Codice di procedura civile Libro primo: disposizioni generali titolo i: degli organi giudiziari capo i: del giudice sezione i: della giurisdizione e della competenza in generale sezione ii: della competenza per materia e valore - 15. (2) (Esecuzione Forzata)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 15. bis (1) (Esecuzione Forzata)
Per l'espropriazione forzata di cose mobili è competente il giudice di pace.
Per l'espropriazione forzata di cose immobili e di crediti è competente il tribunale.
Se le cose mobili sono soggette all'espropriazione forzata insieme con l'immobile nel quale si trovano, per l'espropriazione è competente il tribunale anche relativamente ad esse.
Per la consegna e il rilascio di cose nonchè per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare è competente il tribunale.
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