconoscimento in appello - Esclusione - Fondamento. In tema di disconoscimento di scrittura privata, ove a questo, ritualmente e tempestivamente proposto in primo grado, non facciano seguito né una regolare istanza di verificazione, né un'espressa statuizione del giudice circa il valore probatorio del documento medesimo - sebbene esso, di fatto, non venga comunque utilizzato - la parte che ha operato il detto disconoscimento non ha l'onere di reiterarlo in appello, poiché la mancata richiesta di verificazione equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 17902 del 06/07/2018 …...
Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - verificazione - disconoscimento - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15780 del 15/06/2018
Disconoscimento della scrittura privata - Esercizio della facoltà nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione - Omesso deposito della memoria ex art. 184,c.6.n. 3 - decadenza - Esclusione - Ragioni - Fattispecie. In tema di disconoscimento della scrittura privata, effettuata la relativa produzione nel termine di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., in mancanza del deposito, ad opera della parte contro cui la scrittura è prodotta, della memoria prevista dall'art. 183, sesto comma, n. 3, è tempestivo il disconoscimento operato, ai sensi dell'art. 215, comma 1, c. p. c., alla prima udienza successiva all'effettuata produzione documentale, non potendo la decadenza di cui all'art. 215 c.p.c., in quanto norma di stretta interpretazione, dipendere da una non difesa quale deve essere qualficata l'omesso deposito della memoria sopra indicata. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello che, prodotta la scrittura nel secondo termine di cui all'art. 183 c.p.c., aveva ritenuto tardivo il disconoscimento effettuato all'udienza successiva allo spirare dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. anzichè nella memoria di cui al terzo termine di cui all'art. 183 c.p.c. che il convenuto non aveva depositato). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15780 del 15/06/2018   …...
Appalto (contratto di) - garanzia - per le difformità e vizi dell'opera - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 14815 del 07/06/2018
Deduzione di vizi non menzionati in citazione - Inammissibilità - Esclusione - Condizioni - Fondamento. La mera indicazione di ulteriori vizi della cosa appaltata rispetto a quelli indicati in citazione non integra una modifica inammissibile del "petitum" o della "causa petendi", ove dedotta nel termine dell'articolo 183, comma 6, c.p.c., permanendo un chiaro e stabile collegamento con la questione concreta oggetto del contendere. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 14815 del 07/06/2018   …...
Espropriazione per pubblico interesse (o utilita') - occupazione temporanea e d'urgenza (opere di bonifica e lavori per la ricostruzione di oo.pp.) - risarcimento del danno - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13681 del 30/05/2018
Espropriazione per pubblica utilità - Occupazione appropriativa - Originaria domanda di risarcimento per la perdita del bene - Integrazione della domanda - Richiesta di risarcimento del danno anche per l’occupazione illegittima - Domanda nuova - Esclusione - Fondamento. In tema di espropriazione per pubblica utilità, la domanda tesa ad ottenere il risarcimento del danno per l'occupazione illegittima in difetto del decreto di occupazione o di esproprio, non è una domanda nuova, essendo implicitamente compreso, nell'originaria domanda risarcitoria, sia il danno per la perdita della proprietà sia quello per l'illegittima occupazione anche delle aree non irreversibilmente trasformate. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13681 del 30/05/2018   …...
Responsabilita' civile - professionisti - attivita' medico-chirurgica - procedimento civile - domanda giudiziale - modificazioni - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16504 del 05/07/2017
Domanda risarcitoria per responsabilità sanitaria di dipendenti ASL - Successiva deduzione di differenti condotte ascritte a diversi dipendenti o strutture sanitarie facenti capo alla stessa ASL - Domanda nuova - Configurabilità. In un giudizio di responsabilità per attività sanitaria, integra "mutatio libelli", non consentita con la memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., la deduzione - in una domanda risarcitoria fondata sulla responsabilità di dipendenti di aziende sanitarie pubbliche ed ascritta a specifiche e ben determinate condotte - di un diverso titolo di responsabilità per differenti condotte, addebitate ad altri dipendenti o strutture sanitarie, benché facenti capo alla stessa azienda, nonché realizzate nell’ambito delle cure somministrate in occasione della medesima infermità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16504 del 05/07/2017   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - interesse all'impugnazione - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15620 del 22/06/2017
Nullità della sentenza fondata su documenti tardivamente prodotti - Deduzione - Legittimazione della parte che ne ha effettuato la produzione, ancorché tramite consulente – Esclusione - procedimento civile - atti e provvedimenti in genere - nullita' - sanatoria in genere. In applicazione dell’art. 157, comma 3, c.p.c., non è legittimata a dedurre la nullità della sentenza, in quanto basata su documenti tardivamente prodotti, la stessa parte che abbia effettuato la relativa produzione, ancorché per il tramite del proprio consulente tecnico. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15620 del 22/06/2017   …...
Transazione - invalidita' - annullabilita' - pretesa temeraria - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14294 del 08/06/2017
Annullabilità della transazione per consapevolezza della lite temeraria - Opponibilità anche in sede di eccezione di transazione - Fattispecie in tema di domanda di rescissione. La temerarietà della pretesa comportante l’annullamento della transazione ex art. 1971 c.c., come può essere eccepita dal convenuto per paralizzare la domanda dell'attore che faccia valere come titolo della sua richiesta la transazione stessa, parimenti può essere invocata dall’attore per bloccare gli effetti impeditivi dell’eccezione di transazione sollevata dal convenuto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l’attore, chiesta la rescissione per lesione di un contratto di vendita, e vistosi eccepire l’esistenza di una transazione preclusiva della domanda rescissione, potesse opporre, a sua volta, l’annullabilità della transazione stessa per temerarietà della pretesa). Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14294 del 08/06/2017   …...
Competenza civile - regolamento di competenza - Cass. n. 14223/2017
Questione di competenza - Decisione positiva senza previo invito a precisare le conclusioni - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie. Il regolamento di competenza non è esperibile contro il provvedimento del giudice che, nel disattendere la corrispondente eccezione di parte, affermi la propria competenza - senza rimettere la causa in decisione, invitando previamente le parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito - e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, salvo che il giudice non manifesti, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, la natura decisoria della propria pronuncia, evenienza che ricorre quando risulti, in modo appunto inequivoco ed oggettivo, che egli, nell'esprimersi sulla questione di competenza, ha inteso fare luogo ad una valutazione che reputa non più discutibile ai sensi degli art. 187, comma 3, e 177, comma 1, c.p.c.. (Nella specie, a fronte di una ordinanza che aveva disatteso l’eccezione di incompetenza per territorio avanzata dal convenuto, adottata senza previo invito alle parti a precisare le conclusioni ma confermata, dichiarandola espressamente definitiva sulla questione, con una successiva ordinanza emessa a seguito di remissione sul ruolo ed ulteriore regolare espletamento dell’adempimento omesso, la S.C. ha ritenuto che quanto meno la seconda ordinanza costituisse una decisione definitiva negativa sull’eccezione di incompetenza, che, in quanto non impugnata con il regolamento necessario di incompetenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c., non fosse più revocabile o modificabile con la sentenza definitiva del giudizio). Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14223 del 07/06/2017 _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 14223 2017   …...
Procedimento civile - domanda giudiziale - nuova domanda - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13769 del 31/05/2017
Regime successivo alla l. n. 353 del 1990 - Preclusioni - Domanda nuova - Tardività - Rilievo d'ufficio - Ammissibilità - Accettazione tacita del contraddittorio - Esclusione. In seguito all’entrata in vigore della l. n. 353 del 1990, il giudice può rilevare d’ufficio la tardiva proposizione di una domanda nuova, dovendosi escludere, alla luce del regime delle preclusioni introdotto dalla citata legge, che alla mancata opposizione della controparte consegua la tacita accettazione del contraddittorio in ordine a tale domanda. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13769 del 31/05/2017   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12840 del 22/05/2017
Ricorso per cassazione fondato sulla violazione del principio di non contestazione - Contenuto - Fattispecie. Il motivo di ricorso per cassazione con il quale si intenda denunciare l’omessa considerazione, nella sentenza impugnata, della prova derivante dalla assenza di contestazioni della controparte su una determinata circostanza, deve indicare specificamente il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi, evidenziando in modo puntuale la genericità o l’eventuale totale assenza di contestazioni sul punto. (Fattispecie in tema di riscatto agrario, nella quale la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto non provata la libertà da affittanze del fondo a fronte della contestazione del possesso, da parte del riscattante, dei requisiti oggetti e soggettivi per l’esercizio del riscatto e dell’affermazione che altri soggetti avevano contemporaneamente esercitato il diritto di riscatto). Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12840 del 22/05/2017   …...
Proprieta' - acquisto - a titolo originario - accessione - esclusione - occupazione di porzione di fondo attiguo - Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 12415 del 17/05/2017
Accessione invertita - Natura - Difesa o eccezione - Esclusione - Domanda principale o riconvenzionale - Configurabilità - Conseguenze - Proponibilità per la prima volta in appello - Divieto. La deduzione della cd. accessione invertita di cui all'art. 938 c.c. non dà luogo ad una mera difesa o eccezione, ma ad una vera e propria domanda (principale o riconvenzionale), volta a conseguire un provvedimento giudiziale ad un tempo costitutivo del diritto di proprietà a favore del costruttore ed estintivo del diritto del proprietario del suolo, oltre che impositivo del pagamento del doppio del valore dell'area stessa, sicché tale richiesta è soggetta ai limiti ed alle preclusioni di cui agli artt. 183 e 184 c.p.c., ed è inammissibile ove proposta, per la prima volta, in appello, ex art. 345 c.p.c.. Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 12415 del 17/05/2017   …...
Procedimento civile - domanda giudiziale - modificazioni - Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 10622 del 28/04/2017
Azione volta al rispetto della normativa sulle distanze da costruzioni - Memorie ex art. 183, comma 5 c.p.c. (applicabile "ratione temporis") - Domanda volta alla tutela dei diritti di veduta - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. Nel giudizio avente ad oggetto la demolizione di un fabbricato, siccome costruito in violazione delle distanze tra costruzioni, è inammissibile, in quanto nuova, la domanda, proposta con le memorie di cui all'art. 183, comma 5, c.p.c. (nel testo applicabile "ratione temporis"), concernente la violazione della distanza da veduta, trattandosi di domande diverse, l’una diretta ad evitare la formazione di intercapedini dannose (art. 873 c.c), l’altra a tutelare il proprietario del bene dall'indiscrezione del vicino (art. 907 c.c.). Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 10622 del 28/04/2017   …...
Procedimento civile - eccezione - in genere - Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 9913 del 19/04/2017
Terreni separati da un fosso - Erezione di un muro sulla relativa linea di mezzeria - "Actio negatoria servitutis" - Inapplicabilità della normativa sulle distanze, stante la natura demaniale del fosso - Rilevabilità di ufficio - Fondamento - Conseguenze. In tema di “negatoria servitutis” avente ad oggetto la violazione delle disposizioni in materia di distanze tra fondi finitimi, conseguente all’erezione di un muro sulla linea di mezzeria di un fosso che separa due terreni, la deduzione concernente la natura demaniale del fosso stesso integra una mera difesa, rilevabile d’ufficio, inerendo alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, sicché, ove sollevata in appello, la relativa eccezione non è tardiva, ostando l’art. 345, comma 2, c.p.c. alla proposizione delle sole eccezioni in senso stretto. Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 9913 del 19/04/2017   …...
Procedimento civile - eccezione - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9913 del 19/04/2017
Terreni separati da un fosso - Erezione di un muro sulla relativa linea di mezzeria - "Actio negatoria servitutis" - Inapplicabilità della normativa sulle distanze, stante la natura demaniale del fosso - Rilevabilità di ufficio - Fondamento - Conseguenze. Proprieta' - azioni a difesa della proprieta' - negatoria (nozioni, distinzioni) - prova In genere. Proprieta' - limitazioni legali della proprieta' - rapporti di vicinato - distanze legali (nozione) - nelle costruzioni - costruzioni (nozione, caratteri, distinzioni) - su terreni non finitimi In genere. In tema di “negatoria servitutis” avente ad oggetto la violazione delle disposizioni in materia di distanze tra fondi finitimi, conseguente all’erezione di un muro sulla linea di mezzeria di un fosso che separa due terreni, la deduzione concernente la natura demaniale del fosso stesso integra una mera difesa, rilevabile d’ufficio, inerendo alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, sicché, ove sollevata in appello, la relativa eccezione non è tardiva, ostando l’art. 345, comma 2, c.p.c. alla proposizione delle sole eccezioni in senso stretto. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9913 del 19/04/2017   …...
Procedimento civile - domanda giudiziale - nuova domanda – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22573 del 07/11/2016
Regime anteriore alla l. n. 353 del 1990 - Riassunzione della causa - Divieto di proporre domande nuove - Violazione - Rilevabilità d'ufficio ad opera del giudice - Limiti - Accettazione del contraddittorio - Condizioni. Nei giudizi ai quali non si applica la novella recata dalla l. n. 353 del 1990, l'introduzione di una domanda nuova con l'atto di riassunzione ex art. 50 c.p.c. integra una "mutatio libelli" che dà luogo a una nullità rilevabile d'ufficio,sebbene sanabile con l'accettazione del contraddittorio, a condizione che questa intervenga entrol'udienza di precisazione delle conclusioni. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22573 del 07/11/2016   …...
Impugnazioni civili - "causa petendi et petitum" - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 21190 del 19/10/2016 Bis
Domanda di adempimento contrattuale - Successiva domanda in appello di arricchimento senza causa - Inammissibilità - Fondamento. La domanda di indennizzo per arricchimento senza causa integra, rispetto a quella di adempimento contrattuale originariamente formulata, una domanda nuova ed è, come tale, inammissibile se proposta per la prima volta in appello, ostandovi l'espresso divieto previsto dall'art. 345 c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 21190 del 19/10/2016 Bis   …...
Giurisdizione civile - conflitti - di giurisdizione – Sez. U, Ordinanza n. 18567 del 22/09/2016
Conflitto negativo di giurisdizione tempestivamente sollevato dal giudice ordinario - Risoluzione in suo favore - Potere della Sezioni Unite di individuare anche il giudice competente - Limiti. In tema di conflitto negativo di giurisdizione, ove lo stesso sia stato tempestivamente sollevato dal giudice ordinario, giusta l'art. 59, comma 3, della l. n. 69 del 2009, entro la prima udienza fissata per la trattazione del merito, evocativa di quella ex art. 183 c.p.c. che individua, altresì, ai sensi dell'art. 38, comma 3, c.p.c., il momento di preclusione del potere officioso di rilevazione della competenza per materia, per territorio inderogabile e per valore, le Sezioni Unite, se ravvisano l'esistenza della giurisdizione ordinaria, devono ritenersi investite anche del potere di indicarne specificamente il corrispondente ufficio competente secondo i detti tre criteri, sempre che gli elementi "ex actis" lo consentano e non sia necessaria, per le ragioni di cui all'art. 38, ultimo comma, c.p.c., una sommaria istruzione sulla relativa questione. Sez. U, Ordinanza n. 18567 del 22/09/2016   …...
Competenza civile - incompetenza - rilevabilità d'ufficio – Cass. n. 18383/2016
Art. 38, comma 3, c.p.c. - Termine per il rilievo d'ufficio dell'incompetenza - Modalità di esercizio del potere - Condizioni - Conseguenze. Il rilievo officioso dell'incompetenza territoriale ex art. 38, comma 3, c.p.c. va svolto in modo chiaro ed inequivocabile, onde stimolare il contraddittorio e l'esercizio consapevole del diritto di difesa, e non oltre l'udienza ex art. 183 c.p.c., non potendo valere allo scopo, qualora l'eccezione sia stata sollevata da una parte (nella specie, peraltro, tardivamente), il rinvio ripetuto della causa, con la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., anche per la trattazione dell'eccezione medesima, senza che il giudice manifesti tempestivamente ed espressamente l'intendimento di sollevare la questione d'ufficio. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18383 del 20/09/2016 _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 18383 2016   …...
Società - di capitali - società cooperative - capitale sociale - partecipazione dei soci - esclusione del socio - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16617 del 08/08/2016
Delibera di esclusione - Giudizio di impugnazione - Chiamata in causa di un terzo ad opera dell'attore - Ammissibilità - Limiti. Nel giudizio di impugnazione della deliberazione di esclusione del socio di una società cooperativa, l'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo solo se la relativa esigenza è sorta in conseguenza delle difese della parte convenuta. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16617 del 08/08/2016   …...
Procedimenti speciali - scioglimento di comunioni - in genere – Sez. 2, Sentenza n. 14756 del 19/07/2016
Istanza di attribuzione ex art. 720 c.c. - Proposizione in corso di causa - Ammissibilità - Condizioni. In tema di scioglimento della comunione, l'istanza di attribuzione ex art. 720 c.c., pur tendenzialmente soggetta alle preclusioni processuali, può essere avanzata per la prima volta in corso di giudizio, e anche in grado di appello, ogni volta che le vicende soggettive dei condividenti o quelle attinenti alla consistenza oggettiva e qualitativa della massa denotino l'insorgere di una situazione di non comoda divisibilità del bene, così da prevenirne la vendita, che rappresenta l'"extrema ratio" voluta dal legislatore. Sez. 2, Sentenza n. 14756 del 19/07/2016   …...
Procedimento civile - domanda giudiziale - rinuncia – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11157 del 30/05/2016
Conclusioni delle parti - Abbandono di alcune domande - Effetti processuali - Riproposizione di tali domande in separato giudizio - Ammissibilità. L'abbandono, in sede di precisazione delle conclusioni, di alcune domande ha esclusivamente un effetto processuale, impedendo al giudice di decidere su esse, ma non pregiudica né il diritto sostanziale né il diritto d'azione, sicché la parte, salvo non vi abbia esplicitamente rinunciato, può successivamente riproporle in un separato giudizio. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11157 del 30/05/2016   …...
Prescrizione civile - termine - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9993 del 16/05/2016
Prescrizione - Indicazione di un diverso termine di decorrenza - Eccezione in senso lato - Rilevabilità d'ufficio - Conseguenze. La deduzione relativa all'applicabilità di uno specifico termine di prescrizione (nella specie, quello indicato al comma 3 dell'art. 2947 c.c.) integra una controeccezione in senso lato, la cui rilevazione può avvenire anche d'ufficio, nel rispetto dei termini di operatività delle preclusioni relative al "thema decidendum" previsti nell'art. 183 c.p.c., qualora sia fondata su nuove allegazioni di fatto, mentre se sia basata su fatti storici già allegati entro i termini di decadenza propri del procedimento ordinario a cognizione piena, la sua proposizione è ammissibile nell'ulteriore corso del giudizio di primo grado, in appello e, con il solo limite della non necessità di accertamenti di fatto, in cassazione, dove non integra questione nuova inammissibile. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9993 del 16/05/2016   …...
Procedimento civile - domanda giudiziale - nuova domanda – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9333 del 09/05/2016
Mero concorso di norme, anche convenzionali - Domanda nuova - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. La questione relativa alla novità, o meno, di una domanda giudiziale è correlata all'individuazione del bene della vita in relazione al quale la tutela è richiesta, per cui non può esservi mutamento della domanda ove si sia in presenza di un ipotetico concorso di norme, anche solo convenzionali, a presidio dell'unico diritto azionato, presupponendo il cambiamento della domanda la mutazione del corrispondente diritto, non già della sua qualificazione giuridica. Ne consegue che se l'attore invoca, a fondamento della propria pretesa, un presidio normativo ulteriore rispetto a quello originariamente richiamato, fermi i fatti che ne costituiscono il fondamento, ciò non determina alcuna "mutatio libelli", restando invariato il diritto soggettivo del quale è richiesta la tutela. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva condannato l'odierno ricorrente al pagamento del corrispettivo delle spese sostenute per il riscaldamento di alcuni locali occupati dall'Aeronautica militare all'interno dell'aeroporto di Ciampino, gestito dalla Aeroporti di Roma s.p.a., sulla base di una clausola convenzionale diversa da quella originariamente richiamata dalla menzionata società). Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9333 del 09/05/2016   …...
Società - di capitali - società per azioni - organi sociali - assemblea dei soci - deliberazioni - invalide - nullità - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8795 del 04/05/2016
Principio del rilievo ufficioso delle nullità negoziali per causa diversa da quella allegata - Azioni di impugnazione delle delibere assembleari - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie - nullità del contratto  Il principio per cui il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità contrattuale deve rilevare d'ufficio (o, comunque, a seguito di allegazione di parte successiva all'"editio actionis"), ove emergente dagli atti, l'esistenza di un diverso vizio di nullità, essendo quella domanda pertinente ad un diritto autodeterminato, è suscettibile di applicazione estensiva anche nel sottosistema societario, nell'ambito delle azioni di impugnazione delle deliberazioni assembleari, benché non assimilabili ai contratti, atteso che, per la naturale forza espansiva riconnessa al principio generale, va riconosciuto al giudice il potere di rilevare d'ufficio la nullità di una delibera anche in difetto di un'espressa deduzione di parte o per profili diversi da quelli enunciati, purché desumibili dagli atti ritualmente acquisiti al processo e previa provocazione del contraddittorio sul punto, trattandosi di potere volto alla tutela di interessi generali dell'ordinamento, afferenti a valori di rango fondamentale per l'organizzazione sociale, che trascendono gli interessi particolari del singolo. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha ritenuto non viziata da ultrapetizione la decisione del giudice di rigetto della domanda di pagamento del prezzo di un pacchetto azionario su un vizio radicale della rappresentazione economico-finanziaria della società emergente dalla delibera di approvazione del bilancio annessa al contratto di compravendita, ancorché originariamente non contestato dall'acquirente). Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8795 del 04/05/2016   …...
Società - di capitali - società per azioni - organi sociali - assemblea dei soci - deliberazioni - invalide - nullità - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8795 del 04/05/2016
Principio del rilievo ufficioso delle nullità negoziali per causa diversa da quella allegata - Azioni di impugnazione delle delibere assembleari - Applicabilità  Il principio per cui il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità contrattuale deve rilevare d'ufficio (o, comunque, a seguito di allegazione di parte successiva all'"editio actionis"), ove emergente dagli atti, l'esistenza di un diverso vizio di nullità, essendo quella domanda pertinente ad un diritto autodeterminato, è suscettibile di applicazione estensiva anche nel sottosistema societario, nell'ambito delle azioni di impugnazione delle deliberazioni assembleari, benché non assimilabili ai contratti, atteso che, per la naturale forza espansiva riconnessa al principio generale, va riconosciuto al giudice il potere di rilevare d'ufficio la nullità di una delibera anche in difetto di un'espressa deduzione di parte o per profili diversi da quelli enunciati, purché desumibili dagli atti ritualmente acquisiti al processo e previa provocazione del contraddittorio sul punto, trattandosi di potere volto alla tutela di interessi generali dell'ordinamento, afferenti a valori di rango fondamentale per l'organizzazione sociale, che trascendono gli interessi particolari del singolo. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha ritenuto non viziata da ultrapetizione la decisione del giudice di rigetto della domanda di pagamento del prezzo di un pacchetto azionario su un vizio radicale della rappresentazione economico-finanziaria della società emergente dalla delibera di approvazione del bilancio annessa al contratto di compravendita, ancorché originariamente non contestato dall'acquirente). Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8795 del 04/05/2016   …...
Prova civile - onere della prova - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17385 del 01/09/2015
Questione attinente alla titolarità del diritto controverso - Eccezione in senso stretto - Necessità - Esclusione - Mera difesa - Possibilità - Condizioni - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17385 del 01/09/2015 La questione relativa alla titolarità del diritto controverso, pur attenendo al merito e non alla legittimazione "ad causam", non costituisce eccezione in senso stretto ma mera difesa tutte le volte in cui non comporti la deduzione di un fatto nuovo (estintivo, modificativo o impeditivo) non dedotto dall'attore, sostanziandosi, invece, in questioni di diritto oppure nella mera negazione dei fatti costitutivi dedotti dall'attore. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile la questione relativa alla titolarità del diritto controverso sebbene proposta solo con la comparsa conclusionale e non già con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo ovvero con la memoria di cui all'art. 183 c.p.c.). Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17385 del 01/09/2015     …...
Competenza civile - regolamento di competenza - conflitto (regolamento d'ufficio) - Cass. n. 16143/2015
Declaratoria di incompetenza - Conflitto sollevato dal giudice successivamente adito - Esaurimento della fase di trattazione - Inammissibilità - Fattispecie. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16143 del 30/07/2015 In materia di regolamento di competenza d'ufficio, il giudice indicato come competente da quello originariamente adito, ed innanzi al quale la causa sia stata riassunta, può rilevare, a sua volta, la propria incompetenza non oltre la prima udienza di trattazione, essendogli altrimenti preclusa la possibilità di sollevare il conflitto di competenza. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto il regolamento inammissibile perché richiesto dopo l'udienza ex art. 183 c.p.c. - nel testo introdotto dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla l. n. 14 maggio 2005, 80 -, nella quale era stato disposto un mero rinvio, senza, peraltro, che neppure nell'udienza successiva fosse stato sollevato il conflitto, essendosi il giudice attivato a norma dell'art. 45 c.p.c. solo a scioglimento della riserva assunta dopo la concessione di termini per il deposito di note illustrative, estranee, oltretutto, alla questione di competenza). Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16143 del 30/07/2015   _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 16143  2015 …...
Procedimento civile - domanda giudiziale - citazione - contenuto - esposizione dei fatti e della "causa petendi" – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13328 del 30/06/2015
Domanda risarcitoria - Onere di descrizione dei pregiudizi patiti - Richiesta di ristoro dei "danni subiti e subendi" - Inidoneità - Successiva descrizione in corso di causa - Irrilevanza. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13328 del 30/06/2015 Nei giudizi risarcitori la domanda deve descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali si chiede il ristoro, senza limitarsi a formule generiche, come la richiesta di risarcimento dei "danni subiti e subendi", perché tali domande, quando non nulle ex art. 164 cod. proc. civ., non obbligano il giudice a provvedere sul risarcimento di danni che siano concretamente descritti solo in corso di causa. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13328 del 30/06/2015   …...

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