codice di procedura civile libro primo: disposizioni generali titolo I: degli organi giudiziari capo I: del giudice sezione I: della giurisdizione e della competenza in generale sezione II: della competenza per materia e valore sezione III: della competenza per territorio sezione IV: delle modificazioni della competenza per ragione di connessione sezione V: del difetto di giurisdizione, dell'incompetenza e della litispendenza (1) sezione VI: del regolamento di giurisdizione e di competenza (1) sezione VI-bis: della composizione del tribunale (1) sezione VII: dell'astensione, della ricusazione e della responsabilita' dei giudici - 52. (ricusazione del giudice)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 52. (Ricusazione del giudice)
I. Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti puo' proporne la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.
II. Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.
III. La ricusazione sospende il processo.
la giurisprudenza
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