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016.(Esecuzione forzata)

art.16. (1) (Esecuzione forzata)

0 Codice di procedura civile

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Documenti collegati:

Procedimento civile - atti e provvedimenti in genere - nullità - derivante da vizio di costituzione del giudice o di intervento del p.m. – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5342 del 05/03/2009
Intervenuta abrogazione dell'art. 16 cod. proc. civ. per effetto del d.lgs. n. 51 del 1998 - Conseguenze - Attribuzione esclusiva al Tribunale sia della competenza relativa ai procedimenti esecutivi che alle inerenti opposizioni - Assegnazione tabellare dei procedimenti esecutivi ai giudici onorari del tribunale e dei giudizi oppositivi a quelli togati assegnatari di giudizi di opposizione - Violazione delle norme sulla competenza o sulla legittima costituzione del giudice - Esclusione - Fondamento. A seguito dell'abrogazione dell'art. 16 cod. proc. civ. per effetto dell'art. 51 del d.lgs. n. 51 del 1998 (con decorrenza dal 2 giugno 1999), al Tribunale è stata attribuita la competenza giurisdizionale esclusiva in materia esecutiva, sia con riguardo ai procedimenti esecutivi che alle relative opposizioni (all'esecuzione e agli atti esecutivi), con la conseguenza che non si configura alcuna violazione delle norme sulla competenza stabilite dal codice di rito civile nel caso in cui, nella formazione delle tabelle per la ripartizione interna degli affari giurisdizionali, il Presidente del Tribunale assegni le opposizioni esecutive ai giudici togati, cui ha assegnato i giudizi di cognizione (essendo tali cause di opposizione strutturalmente considerate dalla legge come giudizi ordinari di cognizione), e le procedure esecutive ai giudici onorari, appartenenti al medesimo ufficio giudiziario e di pari funzioni e competenza, secondo la previsione dell'art. 43 bis del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (come aggiunto dall'art. 10, comma 1, del citato d.lgs. n. 51 del 1998). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5342 del 05/03/2009   …...

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