Codice di procedura civile Libro primo: disposizioni generali titolo I: degli organi giudiziari capo I: del giudice sezione I: della giurisdizione e della competenza in generale sezione II: della competenza per materia e valore sezione III: della competenza per territorio - 30-bis. (1) (Foro per le cause in cui sono parti i magistrati)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 30-bis. (1) (Foro per le cause in cui sono parti i magistrati)
I. Le cause in cui sono comunque parti magistrati, che secondo le norme del presente capo sarebbero attribuite alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale. (1)
II. Se nel distretto determinato ai sensi del primo comma il magistrato è venuto ad esercitare le proprie funzioni successivamente alla sua chiamata in giudizio, è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte d'appello individuato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale con riferimento alla nuova destinazione. (2)
modifiche - note
COMMENTI
(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 13- 25 maggio 2004, n.147, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, ad eccezione della parte relativa alle azioni civili concernenti le restituzioni e il risarcimento del danno da reato, di cui sia parte un magistrato, nei termini di cui all'articolo 11 del codice di procedura penale.
(2) La Corte Costituzionale con sentenza 12 novembre 2002, n. 444 ha dichiarato la illegittimita' costituzionale, nella parte in cui si applica ai processi di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati in servizio nel distretto di corte d'appello comprendente l'ufficio giudiziario competente ai sensi dell'art. 26 del codice di procedura civile.
la giurisprudenza
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