Giudice - ricusazione e astensione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9360 del 09/04/2025 (Rv. 674610-01)Ausiliari del giudice - consulente tecnico - Imparzialità del consulente tecnico d’ufficio - Collaborazione scientifica all’interno di un manuale scritto da diversi autori - Causa di astensione - Condizioni - Fattispecie.
In tema di imparzialità del consulente tecnico d'ufficio, non rappresentano, di per sé, cause di astensione o ricusazione del consulente la mera collaborazione scientifica all'interno di un manuale scritto da più autori o la semplice collaborazione didattica all'interno di un medesimo istituto universitario, attività che non determinano una comunione di interessi da cui l'ausiliario del giudice possa essere condizionato nella stesura della relazione, occorrendo invece la prova di una situazione tale da rendere il c.t.u. interessato a non contraddire il consulente tecnico di parte o ad aderire alle sue tesi. (Nella specie, la S.C. ha escluso la violazione del dovere d'imparzialità del consulente tecnico d'ufficio, incaricato di valutare la capacità di intendere e volere di un soggetto al momento della stipula di un contratto di mandato a gestire investimenti finanziari e pervenuto ad un giudizio concordante col consulente di una delle parti, col quale aveva condiviso un manuale di psichiatria redatto da più autori ed un'esperienza didattica nel medesimo corso universitario).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9360 del 09/04/2025 (Rv. 674610-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_192, Cod_Proc_Civ_art_196, Cod_Proc_Civ_art_201, Cod_Proc_Civ_art_068, Cod_Proc_Civ_art_051 …...
Sentenza - deliberazione (della) - composizione del collegio - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 25251 del 20/09/2024 (Rv. 672413-01)Fallimento - Opposizione allo stato passivo - Incompatibilità del giudice delegato a far parte del collegio giudicante - Nullità della pronuncia - Condizioni - Fattispecie.
In tema di fallimento, l'incompatibilità del giudice delegato, che ha pronunciato il decreto di esecutività dello stato passivo, a far parte del collegio chiamato a decidere sulla conseguente opposizione può essere fatta valere in sede di impugnazione, denunciando la nullità del decreto decisorio, solo se l'esercizio del potere di ricusazione del giudice non astenutosi sia risultato precluso da un vizio procedurale, che abbia impedito alla parte di conoscere preventivamente la composizione dell'organo giudicante, purché sia specificamente individuata la causa di ricusazione, in precedenza non rilevabile. (Nella specie la S.C. ha cassato il decreto decisorio, poiché l'opponente aveva avuto contezza della partecipazione al collegio anche del giudice delegato solo al momento della comunicazione della decisione, in quanto nel fascicolo digitale, nei verbali di udienza e nel ruolo cartaceo affisso sulla porta dell'aula risultavano indicati solo il presidente ed il relatore, ma non gli altri componenti dell'organo giudicante).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 25251 del 20/09/2024 (Rv. 672413-01)
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Giudice - ricusazione e astensione - Giudizio di appello - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 12676 del 09/05/2024 (Rv. 670928-01)Componente del collegio giudicante - Compimento di atti istruttori in precedente grado di giudizio - Motivo di astensione ex art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
L'obbligo di astensione imposto dall'art. 51, n. 4, c.p.c., la cui violazione, ove oggetto di deduzione mediante rituale istanza di ricusazione, è causa di nullità della sentenza, va circoscritto alla sola ipotesi in cui il giudice abbia partecipato alla decisione del merito della controversia in un precedente grado di giudizio e non può estendersi al caso in cui questi si sia limitato ad istruire la causa in primo grado senza deciderla, oppure abbia ivi reso una pronuncia relativa alle deduzioni probatorie, trovandosi, poi, a conoscerne in grado di appello, trattandosi di provvedimento tipicamente ordinatorio, privo, pertanto, di qualunque efficacia decisoria. (In applicazione di detto principio, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con il quale il ricorrente deduceva che il giudice relatore della sentenza d'appello aveva conosciuto della vicenda in primo grado, prima di essere sostituito).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 12676 del 09/05/2024 (Rv. 670928-01)
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Cassazione (ricorso per) - procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati ex art. 380-bis c.p.c. - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 9611 del 10/04/2024 (Rv. 670667-01)Consigliere delegato alla formulazione della proposta di definizione - Composizione del Collegio giudicante come relatore - Incompatibilità - Esclusione - Fondamento.
Nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati ex art. 380-bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), il presidente della sezione o il consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione può far parte - ed eventualmente essere nominato relatore - del collegio investito della definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 9611 del 10/04/2024 (Rv. 670667-01)
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Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 28167 del 06/10/2023 (Rv. 668908 - 02)Illecito disciplinare - Inosservanza dell'obbligo di astensione (art. 2, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 109 del 2006) - Relazione sentimentale del giudice delegato al fallimento con il curatore fallimentare - Configurabilità - Fondamento - Inizio della relazione successivo al conferimento dell'incarico - Irrilevanza.
Integra l'illecito disciplinare ex art. 2, comma 1, lett. c), d.lgs. n.109 del 2006, la condotta del magistrato, con funzione di giudice delegato alle procedure concorsuali, che omette di astenersi, per gravi ragioni di convenienza, nelle procedure in cui il curatore fallimentare ha o ha avuto una relazione sentimentale con l'incolpato, a nulla rilevando che questa sia iniziata successivamente al conferimento dell'incarico, in quanto il dovere di astensione sussiste anche con riferimento alle attività connesse a quelle più propriamente giurisdizionali, come quella di vigilanza sull'operato del curatore.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 28167 del 06/10/2023 (Rv. 668908 - 02)
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Professionisti - professioni sanitarie Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 25083 del 23/08/2023 (Rv. 668922 - 03)Procedimento disciplinare - Obbligo del giudice di astenersi - Violazione - Mancata proposizione dell'istanza di ricusazione - Deducibilità in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza - Esclusione - Fondamento.
In tema di procedimento disciplinare, in assenza di una tempestiva ricusazione, ancorché sul presupposto che sarebbe incostituzionale la norma vigente che non prevede l'obbligo di astensione del giudice che abbia partecipato alla decisione, non può la relativa questione essere dedotta in sede di impugnazione a fondamento della nullità della sentenza.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 25083 del 23/08/2023 (Rv. 668922 - 03)
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Procedimento civile - giudice Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 16120 del 07/06/2023 (Rv. 668364 - 01)Ricusazione e astensione - Giudizio di cassazione - Definizione del procedimento di ricusazione da parte del collegio in diversa composizione - Conseguenze - Sospensione o rinvio del processo - Necessità - Esclusione.
Una volta definito il procedimento di ricusazione di un giudice della Corte di cassazione, il processo al quale si è riferita la ricusazione può proseguire con la partecipazione del giudice ricusato, senza che ricorrano ragioni per la sospensione o il rinvio.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 16120 del 07/06/2023 (Rv. 668364 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_051, Cod_Proc_Civ_art_052, Cod_Proc_Civ_art_053 …...
Omessa proposizione dell'istanza per mancata conoscibilità del giudice – Cass. n. 9460/2023Procedimento civile - giudice - ricusazione e astensione - Ricusazione - Omessa proposizione dell'istanza per mancata conoscibilità del giudice - Denuncia della nullità della decisione - Legittimazione - Presupposti - Fattispecie.
In tema di ricusazione ex art. 52, comma 2, c.p.c., ove quest'ultima sia preclusa da un vizio procedurale che abbia impedito alla parte di conoscere preventivamente chi fossero i giudici chiamati a decidere, il rimedio accordato è quello di denunciare la nullità della sentenza, ma quest'ultima deve correlarsi alla specifica individuazione della causa di ricusazione che non è stato in precedenza possibile addurre e che si è poi riverberata nella nullità della decisione assunta. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato non fondato il motivo di ricorso con il quale la parte aveva dedotto la nullità del decreto assunto dal collegio in sede di reclamo avverso un provvedimento del giudice delegato, ex artt. 25 e 26 l. fall. - nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2006 - correlata alla sola difformità fra l’intestazione di tale provvedimento e l'indicazione del verbale di udienza, risultando solo dal primo la presenza del giudice delegato nel collegio, circostanza che aveva comportato l'impossibilità di proporre istanza di ricusazione).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 9460 del 06/04/2023 (Rv. 667530 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_051, Cod_Proc_Civ_art_052
Corte
Cassazione
9460
2023 …...
Componente già relatore nella fase di reclamo cautelare "ante causam" – Cass. n. 7378/2023Procedimento civile - giudice - ricusazione e astensione - in genere - Giudizio di cognizione ordinaria - Collegio d'appello - Componente già relatore nella fase di reclamo cautelare "ante causam" - Obbligo di astensione nella fase decisoria - Esclusione - Fattispecie.
Nel giudizio di cognizione ordinaria, non viola l'obbligo di astensione il componente del collegio d'appello (nella specie, non relatore ed estensore), il quale abbia in precedenza conosciuto e trattato la controversia, in veste di giudice relatore, nell'ambito del procedimento cautelare "ante causam" ex art. 669 terdecies c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7378 del 14/03/2023 (Rv. 667267 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_051, Cod_Proc_Civ_art_052, Cod_Proc_Civ_art_669_13
Corte
Cassazione
7378
2023 …...
Istanza di ricusazione del giudice – Cass. n. 16831/2022Procedimento civile - giudice - istruttore - designazione e determinazione udienze - ricusazione e astensione - Ricusazione - Termine ex art. 52, comma 2, c.p.c. - Fondamento - Unicità del mezzo per far valere il difetto di capacità del giudice - Conseguenze - Fattispecie.
L'istanza di ricusazione del giudice deve essere depositata non oltre il secondo giorno prima della udienza, in applicazione dell'art. 52, comma 2, c.p.c., atteso che la fattispecie contemplata da tale norma - quella cioè in cui "al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a decidere la causa" - resta realizzata dalla conoscibilità dei membri del collegio che il ricusante medesimo ha acquisito con la pregressa ricezione dell'avviso d'udienza, in correlazione alla sua facoltà di consultare il ruolo messo a disposizione in cancelleria. Peraltro, non essendovi mezzi diversi per far valere il difetto di capacità del giudice, la parte, che non abbia esercitato l'onere di ricusazione, non può far valere, in sede di impugnazione, la violazione dell'obbligo di astensione del giudice come motivo di nullità della sentenza.(Nella specie, la S.C. ha confermato tale principio in un'ipotesi in cui l'istanza di ricusazione era fondata sull'omessa pronuncia dell'ordinanza di estinzione del giudizio, ritenuta, peraltro, non rientrante tra le ipotesi tipiche).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 16831 del 24/05/2022 (Rv. 664921 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_051, Cod_Proc_Civ_art_052
Corte
Cassazione
16831
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Obbligo di astensione del magistrato – Cass. n. 10987/2022Procedimento civile - giudice - ricusazione e astensione - in genere - Obbligo di astensione del magistrato - Art. 51, comma 1, n. 3), c.p.c. - Contratti bancari - Esclusione - Condizioni.
Nei giudizi che coinvolgono istituti di credito, non sussiste l'obbligo di astensione ex art. 51, comma 1, n. 3), c.p.c. del magistrato che abbia in corso rapporti contrattuali (nella specie, conto corrente e mutuo) con banche di rilevanti dimensioni e patrimonializzazione, instaurati mediante il ricorso a moduli contrattuali standardizzati, salvo che non risultino pattuite clausole a lui inequivocabilmente più favorevoli.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10987 del 05/04/2022 (Rv. 664734 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_051
Corte
Cassazione
10987
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Relazione sentimentale del magistrato con l'avvocato difensore di una delle parti – Cass. n. 7497/2022Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - in genere - Relazione sentimentale del magistrato con l'avvocato difensore di una delle parti - Dovere di astensione per gravi ragioni di convenienza - Sussistenza anche per il P.M. - Percezione ambientale diffusa della relazione - Rilevanza - Conseguenze - Illecito disciplinare - Configurabilità.
Il magistrato il quale risulti avere, o avere avuto, una relazione sentimentale con una qualsiasi delle parti dei processi nei quali è chiamato a giudicare o con taluno dei legali che tali parti assistono, viene a trovarsi in una situazione in cui, per gravi ragioni di convenienza, egli - a norma degli artt. 36, comma 1, lett. h), c.p.p. e 51, comma 2, c.p.c. - ha l'obbligo deontologico di astenersi, atteso che il legame di affetto tra il giudice e la parte o il suo difensore finisce per intaccare la serenità e la capacità del giudice di essere imparziale, ovvero per ingenerare, sia pure ingiustificatamente, il sospetto che egli possa rendere una decisione ispirata a fini diversi da quelli istituzionali ed intesa, per ragioni private e personali, a favorire o danneggiare gli eventuali destinatari. La lesione di tali regole della deontologia professionale nello svolgimento dell'attività giudiziaria costituisce illecito disciplinare anche se posta in essere dal magistrato del P.M., perché la percezione ambientale diffusa della relazione appanna l'immagine di imparzialità, che deve ispirare anche la sua attività.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 7497 del 08/03/2022 (Rv. 664204 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_051
Corte
Cassazione
7497
2022 …...
Autorizzazione all'astensione del giudice – Cass. n. 4768/2022Procedimento civile - giudice - ricusazione e astensione - Autorizzazione all'astensione del giudice - Revoca - Forma scritta - Necessità - Ragioni - Mancanza - Conseguenze.
L'autorizzazione del giudice ad astenersi, resa dal capo dell’ufficio ai sensi dell'art. 51, comma 2, c.p.c., costituisce atto sostanzialmente amministrativo, soggetto a forma scritta e la revoca dell'autorizzazione, attraverso la quale il giudice riacquista la capacità di compiere gli ulteriori atti processuali, deve essere parimenti resa dal capo dell'ufficio in forma scritta, previa valutazione del venir meno delle gravi ragioni di convenienza che erano alla base dell'autorizzazione revocata; ne consegue che la mancanza di tale atto di revoca determina un vizio di costituzione del giudice, che dà luogo a nullità della sentenza.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 4768 del 14/02/2022 (Rv. 663875 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_051, Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_078
Corte
Cassazione
4768
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Istanza di ricusazione – Cass. n. 1624/2021Procedimento civile - giudice - ricusazione e astensione - Istanza di ricusazione - Sospensione "ipso iure" del processo - Esclusione - Prosecuzione del giudizio in difetto di riassunzione - Fondamento - Fattispecie.
L'istanza di ricusazione non sospende automaticamente il processo quando il giudice "a quo" ne valuti l'inammissibilità per carenza "ictu oculi" dei requisiti formali, sicchè esso può proseguire senza necessità di impulsi di parte o d'ufficio; ciò al fine di contemperare il diritto delle parti all'imparzialità di giudizio, assicurato dalla circostanza che la delibazione di inammissibilità del giudice "a quo" non può comunque assumere valore ostativo alla rimessione del ricorso al giudice competente, ed al contempo il dovere di impedire l'uso distorto dell'istituto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito di proseguire il giudizio, in quanto l'istanza di ricusazione era stata formulata per contestare la mancata ammissione delle istanze istruttorie, e quindi palesemente al di fuori dei motivi di astensione obbligatoria previsti dall'art. 51, comma 1, c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 1624 del 19/01/2022 (Rv. 663574 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_051, Cod_Proc_Civ_art_052
Corte
Cassazione
1624
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Obbligo di astensione in secondo grado – Cass. n. 25487/2021Procedimento civile - giudice - ricusazione e astensione - Magistrato che ha partecipato all'istruttoria della causa in primo grado, senza prendere parte alla decisione - Obbligo di astensione in secondo grado - Esclusione - Fondamento.
Il giudice che abbia partecipato soltanto alla attività istruttoria nel corso del giudizio di primo grado, senza poi prender parte alla decisione della causa, non ha alcuna incompatibilità a comporre il collegio giudicante in secondo grado e non è, pertanto, gravato dal dovere di astensione ex art. 51, n. 4, c.p.c., dovendosi la conoscenza della causa come magistrato in altro grado di giudizio riferire alla partecipazione alla decisione di merito e non ad atti istruttori nel giudizio di prime cure.
Corte di Cassazione, Sez. 2 -, Ordinanza n. 25487 del 21/09/2021 (Rv. 662255 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_051, Cod_Proc_Civ_art_158
Corte
Cassazione
25487
2021 …...
Sezione disciplinare del CSM – Cass. n. 11295/2021Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare - Sezione disciplinare del CSM - Ricusazione dei componenti supplenti nominati per decidere della ricusazione di altri membri della stessa Sezione - Indicazione quali soggetti passivi della condotta addebitata al ricusante, volta ad influenzare l'attività dell'organo di autogoverno - Interesse nella causa ex art. 51, comma 1, n. 1, c.p.c. - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, si deve escludere che i componenti supplenti nominati per decidere della ricusazione di altri membri della Sezione disciplinare abbiano un interesse nella causa ex art. 51, comma 1, n. 1, c.p.c. (previsto come motivo di astensione obbligatoria e fondamento di un'istanza di ricusazione) se la condotta gravemente scorretta nei confronti dei componenti del CSM, addebitata al ricusante, attiene al funzionamento regolare ed imparziale dell'organo di autogoverno e non già all'onore o al prestigio del singolo consigliere.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 11295 del 29/04/2021 (Rv. 661137 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_051
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Nuovo procedimento dopo l'annullamento con rinvio – Cass. n. 1542/2021Procedimento civile - giudice - ricusazione e astensione - Giudizio di cassazione - Nuovo procedimento dopo l'annullamento con rinvio - Collegio composto da magistrati che abbiano partecipato al precedente giudizio conclusosi con la sentenza di annullamento - Ricusazione ex art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c. - Esclusione - Fondamento e portata.
Il collegio che giudichi del ricorso per cassazione proposto avverso sentenza pronunciata dal giudice di rinvio può essere composto anche da magistrati che abbiano partecipato al precedente giudizio conclusosi con la sentenza di annullamento, senza che sussista alcun obbligo di astensione a loro carico ex art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c., in quanto tale partecipazione non determina alcuna compromissione dei requisiti di imparzialità e terzietà del giudice, e ciò a prescindere dalla natura del vizio che ha determinato la pronuncia di annullamento, che può consistere indifferentemente in un "error in procedendo" o in un "error in iudicando", atteso che, anche in quest'ultima ipotesi, il sindacato è esclusivamente di legalità, riguardando l'interpretazione della norma ovvero la verifica del suo ambito di applicazione, al fine della sussunzione della fattispecie concreta, come delineata dal giudice di merito, in quella astratta.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 1542 del 25/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_051, Cod_Proc_Civ_art_052, Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Proc_Civ_art_392, Cod_Proc_Civ_art_394 …...
Procedimento disciplinare a carico di avvocato – Cass. n. 461/2021Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari – procedimento - Procedimento disciplinare a carico di avvocato - Proposizione di istanza ricusazione - Sospensione automatica del giudizio - Esclusione - Ragioni - Rimessione dell'istanza al giudice competente - Necessità - Fondamento - Fattispecie. Procedimento civile - giudice - ricusazione e astensione - In genere.
Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati la proposizione dell'istanza di ricusazione se, per un verso, non sospende automaticamente il giudizio (atteso che l'esigenza di impedire un uso distorto dell'istituto impone di riconoscere al collegio investito della controversia il potere di delibarne "in limine" l'ammissibilità e di disporre la prosecuzione del procedimento ove ritenga, in forza di una valutazione sommaria, che della ricusazione manchino "ictu oculi" i requisiti formali), per altro verso obbliga lo stesso organo giudicante a trasmettere il fascicolo al collegio competente a decidere sul fondo della ricusazione, del quale non può far parte il soggetto avverso cui l'istanza è stata proposta, in ragione del principio generale della terzietà del giudice che, essendo stato elevato a garanzia costituzionale dall'art.111, comma 2, Cost., opera in ogni ambito giurisdizionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del Consiglio Nazionale Forense, pronunciata da un collegio composto, tra gli altri, da cinque avvocati ricompresi tra quelli ricusati, la quale aveva dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di ricusazione non solo per la ragione formale - peraltro, risultata insussistente - che la stessa fosse stata rivolta nei confronti dell'intero collegio, ma anche per mancata integrazione della denunciata fattispecie della "grave inimicizia" tra giudicanti e giudicati, dedotta dai ricusanti, con ciò indebitamente statuendo sul fondo dell'istanza di ricusazione).
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 461 del 13/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_051, Cod_Proc_Civ_art_052, Cod_Proc_Civ_art_053 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento – pronuncia in camera di consiglio - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2720 del 05/02/2020 (Rv. 657246 - 01)Impugnazioni - Pronuncia in camera di consiglio - Proposta ex art_380 bis c.p.c. - Contenuto e funzione - Informazione circa le ragioni dell'avvio alla trattazione in camera di consiglio - Adempimento di regola di protocollo raggiunta con il Consiglio nazionale forense - Conseguenze in tema di ricusazione.
Procedimento civile - giudice - ricusazione e astensione.
Nel giudizio di cassazione la proposta di trattazione camerale ai sensi dell'art_ 380-bis c.p.c. non riveste carattere decisorio e non deve essere motivata, essendo destinata a fungere da prima interlocuzione fra il relatore e il presidente del collegio, senza che risulti in alcun modo menomata la possibilità per quest'ultimo, all'esito del contraddittorio scritto con le parti e della discussione in camera di consiglio, di confermarla o di non condividerla, con conseguente rinvio alla pubblica udienza della sezione semplice, in base all'art_ 391 bis, comma 4, c.p.c.; né il contenuto e la funzione di tale disposizione sono mutati all'esito del Protocollo di intesa tra la Corte di cassazione, il Consiglio Nazionale Forense e l'Avvocatura generale dello Stato sull'applicazione del "nuovo rito" ai giudizi civili di cassazione, intervenuto in data 15 dicembre 2016, che ha previsto l'"informazione circa le ragioni dell'avvio del ricorso alla trattazione in adunanza camerale". Ne consegue che in un giudizio di revocazione la suddetta proposta non può valere come indebita anticipazione del giudizio ad opera del consigliere relatore, né tantomeno comportare un obbligo di astensione di cui all'art_ 51, n. 4, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2720 del 05/02/2020 (Rv. 657246 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_380_2, Cod_Proc_Civ_art_391_2, Cod_Proc_Civ_art_051, Cod_Proc_Civ_art_052, Cod_Proc_Civ_art_053
IMPUGNAZIONI CIVILI
RICORSO PER CASSAZIONE
PROCEDIMENTO
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Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare - in genere - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 29833 del 18/11/2019 (Rv. 656065 - 02)Obbligo di astensione del magistrato - Mancato esercizio - Istanza di ricusazione proposta dalla parte e ritenuta inammissibile dal giudice - Irrilevanza - Illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) e g), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Configurabilità.
In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione, costituente illecito disciplinare a norma dell'art. 2, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 109 del 2006, non è esclusa nel caso in cui sia proposta un'istanza di ricusazione che il magistrato ritenga inammissibile (nella specie, sul presupposto che l'istante non fosse legittimato ad intervenire, e quindi ad assumere la qualità di parte, nella procedura esecutiva), quando sussista un obbligo di astensione nei casi di cui all'art. 51 (nella specie, comma 1, n.3) c.p.c., sussistendo altresì l'illecito della grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, a norma dell'art. 2, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 109 del 2006, qualora il magistrato non disponga la sospensione, ma compia atti ulteriori del procedimento.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 29833 del 18/11/2019 (Rv. 656065 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_052, Cod_Proc_Civ_art_051 …...
Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare - in genere - Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 26022 del 15/10/2019 (Rv. 655587 - 01)Impugnazione dell'ordinanza del CSM di inammissibilità dell'istanza di revisione di un procedimento disciplinare - Decisione delle Sezioni Unite della S.C. - Successiva impugnazione della decisione di inammissibilità dell'istanza di revocazione della precedente ordinanza - Assegnazione di quest'ultimo gravame a collegio delle Sezioni Unite composto, in parte, dagli stessi giudici - Ricusazione ex artt. 51, n. 4, e 52 c.p.c. - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Procedimento civile - giudice - ricusazione e astensione - in genere.
L'incompatibilità che, ai sensi degli artt. 51, n. 4, e 52 c.p.c., giustifica l'accoglimento dell'istanza di ricusazione per avere il giudice conosciuto del merito della causa in un altro grado dello stesso processo, non è ravvisabile ove alcuni componenti del collegio delle Sezioni Unite della S.C., investito del ricorso contro la pronuncia del CSM di inammissibilità della domanda di revocazione dell'ordinanza di inammissibilità della richiesta di revisione di un procedimento disciplinare, abbiano già deciso in precedenza sull'impugnazione avverso quest'ultima ordinanza, poiché si tratta di serie processuali autonome per presupposti, ambito di cognizione ed effetti impugnatori, sicché non viene in rilievo "un altro grado dello stesso processo".
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 26022 del 15/10/2019 (Rv. 655587 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_051, Cod_Proc_Civ_art_052, Cod_Proc_Civ_art_395 …...
Giudice chiamato a conoscere della stessa causa in altro grado del processo – Cass. Ord. 15268/2019Procedimento civile - giudice - ricusazione e astensione - Giudice chiamato a conoscere della stessa causa in altro grado del processo - Ambito dell'obbligo di astensione - Conseguenze - Applicabilità a giudice che si sia pronunziato in precedente giudizio a carico della parte - Esclusione - Fattispecie.
L'obbligo di astensione sancito dall'art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c. si impone solo al giudice che abbia conosciuto della stessa causa come magistrato in altro grado, posto che la norma è volta ad assicurare la necessaria alterità del giudice chiamato a decidere, in sede di impugnazione, sulla medesima "res iudicanda" in un unico processo; ne consegue che l'obbligo non può essere inteso nel senso di operare in un nuovo e distinto procedimento, ancorché riguardante le stesse parti e pur se implicante la risoluzione di identiche questioni. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ricorrenza di un caso di astensione obbligatoria con riferimento al giudice istruttore di un giudizio di divisione, il quale sia era in precedenza pronunziato in un giudizio penale a carico di una delle parti parte, peraltro in relazione al delitto di lesioni volontarie in danno dell'altra parte).
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 15268 del 05/06/2019 (Rv. 654084 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_051, Cod_Proc_Civ_art_052 …...
Competenza civile - regolamento di competenza - Cass. n. 11331/2019Diniego di autorizzazione all'astensione - Impugnabilità con regolamento di competenza - Esclusione - Ragioni.
È inammissibile il regolamento di competenza avverso qualunque provvedimento che decida sull'istanza di astensione del giudice ovvero disponga, rigettandola, la prosecuzione del processo, poiché - ferma restando la convertibilità in motivo di nullità della sentenza dell'eventuale vizio causato dall'incompatibilità del giudice (o dall'omessa sospensione quando invece dovuta), da far valere con gli ordinari mezzi di gravame - detto provvedimento non ha natura decisoria ed anche perché, nell'ordinamento processuale, le questioni attinenti all'astensione del giudice non rilevano sotto il profilo della competenza, dovendosi fare riferimento per i criteri di quest'ultima soltanto all'ufficio al quale il giudice appartiene o che esso riveste e non ai suoi rapporti con la lite o con i litiganti.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11331 del 26/04/2019 (Rv. 653611 - 01)
Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_043, Cod_Proc_Civ_art_051
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
11331
2019 …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - deliberazione (della) - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10492 del 15/04/2019 (Rv. 653468 - 01)Composizione del collegio - Fallimento - Opposizione alla stato passivo - Incompatibilità del giudice delegato a far parte del collegio giudicante - Nullità della pronuncia - Esclusione - Fondamento – Limiti
L'incompatibilità del giudice delegato, che ha pronunciato il decreto di esecutività dello stato passivo, a far parte del collegio chiamato a decidere sulla conseguente opposizione, non determina una nullità deducibile in sede di impugnazione, in quanto tale incompatibilità, salvi i casi di interesse proprio e diretto nella causa, può dar luogo soltanto all'esercizio del potere di ricusazione, che la parte interessata ha l'onere di far valere, in caso di mancata astensione, nelle forme e nei termini di cui all'art. 52 c.p.c., ponendosi tale interpretazione in coerenza con il principio del "giusto processo" espresso dall'art. 111, comma 2, della Costituzione che trova nell'art. 6, par. 1, della Convenzione Edu il suo fondamento.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10492 del 15/04/2019 (Rv. 653468 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_051, Cod_Proc_Civ_art_052, Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_161, Dlgs_14_2019_art_206, Dlgs_14_2019_art_207 …...
Ricusazione e astensione - Procedimento di cassazione ex art. 380 bis c.p.c. - Disciplina scaturente dal d.l. n. 168 del 2016, convertito con la l. n. 197 del 2016 - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7541 del 16/03/2019Procedimento civile - giudice - ricusazione e astensione - Procedimento di cassazione ex art. 380 bis c.p.c. - Disciplina scaturente dal d.l. n. 168 del 2016, convertito con la l. n. 197 del 2016 - Proposta - Non decisorietà di tale atto - Ricusazione del relatore - Obbligo di relativa astensione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di ricusazione nell'ambito del procedimento di cassazione ex art. 380-bis c.p.c., non ricorre l'obbligo di astensione di cui all'art. 51, n. 4, c.p.c., in capo al giudice relatore autore della proposta di cui al primo comma della citata disposizione, in quanto detta proposta non riveste carattere decisorio, essendo destinata a fungere da prima interlocuzione fra il relatore e il presidente del collegio, senza che risulti in alcun modo menomata la possibilità per il collegio, all'esito del contraddittorio scritto con le parti e della discussione in camera di consiglio, di confermarla o modificarla. (Nella specie, la S.C. ha respinto l'istanza di ricusazione del giudice relatore, avanzata dal ricorrente nella memoria successiva alla formulazione della proposta ex art. 380-bis, comma 1, c.p.c., sul presupposto che il relatore si sarebbe rivelato di parte, nel propendere apoditticamente per l'inammissibilità del ricorso, in contrasto con le circostanze di fatto, la legge e la giurisprudenza evidenziate nel ricorso medesimo).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7541 del 16/03/2019
Cod_Proc_Civ_art_380_2, Cod_Proc_Civ_art_051, Cod_Proc_Civ_art_052 …...
Giudice - ricusazione e astensione - Violazione dell'obbligo di astensione da parte del giudice – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2270 del 28/01/2019Procedimento civile - giudice - ricusazione e astensione - Violazione dell'obbligo di astensione da parte del giudice – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2270 del 28/01/2019
Interesse diretto nella causa - Nullità del provvedimento - Configurabilità - Assenza di un interesse diretto nella causa - Mero motivo di ricusazione - Omessa proposizione della relativa istanza - Conseguenze.
L'inosservanza dell'obbligo di astensione di cui all'art. 51, n. 1, c.p.c. determina la nullità del provvedimento emesso solo ove il componente dell'organo decidente abbia un interesse proprio e diretto nella causa che lo ponga nella qualità di parte del procedimento; in ogni altra ipotesi, invece, la violazione di tale obbligo assume rilievo come mero motivo di ricusazione, rimanendo esclusa, in difetto della relativa istanza, qualsiasi incidenza sulla regolare costituzione dell'organo decidente e sulla validità della decisione, con la conseguenza che la mancata proposizione di detta istanza nei termini e con le modalità di legge preclude la possibilità di fare valere il vizio in sede di impugnazione, quale motivo di nullità del provvedimento.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2270 del 28/01/2019
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Tardività della ricusazioneProva civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - astensione e ricusazione - tardività della ricusazione - conseguenze - acquisizione della consulenza agli atti - sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione - rimedi - potere di sostituzione del giudice - compenso al consulente per l'attività svolta - spettanza. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 28103 del 05/11/2018
>>> L'art. 192, comma 2, c.p.c., nel prevedere che l'istanza di ricusazione del consulente tecnico d'ufficio deve essere presentata con apposito ricorso depositato in cancelleria almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione, preclude definitivamente la possibilità di far valere successivamente la situazione di incompatibilità, con la conseguenza che la consulenza rimane ritualmente acquisita al processo. A tale principio non è consentita deroga per l'ipotesi in cui la parte venga a conoscenza soltanto in seguito della situazione di incompatibilità, poiché, in questo caso, è possibile esclusivamente prospettare le ragioni che giustificano un provvedimento di sostituzione affinché il giudice, se lo ritenga, si avvalga dei poteri conferiti dall'art. 196 c.p.c., spettando, comunque, all'ausiliario il compenso per l'attività svolta.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 28103 del 05/11/2018 …...
Grave inimiciziaProcedimento civile - giudice - ricusazione e astensione - in genere - grave inimicizia - presentazione di una denuncia od azioni compiute nell'esercizio dei propri compiti istituzionali - idoneità a configurare l'obbligo di astensione di un componente di un consiglio dell'ordine - esclusione - presupposti di tale obbligo - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27923 del 31/10/2018
>>> Ai fini della configurabilità dell'obbligo del giudice di astenersi, ai sensi dell'art. 51, n. 3, c.p.c., la "grave inimicizia" del componente di un Consiglio dell'Ordine nei confronti di un incolpato deve essere reciproca e, pertanto, non è sufficiente ad integrarla la mera presentazione di una denuncia o, comunque, di un atto di impulso idoneo a dare inizio ad un procedimento giudiziale, né può, in linea di principio, originare dall'attività consiliare del componente stesso per questioni inerenti all'esercizio della professione, ma deve riferirsi a ragioni private di rancore o di avversione sorte nell'ambito di rapporti estranei ai compiti istituzionali. (Fattispecie relativa a procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27923 del 31/10/2018 …...
Collegio d'appelloProcedimento civile - giudice - ricusazione e astensione - in genere - collegio d'appello - componente - conoscenza dei fatti acquisita in sede di reclamo contro provvedimento cautelare "ante causam" - incompatibilità - insussistenza - deduzione come motivo di nullità della sentenza e non come motivo di ricusazione - inammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 27924 del 31/10/2018
>>> Non è deducibile come motivo di nullità di una sentenza d'appello la circostanza che uno dei componenti del collegio che l'ha pronunciata avesse in precedenza conosciuto dei medesimi fatti in sede di reclamo contro l'ordinanza di rigetto della richiesta di provvedimento d'urgenza "ante causam", poiché l'avere conosciuto della stessa causa in un altro grado deve essere ritualmente fatto valere come motivo di ricusazione del giudice, a norma degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c. e, d'altra parte, l'avere trattato della controversia in sede di procedimento cautelare "ante causam" neanche costituisce, secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 326/1997 e ordinanza n. 193/1998), un'ipotesi sufficientemente assimilabile, sotto il profilo dell'incompatibilità, alla trattazione della causa in un altro grado di giudizio.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 27924 del 31/10/2018 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento - giudice delegato - provvedimenti - reclami - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 24159 del 13/10/2017Artt. 25 e 26 della legge fall. ante riforma di cui al d.lgs. n. 5 del 2006 - Partecipazione al collegio del giudice delegato - Nullità deducibile in sede di impugnazione - Esclusione - Eventuale incompatibilità da far valere con istanza di ricusazione - Sussistenza.
Ai sensi degli artt. 25 e 26 l. fall. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2006), la partecipazione del giudice delegato al collegio chiamato a decidere in ordine al reclamo avverso un suo provvedimento non può dar luogo ad una nullità deducibile in sede di impugnazione, ma, al più, ad un'incompatibilità che deve essere fatta valere mediante l'istanza di ricusazione, da proporsi nelle forme e nei termini di cui all'art. 52 c.p.c. Né assume rilievo la circostanza che il legislatore abbia successivamente modificato l'art. 25 l. fall., imponendo al giudice delegato un espresso divieto di far parte del collegio investito del reclamo proposto contro i suoi atti, atteso che l'adozione di un diverso modello procedimentale, caratterizzato da una più netta separazione tra le funzioni affidate al giudice delegato e quelle spettanti al tribunale fallimentare, non è di per sé sufficiente a giustificare una interpretazione evolutiva della disposizione previgente, soprattutto alla luce della norma transitoria di cui all'art. 150 del d.lgs. n. 5 del 2006, che espressamente conferma l'applicabilità della legge anteriore alle procedure fallimentari pendenti alla data di entrata in vigore della riforma.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 24159 del 13/10/2017
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Procedimento civile - giudice - ricusazione e astensione - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 22930 del 29/09/2017Giudice chiamato a conoscere della stessa causa in altro grado del processo - Ambito dell'obbligo di astensione - Applicabilità in via analogica - Esclusione - Fondamento - Conseguenza - Giudice chiamato a conoscere di identiche questioni tra le stesse parti in un nuovo processo - Operatività del motivo di astensione - Ricusazione - Esclusione - Fattispecie.
I casi di astensione obbligatoria del giudice stabiliti dall'art. 51 c.p.c., ai quali corrisponde il diritto di ricusazione delle parti, in quanto incidono sulla capacità del giudice, determinando una deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge, sono di stretta interpretazione e non sono, pertanto, suscettibili di applicazione per via di interpretazione analogica; ne consegue che l'obbligo di astensione sancito dal n. 4 del citato articolo nei confronti del giudice che abbia conosciuto della causa come magistrato in altro grado del processo - rivolto ad assicurare la necessaria alterità del giudice chiamato a decidere, in sede di impugnazione, sulla medesima regiudicanda nell'unico processo - non può essere inteso nel senso di operare in un nuovo e distinto procedimento, ancorché riguardante le stesse parti e pur se implicante la risoluzione di identiche questioni. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ricorrenza di un caso di astensione obbligatoria con riferimento al giudice che dopo avere emanato decreto ex art 148 c.c., opposto, al quale era seguita sentenza del tribunale, in diversa composizione, mai impugnata, aveva composto il collegio di appello che aveva conosciuto della richiesta di revisione delle condizioni di cui alla detta sentenza).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 22930 del 29/09/2017
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Procedimento civile - giudice - ricusazione e astensione - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21094 del 11/09/2017Obbligo del giudice di astenersi - Violazione - Mancata proposizione dell'istanza di ricusazione - Deducibilità in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza - Esclusione - Fondamento (richiami all'art. 111 Cost. e all'art. 6 CEDU).
In difetto di ricusazione, la violazione dell'obbligo di astenersi da parte del giudice non è deducibile in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza da lui emessa, giacché l'art. 111 Cost., nel fissare i principi fondamentali del giusto processo (tra i quali, appunto, l'imparzialità e terzietà del giudice), ha demandato al legislatore ordinario di dettarne la disciplina e, in considerazione della peculiarità del processo civile, fondato sull'impulso paritario delle parti, non è arbitraria la scelta del legislatore di garantire, nell'ipotesi anzidetta, l'imparzialità e terzietà del giudice tramite gli istituti dell'astensione e della ricusazione; né detti istituti, cui si aggiunge quello dell'impugnazione della decisione nel caso di mancato accoglimento della ricusazione, possono reputarsi strumenti di tutela inadeguati o incongrui a garantire in modo efficace il diritto della parti alla imparzialità del giudice, dovendosi, quindi, escludere un contrasto con la norma recata dall'art. 6 della Convenzione EDU, che, sotto l'ulteriore profilo dei contenuti di cui si permea il valore dell'imparzialità del giudice, nulla aggiunge rispetto a quanto già previsto dal citato art. 111 Cost.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21094 del 11/09/2017
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Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari - procedimento - Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 6958 del 17/03/2017Astensione di tutti o della maggioranza dei componenti del Consiglio dell’Ordine di appartenenza del legale - Effetti - Spostamento della competenza presso il Consiglio distrettuale della corte di appello più vicina - Fase del procedimento - Irrilevanza.
Procedimento civile - giudice - ricusazione e astensione - in genere.
In tema di procedimento disciplinare nei confronti degli avvocati, l'astensione di tutti o della maggioranza dei componenti del Consiglio dell'Ordine di appartenenza dell'incolpato determina lo spostamento della competenza in capo al Consiglio distrettuale della corte di appello più vicina, indipendentemente dalla circostanza che detta astensione si verifichi nella fase iniziale del procedimento - relativa all'adozione di misure cautelari - ovvero in quella successiva.
Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 6958 del 17/03/2017
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Procedimento civile - giudice - ricusazione e astensione - in genere - Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 1545 del 20/01/2017Obbligo di astensione del giudice dell'esecuzione ex art. 186 disp. att. c.p.c. - Deducibilità della violazione - Ricusazione - Necessità - Motivo di nullità della sentenza in fase di impugnazione - Esclusione.
La violazione dell'obbligo di astensione, previsto dall'art. 186 bis disp. att. c.p.c. per il giudice dell'esecuzione che abbia conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione, è deducibile solo con lo strumento della ricusazione ai sensi dell'art. 52 c.p.c., e non in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza emessa dal giudice che avrebbe dovuto astenersi.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 1545 del 20/01/2017
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Procedimento civile - giudice - ricusazione e astensione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23520 del 18/11/2016Giudizio di appello - Componente del collegio giudicante - Compimento di atti istruttori in precedente grado di giudizio - Motivo di astensione ex art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c. - Esclusione - Fondamento.
L'obbligo di astensione imposto dall'art. 51, n. 4, c.p.c., la cui violazione, ove oggetto di deduzione mediante rituale istanza di ricusazione, è causa di nullità della sentenza, va circoscritto alla sola ipotesi in cui il giudice abbia partecipato alla decisione del merito della controversia in un precedente grado di giudizio, e non può estendersi al caso in cui questi si sia limitato ad istruire la causa in primo grado senza deciderla, oppure abbia ivi reso una pronuncia relativa alle deduzioni probatorie, trovandosi, poi, a conoscerne in grado di appello, trattandosi di provvedimento tipicamente ordinatorio, privo, pertanto, di qualunque efficacia decisoria.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23520 del 18/11/2016
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Procedimento civile - giudice - ricusazione e astensione - in genere – Sez. 3, Ordinanza n. 14655 del 18/07/2016Giudizio di cassazione - Nuovo procedimento dopo l'annullamento con rinvio - Ricusazione dell'estensore di tale decisione ex art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c. - Esclusione - Fondamento e portata.
Il collegio che giudichi del ricorso per cassazione proposto avverso sentenza pronunciata dal giudice di rinvio può essere composto anche da magistrati che abbiano partecipato al precedente giudizio conclusosi con la sentenza di annullamento, senza che sussista alcun obbligo di astensione a loro carico ex art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c., in quanto tale partecipazione non determina alcuna compromissione dei requisiti di imparzialità e terzietà del giudice, e ciò a prescindere dalla natura del vizio che ha determinato la pronuncia di annullamento, che può consistere indifferentemente in un "error in procedendo" o in un "error in iudicando", atteso che, anche in quest'ultima ipotesi, il sindacato è esclusivamente di legalità, riguardando l'interpretazione della norma ovvero la verifica del suo ambito di applicazione, al fine della sussunzione della fattispecie concreta, come delineata dal giudice di merito, in quella astratta.
Sez. 3, Ordinanza n. 14655 del 18/07/2016
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Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - astensione e ricusazione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9968 del 16/05/2016Prestatore d'opera del quale il consulente sia autorizzato ad avvalersi - Obbligo di astensione - Inosservanza - Istanza di ricusazione - Onere della parte interessata - Mancanza - Conseguenze.
Nell'ipotesi in cui il consulente tecnico d'ufficio si avvalga della prestazione d'opera di altro ausiliario ex art. 56, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, anche nei riguardi di quest'ultimo trova applicazione il principio secondo cui, in caso di violazione dell'obbligo di astensione derivante dagli art. 51 e 63 c.p.c., la parte interessata deve proporre istanza di ricusazione nei modi e nei termini previsti dall'art. 192 c.p.c., restandole, in difetto, preclusa la possibilità di far valere successivamente la detta situazione di incompatibilità.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9968 del 16/05/2016
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Procedimento civile - giudice - ricusazione e astensione - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18976 del 24/09/2015Ricusazione - Inimicizia ex art. 51, n. 3, c.p.c. - Portata - Incidenza dei provvedimenti pregressi del giudice ricusato relativi alla parte ricusante - Condizioni e limiiti. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18976 del 24/09/2015
In tema di ricusazione del giudice, la "inimicizia" del ricusato, ai sensi dell'art. 51, comma 1, n. 3, c.p.c., non può essere desunta dal contenuto di provvedimenti da lui emessi in altri processi concernenti il ricusante, tranne che le "anomalie" denunciate siano tali da non consentire neppure di identificare l'atto come provvedimento giurisdizionale; tuttavia, qualora ricorra tale ipotesi, il giudice della ricusazione deve anche accertare se quelle anomalie, in ipotesi ascrivibili ad altre cause, siano state determinate proprio da grave inimicizia nei confronti del ricusante, su cui incombe il correlato onere di allegare fatti e circostanze rivelatrici dell'esistenza di ragioni di avversione o di rancore estranei alla realtà processuale.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18976 del 24/09/2015
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Procedimento civile - giudice - ricusazione e astensione - in genere – Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 13018 del 23/06/2015Istanza di ricusazione per rigetto di altra istanza di ricusazione - Inammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 13018 del 23/06/2015
È inammissibile l'istanza di ricusazione proposta nei confronti di un giudice solo perché egli ha concorso al rigetto di una precedente istanza di ricusazione della stessa parte, in quanto, fuori della previsione dell'art. 51, n. 4, cod. proc. civ., il provvedimento giurisdizionale tipico, non affetto da anomalie evidenti, non rivela grave inimicizia del giudice solo perché contrario all'interesse della parte.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 13018 del 23/06/2015
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Procedimento civile - giudice - ricusazione e astensione - in genere – Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 13018 del 23/06/2015Ricusazione per "causa pendente" - Giudizio di responsabilità ex legge n. 117 del 1988 - Rilevanza - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 13018 del 23/06/2015
In tema di ricusazione del giudice, non è "causa pendente" tra ricusato e ricusante, ai sensi dell'art. 51, n. 3, cod. proc. civ., il giudizio di responsabilità di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117, atteso che il magistrato non assume mai la qualità di debitore di chi abbia proposto la relativa domanda, questa potendo essere rivolta, anche dopo la legge 27 febbraio 2015, n. 18, nei soli confronti dello Stato.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 13018 del 23/06/2015
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procedimento civile - giudice - ricusazione e astensione Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 2593 del 10/02/2015Conoscenza della causa ex art. 51, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. - Portata - Trattazione di diversa causa tra le stesse parti - Obbligo di astensione o facoltà di ricusazione - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 2593 del 10/02/2015
L'obbligo del giudice di astenersi, previsto dall'art. 51, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., si riferisce ai casi in cui egli abbia conosciuto della causa in altro grado del processo, e non anche ai casi in cui lo stesso abbia trattato di una causa diversa vertente su un oggetto analogo, ancorché tra le stesse parti, né in tale ipotesi sussistono gravi ragioni di convenienza rilevanti come motivo di ricusazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 2593 del 10/02/2015
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.24148 del 25/10/2013Giudizio di cassazione - Nuovo procedimento di cassazione dopo l'annullamento con rinvio - Composizione del collegio.
Qualora una sentenza pronunciata dal giudice di rinvio formi oggetto di un nuovo ricorso per cassazione, il collegio può essere composto anche con magistrati che abbiano partecipato al precedente giudizio conclusosi con la sentenza di annullamento, ciò non determinando alcuna compromissione dei requisiti di imparzialità e terzietà del giudice.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.24148 del 25/10/2013
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Procedimento civile - giudice - ricusazione e astensione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13433 del 08/06/2007Domanda di revocazione - Collegio giudicante - Pretesa incompatibilità del giudice della sentenza impugnata - Nullità deducibile in sede di impugnazione - Esclusione - Esercizio del potere di ricusazione - Necessità.
La pretesa incompatibilità del giudice, che ebbe a pronunciare sulla sentenza oggetto della domanda di revocazione, a far parte del collegio chiamato a decidere su di essa non determina nullità deducibile in sede di impugnazione, in quanto la stessa incompatibilità può dar luogo soltanto all'esercizio del potere di ricusazione, che la parte interessata ha l'onere di far valere, in caso di mancata astensione del giudice, nelle forme e nei termini di cui all'art. 52 cod. proc. civ..
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13433 del 08/06/2007
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