Lavoro subordinato - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - tutela delle condizioni di lavoro – Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 2382 del 17/02/2012
Personale degli uffici giudiziari - "Datore di lavoro" ai fini della normativa sulla sicurezza - Individuazione - Capo dell'ufficio giudiziario - Fondamento - Conseguenze - Azione risarcitoria per reato contro la sicurezza sul lavoro - Causa in cui è parte un magistrato - Competenza territoriale ex art. 30-bis cod. proc. civ. - Deroga all'art. 413 cod. proc. civ. - Presupposti - Effettiva instaurazione del procedimento penale nei confronti del magistrato capo dell'ufficio - Necessità - Esclusione.
Agli effetti della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al d.lgs. n. 626 del 1994, "datore di lavoro" del personale di un ufficio giudiziario è il capo dell'ufficio medesimo e, quindi, nel tribunale, il relativo presidente, secondo l'individuazione operata dal d.m. 18 novembre 1996, in attuazione dell'art. 30 del d.lgs. n. 242 del 1996, immutata pur a fronte delle competenze gestionali assegnate ai dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari dal d.lgs. n. 240 del 2006. Ne consegue che, per la domanda di risarcimento del danno da reato proposta da un cancelliere di tribunale a motivo delle lesioni personali cagionategli dall'inosservanza delle norme di sicurezza sul lavoro, la competenza territoriale si determina, in deroga all'art. 413 cod. proc. civ., con riguardo al foro per le cause in cui è parte un magistrato ex artt. 30-bis cod. proc. civ. e 11 cod. proc. pen., anche se, in concreto, il presidente del tribunale non sia stato sottoposto a procedimento penale.
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 2382 del 17/02/2012